CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06017/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3341/29/16 depositata il 26 maggio 2016 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2008) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP respingeva il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia avendo a suo dire presentato istanza di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata, ed altresì delle ricevute di pagamento delle relative rate. Tuttavia, dagli identificativi dell’atto ivi contenuti non è possibile, sulla base della documentazione in atti, riconnettere senza equivoco tale domanda alla presente controversia. Peraltro, la parte ha depositato atto di espressa rinuncia, il che configura senz’altro il ricorrere dell’ipotesi estintiva di cui all’art. 391, cod. proc. civ. 2. La definizione conseguente ad estinzione e la mancanza di osservazioni da parte della controricorrente determinano il Collegio a disporre che la compensazione integrale delle spese. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compensate.