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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19557/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione a false dichiarazioni l'ultima delle quali resa il 22 settembre 2014;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza impugnata.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).

3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - l'ultimo (in ordine cronologico) dei fatti in contestazione si è consumato il 22 settembre 2014; - il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, è decorso il 25 maggio 2022 (un giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d.

Covid collegati al rinvio dell'udienza del 6 maggio 2020 (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep, 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, Rv 280432 - 03).

3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione a false dichiarazioni l'ultima delle quali resa il 22 settembre 2014; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza impugnata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - l'ultimo (in ordine cronologico) dei fatti in contestazione si è consumato il 22 settembre 2014; - il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, è decorso il 25 maggio 2022 (un giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. Covid collegati al rinvio dell'udienza del 6 maggio 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep, 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, Rv 280432 - 03). 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co
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