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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 07270/2022

Testo disponibile della fonte

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ANZA sul ricorso iscritto al n. 1669/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107, scala C, int.

5. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 81/03/11.

IRPEF, IRAP,IVA n. 1669/2013r.g. 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise di cui all’epigrafe, che, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di FilomenoColucci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, dopo averli riuniti, aveva rigettato i ricorsi proposti d a i medesimi contribuenti contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della s.n.c., relativo alla maggiore Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2002, e contro gli avvisi d’accertamento diretti contro ciascuno dei soci, relativi all’Irpef del medesimo periodo.

Si è costituito il socio [OSCURATO:PERSONA], con controricorso.

Considerato che:

1. P reliminarmente, deve darsi atto che la stessa ricorrente ha dedotto che la s.n.c. ed i suoi soci Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]«si sono avvalsi della disciplina dettata per la “chiusura delle liti fiscali minori” dall’ art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 ed è stata confermata la validità delle relative istanze.

Pertanto, la prosecuzionedella presente controversia è rivolta soltanto nei confronti del socio ColucciAntonio», al quale soltanto è stato notificato il ricorso.

Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che quest’ultimo contribuente ha depositatoil 12 aprile 2019 copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento controverso- ai s ensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 126-corredata di modulo F24 relativ o allaprima delle 20 rate dovute . n. 1669/2013r.g. 3 Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀e si deve tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 1669/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107, scala C, int. 5. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 81/03/11. IRPEF, IRAP,IVA n. 1669/2013r.g. 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise di cui all’epigrafe, che, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di FilomenoColucci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, dopo averli riuniti, aveva rigettato i ricorsi proposti d a i medesimi contribuenti contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della s.n.c., relativo alla maggiore Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2002, e contro gli avvisi d’accertamento diretti contro ciascuno dei soci, relativi all’Irpef del medesimo periodo. Si è costituito il socio [OSCURATO:PERSONA], con controricorso. Considerato che: 1. P reliminarmente, deve darsi atto che la stessa ricorrente ha dedotto che la s.n.c. ed i suoi soci Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]«si sono avvalsi della disciplina dettata per la “chiusura delle liti fiscali minori” dall’ art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 ed è stata confermata la validità delle relative istanze. Pertanto, la prosecuzionedella presente controversia è rivolta soltanto nei confronti del socio ColucciAntonio», al quale soltanto è stato notificato il ricorso. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che quest’ultimo contribuente ha depositatoil 12 aprile 2019 copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento controverso- ai s ensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 126-corredata di modulo F24 relativ o allaprima delle 20 rate dovute . n. 1669/2013r.g. 3 Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀e si deve tenere conto. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così d
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