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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32853/2026

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a Corte di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento conrinvio.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che espone i motivi di gravame ed insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

È impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 perché, in qualità dicandidato sindaco alle elezioni amministrative del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2022, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio BarbagalloGiuseppe, dicendo loro che quest’ultimo avrebbe perso il suo posto di lavoro senon avessero espresso la preferenza in suo favore, al fine di costringerli a votareper lui.2.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto due motivi di ricorso.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la Corte territoriale avrebbe rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza indata 13 settembre 2024 con cui il Tribunale di Messina aveva acquisito laregistrazione della conversazione avvenuta il 12 giugno 2022, tra il marescialloDario [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese.

Il ricorrente contesta la ritenuta utilizzabilitàdella registrazione di tale conversazione, qualificata come prova atipica.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese.

La sentenza impugnataavrebbe omesso di valutare le plurime incongruenze delle dichiarazioni rese dacostoro in ordine al quanto accaduto la sera dei fatti in contestazione eanaliticamente evidenziate dall’imputato con i motivi di appello3.

Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2.

Il primo motivo, con cui si contesta l’inutilizzabilità della registrazione dellaconversazione intercorsa tra la polizia giudiziaria e le persone offese acquisita indibattimento, è inammissibile.Risulta infatti evidente la genericità della doglianza nella parte in cui nonevidenzia la sua rilevanza ai fini della decisione.Costituisce, invero, onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo,l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterseneinferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv.254108 – 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 – 01).In sostanza, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, ètenuta a confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata insentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico;eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità,nonché gli atti che ne risultano incisi; dimostrare l’efficacia demolitricedell’eccezione, illustrando come l’eventuale espunzione dell’elemento istruttoriocontestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea adisarticolare la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 – 01).Nella specie, la pur ampia argomentazione svolta dal ricorrente a sostegnodella censura, ha del tutto omesso di spiegare perché, alla luce del complessivocompendio probatorio, la registrazione della conversazione tra il m.llo Dario SalvoNoce e le persone offese assumerebbe rilievo decisivo.

Tale specificazione sirendeva tanto più necessaria in quanto la Corte d’appello, pur affermandol’utilizzabilità di detta registrazione, ha poi fondato la decisione sulle dichiarazionirese in dibattimento dalle persone offese e dagli altri testi escussi.3.

Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata non si è confrontata con le analitiche deduzioni svoltenell’atto di appello dalla difesa, la quale aveva indicato significative incongruenzedella versione dei fatti fornita dalle persone offese e desumibili, sia dalle loro stessetestimonianze, sia dal confronto con le deposizioni di altri testi.In particolare, la Corte non ha tenuto conto dei rilievi difensivi che avevanoevidenziato che: i) l’incontro tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggiodell’11 giugno 2022 era stato smentito da plurime dichiarazioni testimoniali; ii)[OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere incontrato il figlio [OSCURATO:PERSONA] eOrsina Gianfranco la sera dell’11 giugno 2022, immediatamente dopo la richiestadel voto che sarebbe stata effettuata dall’imputato a [OSCURATO:PERSONA], mentre la circostanzaè stata riferita da entrambi gli altri testi; iii) vi erano divergenze tra il raccontofatto dalle persone offese e quello del teste Orsina in ordine al contenuto delcolloquio svoltosi presso il campanile; iv) vi erano inconciliabili divergenze tra ledichiarazioni delle persone offese e quelle del teste Orsina in ordine al momentodella giornata in cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere la condotta delittuosa.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, intema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che silimiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo,senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo,altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o lasuperfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01).4.

La sentenza va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Messina, che, nel procedere ad un nuovo esame dellaquestione, terrà conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Messina.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento conrinvio.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che espone i motivi di gravame ed insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 perché, in qualità dicandidato sindaco alle elezioni amministrative del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2022, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio BarbagalloGiuseppe, dicendo loro che quest’ultimo avrebbe perso il suo posto di lavoro senon avessero espresso la preferenza in suo favore, al fine di costringerli a votareper lui.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto due motivi di ricorso.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la Corte territoriale avrebbe rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza indata 13 settembre 2024 con cui il Tribunale di Messina aveva acquisito laregistrazione della conversazione avvenuta il 12 giugno 2022, tra il marescialloDario [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese. Il ricorrente contesta la ritenuta utilizzabilitàdella registrazione di tale conversazione, qualificata come prova atipica.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese. La sentenza impugnataavrebbe omesso di valutare le plurime incongruenze delle dichiarazioni rese dacostoro in ordine al quanto accaduto la sera dei fatti in contestazione eanaliticamente evidenziate dall’imputato con i motivi di appello3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Il primo motivo, con cui si contesta l’inutilizzabilità della registrazione dellaconversazione intercorsa tra la polizia giudiziaria e le persone offese acquisita indibattimento, è inammissibile.Risulta infatti evidente la genericità della doglianza nella parte in cui nonevidenzia la sua rilevanza ai fini della decisione.Costituisce, invero, onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo,l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterseneinferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv.254108 – 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 – 01).In sostanza, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, ètenuta a confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata insentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico;eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità,nonché gli atti che ne risultano incisi; dimostrare l’efficacia demolitricedell’eccezione, illustrando come l’eventuale espunzione dell’elemento istruttoriocontestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea adisarticolare la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 – 01).Nella specie, la pur ampia argomentazione svolta dal ricorrente a sostegnodella censura, ha del tutto omesso di spiegare perché, alla luce del complessivocompendio probatorio, la registrazione della conversazione tra il m.llo Dario SalvoNoce e le persone offese assumerebbe rilievo decisivo. Tale specificazione sirendeva tanto più necessaria in quanto la Corte d’appello, pur affermandol’utilizzabilità di detta registrazione, ha poi fondato la decisione sulle dichiarazionirese in dibattimento dalle persone offese e dagli altri testi escussi.3. Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata non si è confrontata con le analitiche deduzioni svoltenell’atto di appello dalla difesa, la quale aveva indicato significative incongruenzedella versione dei fatti fornita dalle persone offese e desumibili, sia dalle loro stessetestimonianze, sia dal confronto con le deposizioni di altri testi.In particolare, la Corte non ha tenuto conto dei rilievi difensivi che avevanoevidenziato che: i) l’incontro tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggiodell’11 giugno 2022 era stato smentito da plurime dichiarazioni testimoniali; ii)[OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere incontrato il figlio [OSCURATO:PERSONA] eOrsina Gianfranco la sera dell’11 giugno 2022, immediatamente dopo la richiestadel voto che sarebbe stata effettuata dall’imputato a [OSCURATO:PERSONA], mentre la circostanzaè stata riferita da entrambi gli altri testi; iii) vi erano divergenze tra il raccontofatto dalle persone offese e quello del teste Orsina in ordine al contenuto delcolloquio svoltosi presso il campanile; iv) vi erano inconciliabili divergenze tra ledichiarazioni delle persone offese e quelle del teste Orsina in ordine al momentodella giornata in cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere la condotta delittuosa.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, intema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che silimiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo,senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo,altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o lasuperfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01).4. La sentenza va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Messina, che, nel procedere ad un nuovo esame dellaquestione, terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Messina.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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