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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1975

Cassazione n. 42749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1975 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 6 commi 1 e 6 della

I. 401/1989 e 99 comma 4 cod. pen. e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., argomentando che la stessa non poteva essere nella specie esclusa in considerazione della non abitualità del comportamento; Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce del chiaro dato normativo e non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, che non ha rigettato la richiesta per l'abitualità del comportamento, bensì sul rilievo della ritenuta non tenuità della condotta offensiva tenuta, correttamente valorizzata, in forza di principi ermeneutici già espressi da questa Corte in casi analoghi, con riguardo alla misura di prevenzione violata ed alla pericolosità della tipologia di condotta che la stessa mirava a prevenire (cfr. Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787), senza che il giudizio di fatto al proposito compiuto dal giudice di merito possa essere in questa sede rivisitato, in assenza di specifiche censure sulla motivazione addotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1975 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all' art. 6 commi 1 e 6 della I. 401/1989 e 99 comma 4 cod. pen. e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., argomentando che la stessa non poteva essere nella specie esclusa in considerazione della non abitualità del comportamento; Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce del chiaro dato normativo e non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, che non ha rigettato la richiesta per l'abitualità del comportamento, bensì sul rilievo della ritenuta non tenuità della condotta offensiva tenuta, correttamente valorizzata, in forza di principi ermeneutici già espressi da questa Corte in casi analoghi, con riguardo alla misura di prevenzione violata ed alla pericolosità della tipologia di condotta che la stessa mirava a prevenire (cfr. Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787), senza che il giudizio di fatto al proposito compiuto dal giudice di merito possa essere in questa sede rivisitato, in assenza di specifiche censure sulla motivazione addotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris