CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4417/2017 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 41A65 H223Y ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 76T54 E253Z), rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia -Romagna, n. 1965 /20 16 , depositata il 14 / 7 /20 16 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] veniva notificat a una cartella esattoriale da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di maggiore Irpef per l’anno 2005, oltre accessori e sanzioni, per un importo di euro 627.021,48. 2. Con la sentenza n. 124/2012 la CTP di Rimini riteneva non dimostrata la regolarità delle notifiche dell’avviso di accertamento prodromico alle cartelle e, valutando nel merito le doglianze delle contribuenti, le riteneva fondate. 3. Con la sentenza n. 1965/2016 la CTR dell’Emilia - Romagna riformava la decisione di primo grado, ritenendo provata la notifica ex art. 140 c.p.c. a entrambe le contribuenti dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che non avrebbe più dovuto scrutinarsi il merito dell’avviso di accertamento. 4.Le contribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi, a cui l’Agenzia ha resistito con controrico r so. 5. Con la memori a di costituzione di nuovo difensore 4/8/2020 le contribuenti hanno depositato la comunicazione di un provvedimento di autotutela,con cui è stato disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento e il provvedimento di sgravio. 6.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso le contribuenti lamenta no la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.331 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., in quanto a [OSCURATO:SOCIETA], parte del giudizio di primo grado, non era stato notificato l’appello senza che il giudice avesse ordinato l’integrazione del contraddittorio. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto la documentazione depositata non dimostrava che il messo comunale avesse inviato la cd. raccomandata informativa a lla contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Le fotocopie della busta e dell’avviso di ricevimento non riportano un timbro postale e manca la cd. attestazione di spedizione. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto, mancando nella relata di notifica il numero della raccomandata informativa, manca la prova del collegamento tra l’atto che l’Agenzia ritiene di aver notificato e la raccomandata informativa. 4.Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., giacché, mentre la cartella riporta che l’iscrizione a ruolo deriva da un atto impositivo notificato il 30/12/2010, l’Agenzia afferma di aver notificato l’atto alle contribuenti il 28/12/2010 eil 31/12/2010. 5.Con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., poiché la CTR ha erroneamente ritenuto che il giudice dell’impugnazione della cartella non avrebbe potuto conoscere, in ogni caso, del contenuto dell’atto presupposto. 6.Pregiudizialmente allo scrutinio dei cinque motivi, si constata che nell’esercizio dei propri poteri di autotutela l’Agenzia delle entrate ha adottato un provvedimento di sgravio a seguito di totale annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2005 ( v. memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] con allegati ) . L’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e, nel giudizio di cassazione, comporta una declaratoriache opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emess e non più attuali, poiché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 6068/2022, Cass. 10843/2023 e Cass. 21504/2025 ). Dall’annullamento dell’atto presupposto alla cartella consegue la cessazione della materia del presente giudizio per il venir meno dell’interesse ad agire. 7.Alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Non verificandosi tale ultima ipotesi, tenuto conto della documentazione sulla notifica dell’avviso di accertamento prese in esame dal giudice di secondo grado, le spese vengono compensate. 8.L’esito della lite esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e cassa senza ri