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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 32986/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorsor: LA rifittoton brtic,A 0,t'r-1/1; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti condanne per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, truffa, furto, associazione mafiosa, usura, reati in materia di armi, sostituzione di persone, è stato tratto a giudizio per avere violato, in due occasioni, le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; che il Tribunale di Matera ha escluso la punibilità del fatto contestato per particolare tenuità; che il PG ricorrente deduce, con unico motivo, l'illegittimità della decisione, adottata a dispetto della causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desumibile dal nutrito curriculum criminale dell'imputato e dalla reiterazione delle violazioni in un ristretto arco temporale; che l'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. prevede, al riguardo, che «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»; che la doglianza è priva di pregio, atteso: - che Zambrella non risulta essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - che i reati per cui egli è stato, in passato, condannato non appaiono connotati dalla stessa indole (non presentano, cioè, caratteri fondamentali comuni, secondo quanto precisato, tra le altre, da Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186; Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107), sicché, al cospetto di due violazioni della normativa in materia di misure di prevenzione, non può dirsi che Zarnbrella abbia commesso almeno tre reati della stessa indole, condizione cui è subordinata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tuashj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347), l'applicazione della causa ostativa; - che la valutazione operata, nel caso in esame, dal giudice di merito in ordine alla modesta offensività della condotta, peraltro omissiva, ascritta all'imputato non è incompatibile con la riconduzione delle violazioni ad un unico disegno criminoso, avendo il massimo consesso nomofilattico di recente chiarito che «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorsor: LA rifittoton brtic,A 0,t'r-1/1; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti condanne per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, truffa, furto, associazione mafiosa, usura, reati in materia di armi, sostituzione di persone, è stato tratto a giudizio per avere violato, in due occasioni, le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; che il Tribunale di Matera ha escluso la punibilità del fatto contestato per particolare tenuità; che il PG ricorrente deduce, con unico motivo, l'illegittimità della decisione, adottata a dispetto della causa ostativa dell'abitualità del comportamento, desumibile dal nutrito curriculum criminale dell'imputato e dalla reiterazione delle violazioni in un ristretto arco temporale; che l'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. prevede, al riguardo, che «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»; che la doglianza è priva di pregio, atteso: - che Zambrella non risulta essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - che i reati per cui egli è stato, in passato, condannato non appaiono connotati dalla stessa indole (non presentano, cioè, caratteri fondamentali comuni, secondo quanto precisato, tra le altre, da Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186; Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107), sicché, al cospetto di due violazioni della normativa in materia di misure di prevenzione, non può dirsi che Zarnbrella abbia commesso almeno tre reati della stessa indole, condizione cui è subordinata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tuashj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci, Rv. 278347), l'applicazione della causa ostativa; - che la valutazione operata, nel caso in esame, dal giudice di merito in ordine alla modesta offensività della condotta, peraltro omissiva, ascritta all'imputato non è incompatibile con la riconduzione delle violazioni ad un unico disegno criminoso, avendo il massimo consesso nomofilattico di recente chiarito che «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissib
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