CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 33390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liano - di fiduciaavverso la sentenza in data 11/2/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 11 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza in data 9 gennaio 2024 del Tribunale di Nola, ha confermatol’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diricettazione di un motociclo di provenienza delittuosa (art. 648 cod. pen.)procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio che non è statoriportato in maniera integrale.3. Deve essere ricordato che «In tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]