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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25289/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione aggravata; secondo il capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] quale mandante e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali, mediante minaccia e violenza, avevano c:ostretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] un numero imprecisato di pneumatici e cerchi in lega. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo il travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, con riferimento alla condizione di soggezione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle pretese e alle minacce dei fratelli Romano, alla rilevata assenza di minacce ed alla asserita esistenza di un generico timore di ritorsione; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] testimoniavano lo stato di apprensione e timore di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle questioni che vedevano coinvolti i fratelli Romano; il tenore delle conversazioni era tale da rendere manifesta l'angoscia di [OSCURATO:PERSONA], che si prodigava per il pagamento di [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di evitare l'intervento dei Romano, e dimostrava non già un generico timore di ritorsione, quanto una costante preoccupazione per l'intervento dei fratelli Romano, che avevano minacciato sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] (tutt'altro che complice) per tenerli calmi aveva raccontato loro del tentativo di racimolare insieme a [OSCURATO:PERSONA] il denaro richiesto mediante la vendita degli pneumatici; la dimostrazione della effettiva suddivisione della spesa era offerta da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pretermessa dalla Corte di appello, in cui il primo riferiva che avrebbe preso in prestito 500 euro per contribuire anche lui al pagamento, in modo da contribuire al provento della vendita degli pneumatici; la Corte di appello aveva dimenticato che sia la consegna degli pneumatici recuperati da [OSCURATO:PERSONA], sia l'azione del denaro recuperato dal ricorrente ai due Romano era stata interrotta dall'arresto dei due fratelli e di [OSCURATO:PERSONA], e che era incontestata la genesi delle pretese estorsive dei fratelli Romano dalla originaria richiesta di intervento della parte civile e dalla condotta delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere la compagna dello zio, [OSCURATO:PERSONA]; dalla telefonata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava che [OSCURATO:PERSONA] era minacciato dai Romano, per cui era destinatario della pretesa estorsiva dei Romano e non compartecipe degli stessi.) A conferma della illogicità della conclusione cui era pervenuta la Corte di appello il difensore aggiunge il dato dell'assoluzione del ricorrente in ordine a tutti gli altri episodi di estorsione contestati e soprattutto la smentita ricostruzione dei fatti offerta dalle parti civili, non solo perché ritenuta non attendibile ed inverosimile, ma altresì perché frutto di una falsa testimonianza, tanto da indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero; del tutto illogica appariva l'operazione posta in essere dalla Corte di appello di isolare le intercettazioni telefoniche che vedevano come protagonista [OSCURATO:PERSONA] ed A loro contenuto dalla complessiva valutazione di inattendibilità dell'o stesso. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione di leg9t sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione: non era stato considerato che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a chiedere, a più riprese, l'aiuto e l'intercessione di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso delle conversazioni condivideva il suo stesso timore con una condotta che non era quindi rafforzativa del proposito dei Romano; se anche l'interesse che aveva motivato [OSCURATO:PERSONA] a farsi consegnare gli pneumatici fosse stato quello di liberarsi della pressione dei Romano, l'autonomia e diversità di tale volontà (diretta ad un interesse proprio) avrebbe comunque impedito di ritenere sussistente l'ipotesi del concorso doloso nella violenza o minaccia posta in essere a danno di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei due originari coimputati; la volontà del ricorrente era comunque diretta ad agevolare l'interesse della persona offesa e non certo per otteneredn vantaggio economicamente apprezzabile; era comunque insussistente il dolo del reato di estorsione 1.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione, sia sotto il profilo del concorso, viste le minacce formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia perché non vi era alcuna argomentazione riguardante la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare, con il proprio comportamento, l'azione estorsiva dei fratellcì Romano, visto che le conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davano atto di un atteggiamento psicologico esattamente contrario a quello prospettato dai giudici. 1.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla riconducibilità dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA]; eccepisce inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA]; rileva che l'imputato aveva Wv\, disconosciuto la proprietà delle autovetture sequestrate, riconducibili alla società Plasticfil, con la quale intratteneva un rapporto di collaborazione, tanto che l'amministratore della società aveva proposto diverse istanze di restituzione di tali autovetture; quanto alle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], le stesse erano inutilizzabili in quanto atti di indagine non acquisiti al fascicolo del dibattimento; analogo discorso valeva con riferimento alla confisca di monili, quadri ed altri oggetti nella disponibilità dell'imputato (tra l'altro non ricompresi nella sfera di applicazione del dispositivo della sentenza di primo grado), per i quali la continenza temporale tra la detenzione ed il tempus commissi delicti non poteva costituire dato dirimente ai fini della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.; la derivazione da attività illecita di tali cespiti era del tutto presunta ed erano state male applicate le regole in tema di attribuzione dell'onere della prova in materia di confisca allargata; difettava ogni concreta indagine circa la provenienza dei beni, e lo stesso valeva per i beni rinvenuti nella disponibilità della figlia di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata documentata in alcun modo la sproporzione tra il patrimonio del coniuge o dei figli dell'imputato ed il valore del bene e non essendo stato verificato il momento dell'acquisizione dei beni. 1.5 Il difensore lamenta la contraddittorietà intrinseca della sentenza quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla motivazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. 1.6 Quanto ai capi civili, il difensore eccepisce la contraddittorietà intrinseca della sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del danno morale sofferto dalla parte civile ed alla motivazione sulla quantificazione del danno: oltre a non considerare la parziale riduzione, rispetto alla determinazioni del Tribunale, dell'oggetto materiale della presunta estorsione, così come la circostanza che la "tribolata vicenda estorsiva" era stata in realtà grandemente ridimensionata dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il solo contributo compartecipativo risoltosi nella consegna degli pneumatici, la sentenza gravata aveva reiterato l'errore commesso dal Tribunale, consistente nell'omettere di considerare la complessiva vicenda oggetto del dibattimento che, all'esito dello stesso, si rilevava frutto di dichiarazioni assai prossime alla calunnia a danno dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure dei primi tre motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione; inoltre, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

Ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alle conversazioni intercettate, l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] aveva agevolato le pretese estorsive dei Romano e che non vi era traccia delle minacce rivolte da questa 5 ultimi all'imputato; la Corte ha anche risposto a tutte le eccezioni sollevate già in appello e riproposte con il ricorso per cassazione,- 1.2 Relativamente alla disposta confisca, quanto alle autovetture il ricorrente è carente di interesse, visto che sostiene che le stesse siano di proprietà della Plasticfil, per cui nessun risultato utile potrebbe ottenere qualora la confisca venisse revocata, non potendone comunque ottenere la restituzione; quanto al denaro ed agli altri oggetti, non è stato in alcun modo contestato il requisito della sproporzione, visto che [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 non ha dichiarato alcun reddito, ad eccezione dell'importo di C 300,00 lordi Sul punto deve solo essere ricordato che nel caso in esame la legge dispone che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

La iurisprudenza ha poi chiarito che in tale situazione scatta una presunzionge "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex ceteris: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv.274052).

In tal modo - giova ribadirlo non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di (il)legittimità costituzionale.

Invero a carico dell'interessato è però posto, sempre che sia accertata l'esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa.

Ciò del resto corrisponde al c.d.

"principio di vicinanza della prova" ben noto in dottrina ed in giurisprudenza (v.

Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245) secondo il quale «in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato; tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

In sostanza non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa ("i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato"), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste. 1.3 Quanto alla determinazione della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al cril:erio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha motivato sia sulla dosimetria della pena che sulla riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore al massimo, con la motivazione contenuta a pag.15 della sentenza impugnata, per cui il motivo è manifestamente infondato. 1.4 Relativamente al risarcimento del danno, si deve ribadire che "in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento"; la Corte di appello ha adempiuto all'onere motivazionale evidenziando le "non minime sofferenze psichiche e compulsioni morali seguite in danno alla persona offesa per effetto della tribolata vicenda estorsiva".

