CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 agosto 1988
Cassazione n. 39515/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 2 maggio 2025 dalla Corte di appello della stessa città, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ( applicata in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1999, con gli arresti domiciliari. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale ignorato il novum introdotto nella fase di appello, rappresentato da una consulenza biometrica dell'ing. Muscarella, dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e dagli accertamenti irripetibili sul telefono cellulare dell'imputato. A tal proposito, il ricorrente ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non viene meno la possibilità di rivalutare in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur successivamente all'emissione di una sentenza di condanna non definitiva, nei limiti della prospettazione di elementi probatori nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati nella sentenza medesima. Il menzionato Tribunale, invece, nell'affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avrebbe fatto un acritico rinvio alle sentenze, che però sarebbero fondate su elementi investigativi non confermati. Non sarebbero stati considerati l'inesistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e l'individuo che ha incassato il corrispettivo da parte della Torre presso il distributore di carburante LFC, sito a Marsala, e l'esito negativo del sequestro dei cellulari in uso all'imputato. 2.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata anziché degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. L'8 novembre 2025 è pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è rappresentato che, nel processo in corso dinanzi al Tribunale di Marsala, il Pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto il ruolo di chiusura sulla responsabilità del ricorrente. Ciò in considerazione degli elementi di novità esclusi dal percorso logico motivazionale del Tribunale de libertate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 — 01; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 - 01). Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale nel caso in esame, avendo ritenuto che gli elementi addotti dalla difesa (consulenza biometrica dell'ing. Muscarella, interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], accertamenti irripetibili sul telefono cellulare del ricorrente) non fossero "nuovi", dal momento che essi erano già stati valutati dalla Corte d'appello di Palermo nel corso del giudizio di secondo grado (concluso con la conferma della sentenza di condanna e applicazione della misura della custodia cautelare in carcere) e ritenuti non idonei a smentire il quadro accusatorio. Va aggiunto che il dato, evidenziato nella memoria, depositata dalla difesa, relativo alla richiesta di assoluzione, formulata dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha una valenza neutra, trattandosi per l'appunto di una mera richiesta della Pubblica accusa. 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il Tribunale ha condiviso la valutazione, effettuata nell'ordinanza genetica, di accentuata pericolosità del ricorrente, in considerazione della gravità del reato e dei numerosi precedenti penali specifici. Il Tribunale ha anche richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere (Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Bechir, Rv. 276000 — 02). L'ordinanza impugnata, inoltre, in risposta alla richiesta di applicazione di misura gradata, ha evidenziato l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, in base alla presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del titolo di reato contestato e dell'assenza di elementi utili a superare tale presunzione. Con tale motivazione il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare il ragionamento, articolato dal Tribunale, senza evidenziare profili di novità e di effettiva illogicità. 4. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c