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione aggravata; secondo il capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] quale mandante e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali, mediante minaccia e violenza, avevano c:ostretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] un numero imprecisato di pneumatici e cerchi in lega. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo il travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, con riferimento alla condizione di soggezione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle pretese e alle minacce dei fratelli Romano, alla rilevata assenza di minacce ed alla asserita esistenza di un generico timore di ritorsione; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] testimoniavano lo stato di apprensione e timore di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle questioni che vedevano coinvolti i fratelli Romano; il tenore delle conversazioni era tale da rendere manifesta l'angoscia di [OSCURATO:PERSONA], che si prodigava per il pagamento di [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di evitare l'intervento dei Romano, e dimostrava non già un generico timore di ritorsione, quanto una costante preoccupazione per l'intervento dei fratelli Romano, che avevano minacciato sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] (tutt'altro che complice) per tenerli calmi aveva raccontato loro del tentativo di racimolare insieme a [OSCURATO:PERSONA] il denaro richiesto mediante la vendita degli pneumatici; la dimostrazione della effettiva suddivisione della spesa era offerta da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pretermessa dalla Corte di appello, in cui il primo riferiva che avrebbe preso in prestito 500 euro per contribuire anche lui al pagamento, in modo da contribuire al provento della vendita degli pneumatici; la Corte di appello aveva dimenticato che sia la consegna degli pneumatici recuperati da [OSCURATO:PERSONA], sia l'azione del denaro recuperato dal ricorrente ai due Romano era stata interrotta dall'arresto dei due fratelli e di [OSCURATO:PERSONA], e che era incontestata la genesi delle pretese estorsive dei fratelli Romano dalla originaria richiesta di intervento della parte civile e dalla condotta delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere la compagna dello zio, [OSCURATO:PERSONA]; dalla telefonata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava che [OSCURATO:PERSONA] era minacciato dai Romano, per cui era destinatario della pretesa estorsiva dei Romano e non compartecipe degli stessi.) A conferma della illogicità della conclusione cui era pervenuta la Corte di appello il difensore aggiunge il dato dell'assoluzione del ricorrente in ordine a tutti gli altri episodi di estorsione contestati e soprattutto la smentita ricostruzione dei fatti offerta dalle parti civili, non solo perché ritenuta non attendibile ed inverosimile, ma altresì perché frutto di una falsa testimonianza, tanto da indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero; del tutto illogica appariva l'operazione posta in essere dalla Corte di appello di isolare le intercettazioni telefoniche che vedevano come protagonista [OSCURATO:PERSONA] ed A loro contenuto dalla complessiva valutazione di inattendibilità dell'o stesso. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione di leg9t sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione: non era stato considerato che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a chiedere, a più riprese, l'aiuto e l'intercessione di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso delle conversazioni condivideva il suo stesso timore con una condotta che non era quindi rafforzativa del proposito dei Romano; se anche l'interesse che aveva motivato [OSCURATO:PERSONA] a farsi consegnare gli pneumatici fosse stato quello di liberarsi della pressione dei Romano, l'autonomia e diversità di tale volontà (diretta ad un interesse proprio) avrebbe comunque impedito di ritenere sussistente l'ipotesi del concorso doloso nella violenza o minaccia posta in essere a danno di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei due originari coimputati; la volontà del ricorrente era comunque diretta ad agevolare l'interesse della persona offesa e non certo per otteneredn vantaggio economicamente apprezzabile; era comunque insussistente il dolo del reato di estorsione 1.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione, sia sotto il profilo del concorso, viste le minacce formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia perché non vi era alcuna argomentazione riguardante la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare, con il proprio comportamento, l'azione estorsiva dei fratellcì Romano, visto che le conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davano atto di un atteggiamento psicologico esattamente contrario a quello prospettato dai giudici. 1.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione quanto alle argomentazioni svolte in ordine alla riconducibilità dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA]; eccepisce inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA]; rileva che l'imputato aveva Wv\, disconosciuto la proprietà delle autovetture sequestrate, riconducibili alla società Plasticfil, con la quale intratteneva un rapporto di collaborazione, tanto che l'amministratore della società aveva proposto diverse istanze di restituzione di tali autovetture; quanto alle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], le stesse erano inutilizzabili in quanto atti di indagine non acquisiti al fascicolo del dibattimento; analogo discorso valeva con riferimento alla confisca di monili, quadri ed altri oggetti nella disponibilità dell'imputato (tra l'altro non ricompresi nella sfera di applicazione del dispositivo della sentenza di primo grado), per i quali la continenza temporale tra la detenzione ed il tempus commissi delicti non poteva costituire dato dirimente ai fini della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.; la derivazione da attività illecita di tali cespiti era del tutto presunta ed erano state male applicate le regole in tema di attribuzione dell'onere della prova in materia di confisca allargata; difettava ogni concreta indagine circa la provenienza dei beni, e lo stesso valeva per i beni rinvenuti nella disponibilità della figlia di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata documentata in alcun modo la sproporzione tra il patrimonio del coniuge o dei figli dell'imputato ed il valore del bene e non essendo stato verificato il momento dell'acquisizione dei beni. 1.5 Il difensore lamenta la contraddittorietà intrinseca della sentenza quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla motivazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. 1.6 Quanto ai capi civili, il difensore eccepisce la contraddittorietà intrinseca della sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del danno morale sofferto dalla parte civile ed alla motivazione sulla quantificazione del danno: oltre a non considerare la parziale riduzione, rispetto alla determinazioni del Tribunale, dell'oggetto materiale della presunta estorsione, così come la circostanza che la "tribolata vicenda estorsiva" era stata in realtà grandemente ridimensionata dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il solo contributo compartecipativo risoltosi nella consegna degli pneumatici, la sentenza gravata aveva reiterato l'errore commesso dal Tribunale, consistente nell'omettere di considerare la complessiva vicenda oggetto del dibattimento che, all'esito dello stesso, si rilevava frutto di dichiarazioni assai prossime alla calunnia a danno dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure dei primi tre motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione; inoltre, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alle conversazioni intercettate, l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] aveva agevolato le pretese estorsive dei Romano e che non vi era traccia delle minacce rivolte da questa 5 ultimi all'imputato; la Corte ha anche risposto a tutte le eccezioni sollevate già in appello e riproposte con il ricorso per cassazione,- 1.2 Relativamente alla disposta confisca, quanto alle autovetture il ricorrente è carente di interesse, visto che sostiene che le stesse siano di proprietà della Plasticfil, per cui nessun risultato utile potrebbe ottenere qualora la confisca venisse revocata, non potendone comunque ottenere la restituzione; quanto al denaro ed agli altri oggetti, non è stato in alcun modo contestato il requisito della sproporzione, visto che [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 non ha dichiarato alcun reddito, ad eccezione dell'importo di C 300,00 lordi Sul punto deve solo essere ricordato che nel caso in esame la legge dispone che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La iurisprudenza ha poi chiarito che in tale situazione scatta una presunzionge "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (ex ceteris: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv.274052). In tal modo - giova ribadirlo non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di (il)legittimità costituzionale. Invero a carico dell'interessato è però posto, sempre che sia accertata l'esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Ciò del resto corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova" ben noto in dottrina ed in giurisprudenza (v. Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245) secondo il quale «in tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato; tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». In sostanza non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa ("i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato"), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste. 1.3 Quanto alla determinazione della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al cril:erio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha motivato sia sulla dosimetria della pena che sulla riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore al massimo, con la motivazione contenuta a pag.15 della sentenza impugnata, per cui il motivo è manifestamente infondato. 1.4 Relativamente al risarcimento del danno, si deve ribadire che "in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento"; la Corte di appello ha adempiuto all'onere motivazionale evidenziando le "non minime sofferenze psichiche e compulsioni morali seguite in danno alla persona offesa per effetto della tribolata vicenda estorsiva". 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara i
Sentenza Cassazione n. 25289/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris