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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20453/2026

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ontroricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 2670/2024 depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Il presente giudizio origina – secondo quanto emerge dagli atti di causa- dal verbale di revisione dell’accertamento prot. 85266 del 20/12/2021,con cui, per la dichiarazione doganale IMA 4T 220860 B del 18/07/2019effettuata presso l’UD Milano 3, era stata contestata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) la mancatainclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci ai sensi dell’art.71 lettera c) del CDU, in forza del contratto stipulato tra la licenziante FerrariSpa e il licenziatario [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dove quest’ultima è soggettaal pagamento delle royalties nella misura del 12,00%, per una partita dimodellini in plastica prodotti da [OSCURATO:PERSONA].1.1.

In conseguenza del mancato recepimento delle osservazioni dellasocietà in sede di contraddittorio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli(hinc: ADMO) ha notificato alla contribuente l’avviso di accertamentosuppletivo e di rettifica PROT. 17101/RU del 14/03/2022 e il contestualeprovvedimento di irrogazione sanzione 371100 – 34 – 2022 PROT.17099/RU del 14/03/2022.2.

La contribuente ha impugnato i provvedimenti davanti alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha rigettato il ricorso consentenza n. 2398/2023, confermata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia (hinc: CGT2).

Quest’ultima, infatti, con lasentenza n. 2670/2024, pubblicata in data 15/10/2024, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.

La CGT2, in particolare, ha evocato un proprio precedente (n.1852/2023) dove veniva evidenziato che: «il pagamento dei diritti di licenzacome “condizione necessaria” per il perfezionamento della compravenditapuò essere una condizione esplicita del contratto ma anche implicita, in talecaso occorre una attenta lettura complessiva di tutti i contratti (in esseretra le parti coinvolte nelle operazioni), anche tenendo conto della presenzao meno di alcuni indicatori esemplificati da un Documento (doc. delNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026Comitato del Valore istituito presso la Commissione UE) il quale, sebbenedi prassi e privo di valenza normativa, offre ausilio all’interprete: ad es. unindicatore della esistenza implicita della condizione è che il licenziantescelga il produttore o lo imponga all’acquirente; che ci sia un contratto diproduzione fra licenziante e produttore-venditore; licenziante che esercitaun controllo diretto o indiretto sulla produzione: licenziante che impone alproduttore delle restrizioni sui potenziali acquirenti o fissa le condizioni diprezzo, etc.

Devono in ogni caso sussistere elementi (anche più indicatoricombinati fra loro) che vadano al di là del semplice controllo di qualitàeffettuato dal licenziante e che concretizzano in capo ai titolari dei marchi,un vero e proprio potere di costrizione e orientamento nei confronti deiproduttori stranieri.»3.1.

Il giudice d’appello ha, quindi, esaminato le clausole contrattuali giàrichiamate nel precedente (CGT2 n. 1852/2023), dove si legge che: «comegià rilevato con la sentenza n.1852/2023 di questa Corte, “in particolareper il contratto [OSCURATO:SOCIETA], vengono in rilievo le seguenti clausole: art. 5 cheprevede l’obbligo di pagamento delle royalties; art. 8, che riconosce unpotere di ispezione contabile di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del licenziatario relativoalla produzione e vendita con diritto di accesso ai luoghi in cui i prodottisono disegnati, prodotti e distribuiti; art. 9, che disciplina la preventivaapprovazione del licenziante per la produzione, distribuzione e vendita concontrollo preventivo su campioni e addirittura con possibilità diinterrompere la produzione; art. 13, relativo al potere del licenziante dieffettuare controlli ed ispezioni nei luoghi di produzione, distribuzione evendita; art. 13.4 che prevede l’utilizzo di soli produttori approvatipreventivamente e per iscritto da [OSCURATO:SOCIETA] come da procedura disciplinatadall’art. 13.5; art. 14, che prevede la possibilità di utilizzare distributoriapprovati preventivamente da [OSCURATO:SOCIETA]; art. 22, sull’obbligo di cessazionedella produzione di terzi in caso di risoluzione del contratto di licenza.»Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026La CGT2 ha concluso che si tratta, pertanto, di poteri incisivi e penetranti,che sono in stretto collegamento con il pagamento delle royalties, per cuisussiste la condizione di vendita per poter includere le royalties nel valorein dogana.3.3.

Infine, in ordine alla questione relativa alla duplicazione dei dazi laCGT3 ha rilevato che l’ufficio «non ha considerato il prezzo di vendita finaleai clienti/consumatori, bensì il valore della merce all’importazione.

In ognicaso, si è precisato chiaramente che l’incremento della base imponibiledichiarata nella bolletta doganale viene aumentata non con la royaltieseffettivamente versata sul venduto, dato non conosciuto all’epocadell’importazione, ma mediante un “markup” ossia una percentualecalcolata sui dati forniti dalla parte sul fatturato e che tiene contoevidentemente anche di un decremento su prodotti che restano invenduti esu cui non sono dovute royalties.

Detta percentuale ovviamente vieneapplicata sulla base imponibile dichiarata e non certo sul valore di venditasuccessivo dei prodotti importati.

Peraltro, a ben vedere, la parte, purmuovendo la contestazione non indica e non documenta quale, a suo dire,sarebbe il valore corretto e il costo delle lavorazioni eseguite in proprio chedovrebbe essere scomputato.»3.4.

Sono state, poi, escluse, con riferimento alle sanzioni le condizioni diobiettiva incertezza normativa.4.

Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con sette motivi.5.

L’ADMO ha resistito con controricorso.6.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e art.11 comma 6 costituzione –motivazione contraddittoria e/o meramenteapparente, che non raggiunge il “minimo costituzionale”.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20261.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averritenuto corretta l’inclusione delle royalties nel valore in Dogana delle merciimportate, all’esito di un’indagine sui poteri che il contratto di licenzaassegna al licenziante nei confronti del licenziatario.

Si tratta, ad avviso diparte ricorrente, di statuizione che si pone in contraddizione con quantoaffermato, poco prima, esaminando le disposizioni del codice doganaledell’Unione, i documenti di prassi del Comitato per la fiscalità (TAXUD) e lecircolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di valore indogana.

Difatti, tali disposizioni, documenti di prassi e circolari prevedonoche, se sulle merci figurano marchi di un terzo licenziante, l’amministrazionedoganale (e il giudice) deve accertare se il contratto di licenza permette allicenziante d’impedire in concreto al venditore di consegnare le merci alcompratore, in caso di mancato pagamento delle royalties.

In questo caso,la CGT2 doveva verificare se il contratto di licenza tra [OSCURATO:SOCIETA] e Looksmartconsente a [OSCURATO:SOCIETA] di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare la merce aLooksmart, se questa non pagava le royalties.

Nondimeno, la CGT2ammette d’aver rivolto altrove la propria analisi, affermando che, ai fini deldecidere, s’impone la verifica dell’esistenza di un potere di costrizione eorientamento di [OSCURATO:SOCIETA] (il licenziante) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (illicenziatario).1.2.

Il motivo di ricorso è infondato, non emergendo alcunacontraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ma solamenteargomentazioni non condivise da parte della ricorrente.

L’argomentazionedi parte ricorrente, peraltro, è meramente pretestuosa, dal momento se èvero che il contratto di licenza intercorreva tra [OSCURATO:SOCIETA]. (licenziante) eLooksmart s.p.a. (licenziataria), è altrettanto vero che l’affidamento a terzidella produzione ([OSCURATO:PERSONA]) dei modellini in miniatura di auto di lusso nonpoteva certo esonerare la ricorrente dall’adempimento degli obblighi assunticon il contratto di licenza e delle connesse prerogative di controllo da parteNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026del licenziante, rilevante ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nel valoredoganale delle merci importate.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 70 e 71 Reg.UE 952/2013 (hinc: CDU) e 136 Reg.

UE n. 2447/2015, come interpretatidai documenti di prassi dell’unione europea – TAXUD/800/2002 –TAXUD/B4/2016.2.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averaffermato che la normativa impone la verifica dell’esistenza di poteri diorientamento e costrizione del licenziante sul licenziatario ai finidell’inclusione delle royalties nel valore delle merci in Dogana.

Ha quindirichiamato gli artt. 70 e 71 CDU e 136 Reg. (UE) n. 2447 del 2015, perevidenziare che, per stabilire se il pagamento delle royalties da [OSCURATO:PERSONA] è condizione della vendita delle merci tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],occorreva esaminare per intero il contratto di licenza e accertare se le sueclausole consentissero di concludere che:a) [OSCURATO:PERSONA] o una persona collegata a [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] dieffettuare tale pagamento;b) il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] era effettuato per soddisfare unobbligo del [OSCURATO:PERSONA], conformemente agli obblighi contrattuali;c) le merci non potevano essere vendute a [OSCURATO:PERSONA] o da questoacquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a [OSCURATO:SOCIETA].Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 è incorsa in manifesta violazionedi legge laddove ha affermato che il codice doganale subordina l’inclusionedelle royalties nel valore in dogana all’esistenza di un potere di costrizionedel licenziante ([OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti del licenziatario ([OSCURATO:PERSONA]).2.2.

Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la motivazione del giudicedi seconde cure è conforme ai parametri normativi evocati a fondamentodel motivo di ricorso.

In particolare:Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026- l’art. 70, par. 1 e 2, CDU prevede che: «La base primaria per il valorein dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamentepagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazioneverso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

Il prezzoeffettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deveessere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dalcompratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merciimportate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essereeffettuati, come condizione della vendita delle merci importate.»- l’art. 71, par. 1, CDU – con analogo tenore letterale a quanto previstodall’art. 32, par. 1, lett. c), Reg.

CE n. 2913/1992 (hinc: CDC) - prevedeche : «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzoeffettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare comecondizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detticorrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare.»;- l’art. 136 Reg.

UE n. 2447 del 2015 stabilisce che: «1.

Alle merciimportate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, idiritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivisono incorporati nelle merci.

Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

2. Se il metodo dicalcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sulprezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che ilpagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle mercioggetto della valutazione.

3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza siriferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti ocomponenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione,oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato unNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026opportuno adeguamento.

4. I corrispettivi e i diritti di licenza sonoconsiderati pagati come condizione della vendita delle merci importatequando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighicontrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o daquesto acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenzaa un licenziante.

5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamentodei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.»2.3.

Questa Corte ha evidenziato la parziale discontinuità tra l’art. 136Reg. 2447/2015 rispetto all’art. 157 Reg.

CE n. 2454/1993, dal momentoche, nella norma contenuta nel Codice doganale dell’Unione, l'esistenza diun collegamento fra il terzo (che richiede il pagamento delle royalties) e ilvenditore non è più indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni,in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrare l'obbligatorietà delpagamento delle royalties quale condizione della vendita: la nuova disciplinaconsente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza diun collegamento tra il venditore e il licenziante, escluso, in ogni caso, chetale condizione abbia valore essenziale (Cass., n. 22763 del 2019 e, in sensoconforme, Cass., 02/10/2020, n. 21069).2.4.

Già nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 157 n. 2454/1993,peraltro, la giurisprudenza unionale (CGUE 09/03/2017, causa C-173/15,§§ 57-60) aveva precisato che: «Né l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c),del codice doganale né l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n.2454/93 precisano, tuttavia, cosa debba intendersi per «condizione divendita» delle merci da valutare.

A tal proposito, il comitato del codicedoganale ha ritenuto, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore indogana) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sulvalore in dogana, che «[i]l problema da risolvere è [...] verificare se ilNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026venditore [sia] disposto a vendere le merci senza che siano pagati uncorrispettivo o un diritto di licenza.

La condizione può essere esplicita oimplicita.

Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo dilicenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o [meno] alpagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza.

Tuttavia, non èessenziale che questo sia così specificato».

Come rilevato al precedentepunto 45, occorre tenere conto delle indicazioni fornite da tale commento.Ciò premesso, si deve ritenere, come rilevato dall’avvocato generale alparagrafo 51 delle conclusioni, che il pagamento di un corrispettivo o di undiritto di licenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci davalutare qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o lapersona ad esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo odel diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, indifetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spettaal giudice del rinvio verificare.» (sul punto v. anche Cass., 31/05/2019, n.14990).2.5.

Anche il TAXUD/B4/2016 ha precisato che: «il criterio applicabile ècapire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le mercisenza pagare royalties o diritti di licenza.

La condizione può essere implicitao esplicita.

In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la venditadelle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o diun diritto di licenza.

Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisatonegli accordi» (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).2.6.

In sostanza, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 cit. finisce perpuntualizzare e codificare un orientamento già emerso nella giurisprudenzaunionale, secondo cui il pagamento di un corrispettivo o di un diritto dilicenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutarequalora …. l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivestaun’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbeNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026disposto a vendere, riproponendolo, tuttavia, in un contesto normativocompletamente rinnovato, dove non solo la nozione di controllo vieneregolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2015 del 2447 con una locuzione piùgenerica e più ampia («si ritiene che una parte controlli l'altra quando laprima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda»)rispetto a quella precedente (tale da non richiedere che il potere diorientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato), manon costituisce più neppure requisito indispensabile, integrando solo unadelle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrarel'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione dellavendita.

Di conseguenza, la nuova disciplina consente di includere leroyalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra ilvenditore ed il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valoreessenziale. (Cass., 02/10/2020, n. 21069).2.7.

Nel caso di specie la CGT2 richiamate le clausole del contratto conla [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute rilevanti – riportate, supra, in premessa sub

3.1. -ha concluso che emergeva un assetto connotato da poteri incisivi epenetranti, che sono in stretto collegamento con il pagamento delleroyalties, per cui sussiste la condizione di vendita per poter includere leroyalties nel valore in dogana.

Tale decisione è, pertanto, conforme con iparametri normativi posti a fondamento del secondo motivo di ricorso, cosìcome emerge alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza unionale edi quella di legittimità.2.8.

Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza unionale e dilegittimità richiamati nell’esame del secondo motivo non sussistono ipresupposti per il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea chiesto dalla parte ricorrente nelle conclusioni (pag. 31-32 delricorso in cassazione) e ribadito in memoria, emergendo un quadrointerpretativo consolidato e scevro da dubbi, alla luce delle indicazioniNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026fornite dalla giurisprudenza unionale (CGUE, grande sezione, 24/03/2026,Remling, C-767/23).3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e/o dellasentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulprimo motivo di appello.3.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver pronunciato sul primo motivo di appello, con cui [OSCURATO:PERSONA] sidoleva di come il giudice di primo grado avesse omesso di valutare i fattiacquisiti al giudizio e le prove offerte riguardo a:- l’inesistenza di qualsiasi collegamento societario, anche indiretto, trail licenziante [OSCURATO:SOCIETA] e il produttore-venditore Miminax, dedotto sin dalricorso, mai contestato dall’Ufficio e pacifico in atti;- la riconducibilità dei poteri assegnati a [OSCURATO:SOCIETA] dagli articoli 9 e 13 delcontratto di licenza alla semplice vigilanza sulla qualità del prodotto cheimponeva al giudice di escludere dal perimetro di valutazione tali clausoleper esplicita previsione sia del TAXUD che delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia;- la dichiarazione prodotta in primo grado, con cui [OSCURATO:SOCIETA] riferiva chel’art. 13 del contratto di licenza mirava esclusivamente alla tutela dellabrand identity prescindendo completamente dalle royalties.A pag. 14 ss. la parte ricorrente riproduce, quindi, il primo motivo diappello sul quale, a suo dire, la CGT2 avrebbe omesso di pronunciarsi.3.2.

Il motivo è infondato, dal momento che il giudice ha valutato irapporti tra licenziante e licenziatario, fornendo una valutazione dei fatti chenon integra il vizio di omessa pronuncia per il solo fatto di non esserecondivisa dalla parte ricorrente.

Peraltro, il giudice di seconde cure non èobbligato a motivare in ordine a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto chepossano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione diprimo grado, essendo sufficiente che faccia riferimento solo a quelle,Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che sianoimmediatamente correlate alle emergenze istruttorie (Cass., 21/05/2007,n. 11673).3.3.

Infine, con riferimento agli elementi non ravvisabili, né dedottiindicati nella tabella riprodotta a pag. 17 ss. del ricorso in cassazione(nell’ambito della riproduzione del motivo d’appello sul quale, ad avviso diparte ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi),occorre evidenziare che il vizio che avrebbe dovuto essere dedotto eraquello relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e non quello di omessapronuncia.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità del procedimento e/o dellasentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulsecondo motivo d’appello.4.1.

Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata peraver omesso di pronunciarsi anche sul secondo motivo d’appello con cuil’esponente denunziava l’errore in fatto e diritto commesso dal giudice diprime cure nell’escludere che la richiesta di pagamento dell’IVAsull’incremento di valore dovuto dall’inclusione dell’importo della royaltyimplicasse la duplicazione dell’IVA già applicata sulla royalty stessa e assoltada [OSCURATO:PERSONA] al momento del pagamento a [OSCURATO:SOCIETA].

Riproduce a pag. 25 ss.del ricorso in cassazione il secondo motivo di appello.Il giudice di seconde cure, invece, ha deciso che: «in ordine alladuplicazione dei dazi, l’ufficio non ha considerato il prezzo di vendita finaleai clienti/consumatori, bensì il valore della merce all’importazione.

In ognicaso, si è precisato chiaramente che l’incremento della base imponibiledichiarata nella bolletta doganale viene aumentata non con la royaltieseffettivamente versata sul venduto, dato non conosciuto all’epocadell’importazione, ma mediante un “markup” ossia una percentualeNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026calcolata sui dati forniti dalla parte sul fatturato e che tiene contoevidentemente anche di un decremento su prodotti che restano invenduti esu cui non sono dovute royalties.

Detta percentuale ovviamente vieneapplicata sulla base imponibile dichiarata e non certo sul valore di venditasuccessivo dei prodotti importati.

Peraltro, a ben vedere, la parte, purmuovendo la contestazione non indica e non documenta quale, a suo dire,sarebbe il valore corretto e il costo delle lavorazioni eseguite in proprio chedovrebbe essere scomputato.»4.2.

Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di seconde curenon è incorso, in realtà, in un vizio di omessa pronuncia: ha, infatti, ritenutoche fossero evitate duplicazioni di imposta in relazione al fatto chel’incremento della base imponibile corrispondesse, in realtà, non alleroyalties versate sul venduto ma a un markup.

In relazione all’affermazionecensurata e riprodotta nel motivo di ricorso in esame occorre evidenziarecome nella parte espositiva il giudice di seconde cure avesse richiamato lacensura incentrata sull’errore in fatto e di diritto incentrata sulladuplicazione dell’imposta.4.3.

Occorre quindi richiamare l’orientamento consolidato di questaCorte che distingue tra omessa pronuncia (riscontrabile quando il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame) e omessa motivazione (che presuppone un esame dellaquestione oggetto di doglianza nella sentenza impugnata, sebbene affettodalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico o tradottosi nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass., 23/10/2024, n. 27551).5.

Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità del procedimento e/o dellaNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulterzo motivo d’appello.5.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata in quanto laCGT2 avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d’appello (riprodottoa pag. 26 del ricorso in cassazione), con cui [OSCURATO:PERSONA] censurava ladecisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso la sanzione,evidenziando, in particolare, che: « Con provvedimento Prot. 17099/RU del14.03.202239, l’Ufficio delle Dogane di Milano 3 ha notificato per il tramitedel CAD Latasped il provvedimento di irrogazione della sanzione n. 371100-34-2022, con cui ha comminato all’esponente la sanzione di E. 111,75.=,anch’esso illegittimo e meritevole di annullamento siccome: sorretto damotivazione insufficiente, ricavata da un provvedimento (il verbale direttifica dell’accertamento) illegittimo e infondato …»5.2.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, nonessendo dato comprendere, dall’illustrazione del motivo di ricorso, in cosaconsista la censura relativa al difetto di motivazione dell’atto di irrogazionedelle sanzioni, considerato che (anche) da quanto riportato a pag. 4 delricorso in cassazione la stessa risulta irrogata per l’importo di Euro 103,00,i.e. nella misura minima prevista nell’art. 303, comma 3, lett. a), TULD (v.note 2 e 5 a pag. 4 del ricorso in cassazione).6.

Con il sesto motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti.6.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver omesso di esaminare e tenere in considerazione che le merciimportate, nella loro concezione e design nonché nella tecnologia per la lororealizzazione, sono specifiche dell’esponente, cioè di [OSCURATO:PERSONA], nongià del titolare del marchio.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20266.2.

Il motivo è inammissibile, per le ragioni già indicate in relazione adanaloga censura posta dalla medesima ricorrente (Cass. 17/06/2026, n.20393, punto 6.2).7.

Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15, comma 2-sexies,d.lgs. n. 546 del 1992 e d.m. 55/2014 e ss.7.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese dilite, liquidandole in Euro 1.000,00.

Richiamato il contenuto dell’art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, la ricorrente esposto che ledisposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati sonocontenute nella Tabella 24 allegata dal DM 147/2022, che ha sostituito laTabella allegata al DM 55/201447, che, per i giudizi nanti la CommissioneTributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) divalore sino a Euro 1.100,00.=, quantificano i compensi medi per le fasi distudio, introduttiva, istruttoria e decisionale (quindi escludendo lacautelare, che non s’è tenuta) in Euro (179 + 105 + 105 + 179 =) 568,00.Tale importo, ridotto del 20%, ammonta a Euro 464,40.=, cui vanno poiaggiunte le spese generali e gli accessori di legge (CPA e IVA, se dovuta).7.2.

Il motivo di ricorso è fondato, dal momento che l’importo dellespese di lite liquidate in favore dell’ADMO da parte del giudice di secondecure non è conforme ai parametri ex D.M. 55 del 2014, neppure se applicatiin misura massima.8.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il settimomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.8.1.

La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente almotivo accolto e, decidendo nel merito, le spese del giudizio di secondogrado devono essere liquidate in Euro 370,00, oltre spese generali ex art.2 d.m. n. 55 del 2015.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20269.

La parte ricorrente deve essere condannata a pagare in favore dellacontroricorrente i tre quarti delle spese del presente giudizio, mentre deveessere disposta la compensazione di un quarto delle spese di lite.

P.Q.Mla Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendonel merito, liquida le spese del giudizio di seconde cure in favoredell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in Euro 370,00, oltre 15% spese generali;condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente trequarti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro536,00, oltre spese prenotate a debito.dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 2670/2024 depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il presente giudizio origina – secondo quanto emerge dagli atti di causa- dal verbale di revisione dell’accertamento prot. 85266 del 20/12/2021,con cui, per la dichiarazione doganale IMA 4T 220860 B del 18/07/2019effettuata presso l’UD Milano 3, era stata contestata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la società contribuente) la mancatainclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci ai sensi dell’art.71 lettera c) del CDU, in forza del contratto stipulato tra la licenziante FerrariSpa e il licenziatario [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dove quest’ultima è soggettaal pagamento delle royalties nella misura del 12,00%, per una partita dimodellini in plastica prodotti da [OSCURATO:PERSONA].1.1. In conseguenza del mancato recepimento delle osservazioni dellasocietà in sede di contraddittorio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli(hinc: ADMO) ha notificato alla contribuente l’avviso di accertamentosuppletivo e di rettifica PROT. 17101/RU del 14/03/2022 e il contestualeprovvedimento di irrogazione sanzione 371100 – 34 – 2022 PROT.17099/RU del 14/03/2022.2. La contribuente ha impugnato i provvedimenti davanti alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha rigettato il ricorso consentenza n. 2398/2023, confermata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia (hinc: CGT2). Quest’ultima, infatti, con lasentenza n. 2670/2024, pubblicata in data 15/10/2024, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3. La CGT2, in particolare, ha evocato un proprio precedente (n.1852/2023) dove veniva evidenziato che: «il pagamento dei diritti di licenzacome “condizione necessaria” per il perfezionamento della compravenditapuò essere una condizione esplicita del contratto ma anche implicita, in talecaso occorre una attenta lettura complessiva di tutti i contratti (in esseretra le parti coinvolte nelle operazioni), anche tenendo conto della presenzao meno di alcuni indicatori esemplificati da un Documento (doc. delNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026Comitato del Valore istituito presso la Commissione UE) il quale, sebbenedi prassi e privo di valenza normativa, offre ausilio all’interprete: ad es. unindicatore della esistenza implicita della condizione è che il licenziantescelga il produttore o lo imponga all’acquirente; che ci sia un contratto diproduzione fra licenziante e produttore-venditore; licenziante che esercitaun controllo diretto o indiretto sulla produzione: licenziante che impone alproduttore delle restrizioni sui potenziali acquirenti o fissa le condizioni diprezzo, etc. Devono in ogni caso sussistere elementi (anche più indicatoricombinati fra loro) che vadano al di là del semplice controllo di qualitàeffettuato dal licenziante e che concretizzano in capo ai titolari dei marchi,un vero e proprio potere di costrizione e orientamento nei confronti deiproduttori stranieri.»3.1. Il giudice d’appello ha, quindi, esaminato le clausole contrattuali giàrichiamate nel precedente (CGT2 n. 1852/2023), dove si legge che: «comegià rilevato con la sentenza n.1852/2023 di questa Corte, “in particolareper il contratto [OSCURATO:SOCIETA], vengono in rilievo le seguenti clausole: art. 5 cheprevede l’obbligo di pagamento delle royalties; art. 8, che riconosce unpotere di ispezione contabile di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del licenziatario relativoalla produzione e vendita con diritto di accesso ai luoghi in cui i prodottisono disegnati, prodotti e distribuiti; art. 9, che disciplina la preventivaapprovazione del licenziante per la produzione, distribuzione e vendita concontrollo preventivo su campioni e addirittura con possibilità diinterrompere la produzione; art. 13, relativo al potere del licenziante dieffettuare controlli ed ispezioni nei luoghi di produzione, distribuzione evendita; art. 13.4 che prevede l’utilizzo di soli produttori approvatipreventivamente e per iscritto da [OSCURATO:SOCIETA] come da procedura disciplinatadall’art. 13.5; art. 14, che prevede la possibilità di utilizzare distributoriapprovati preventivamente da [OSCURATO:SOCIETA]; art. 22, sull’obbligo di cessazionedella produzione di terzi in caso di risoluzione del contratto di licenza.»Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026La CGT2 ha concluso che si tratta, pertanto, di poteri incisivi e penetranti,che sono in stretto collegamento con il pagamento delle royalties, per cuisussiste la condizione di vendita per poter includere le royalties nel valorein dogana.3.3. Infine, in ordine alla questione relativa alla duplicazione dei dazi laCGT3 ha rilevato che l’ufficio «non ha considerato il prezzo di vendita finaleai clienti/consumatori, bensì il valore della merce all’importazione. In ognicaso, si è precisato chiaramente che l’incremento della base imponibiledichiarata nella bolletta doganale viene aumentata non con la royaltieseffettivamente versata sul venduto, dato non conosciuto all’epocadell’importazione, ma mediante un “markup” ossia una percentualecalcolata sui dati forniti dalla parte sul fatturato e che tiene contoevidentemente anche di un decremento su prodotti che restano invenduti esu cui non sono dovute royalties. Detta percentuale ovviamente vieneapplicata sulla base imponibile dichiarata e non certo sul valore di venditasuccessivo dei prodotti importati. Peraltro, a ben vedere, la parte, purmuovendo la contestazione non indica e non documenta quale, a suo dire,sarebbe il valore corretto e il costo delle lavorazioni eseguite in proprio chedovrebbe essere scomputato.»3.4. Sono state, poi, escluse, con riferimento alle sanzioni le condizioni diobiettiva incertezza normativa.4. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con sette motivi.5. L’ADMO ha resistito con controricorso.6. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e art.11 comma 6 costituzione –motivazione contraddittoria e/o meramenteapparente, che non raggiunge il “minimo costituzionale”.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20261.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averritenuto corretta l’inclusione delle royalties nel valore in Dogana delle merciimportate, all’esito di un’indagine sui poteri che il contratto di licenzaassegna al licenziante nei confronti del licenziatario. Si tratta, ad avviso diparte ricorrente, di statuizione che si pone in contraddizione con quantoaffermato, poco prima, esaminando le disposizioni del codice doganaledell’Unione, i documenti di prassi del Comitato per la fiscalità (TAXUD) e lecircolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di valore indogana. Difatti, tali disposizioni, documenti di prassi e circolari prevedonoche, se sulle merci figurano marchi di un terzo licenziante, l’amministrazionedoganale (e il giudice) deve accertare se il contratto di licenza permette allicenziante d’impedire in concreto al venditore di consegnare le merci alcompratore, in caso di mancato pagamento delle royalties. In questo caso,la CGT2 doveva verificare se il contratto di licenza tra [OSCURATO:SOCIETA] e Looksmartconsente a [OSCURATO:SOCIETA] di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare la merce aLooksmart, se questa non pagava le royalties. Nondimeno, la CGT2ammette d’aver rivolto altrove la propria analisi, affermando che, ai fini deldecidere, s’impone la verifica dell’esistenza di un potere di costrizione eorientamento di [OSCURATO:SOCIETA] (il licenziante) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (illicenziatario).1.2. Il motivo di ricorso è infondato, non emergendo alcunacontraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ma solamenteargomentazioni non condivise da parte della ricorrente. L’argomentazionedi parte ricorrente, peraltro, è meramente pretestuosa, dal momento se èvero che il contratto di licenza intercorreva tra [OSCURATO:SOCIETA]. (licenziante) eLooksmart s.p.a. (licenziataria), è altrettanto vero che l’affidamento a terzidella produzione ([OSCURATO:PERSONA]) dei modellini in miniatura di auto di lusso nonpoteva certo esonerare la ricorrente dall’adempimento degli obblighi assunticon il contratto di licenza e delle connesse prerogative di controllo da parteNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026del licenziante, rilevante ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nel valoredoganale delle merci importate.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 70 e 71 Reg.UE 952/2013 (hinc: CDU) e 136 Reg. UE n. 2447/2015, come interpretatidai documenti di prassi dell’unione europea – TAXUD/800/2002 –TAXUD/B4/2016.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averaffermato che la normativa impone la verifica dell’esistenza di poteri diorientamento e costrizione del licenziante sul licenziatario ai finidell’inclusione delle royalties nel valore delle merci in Dogana. Ha quindirichiamato gli artt. 70 e 71 CDU e 136 Reg. (UE) n. 2447 del 2015, perevidenziare che, per stabilire se il pagamento delle royalties da [OSCURATO:PERSONA] è condizione della vendita delle merci tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],occorreva esaminare per intero il contratto di licenza e accertare se le sueclausole consentissero di concludere che:a) [OSCURATO:PERSONA] o una persona collegata a [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] dieffettuare tale pagamento;b) il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] era effettuato per soddisfare unobbligo del [OSCURATO:PERSONA], conformemente agli obblighi contrattuali;c) le merci non potevano essere vendute a [OSCURATO:PERSONA] o da questoacquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a [OSCURATO:SOCIETA].Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 è incorsa in manifesta violazionedi legge laddove ha affermato che il codice doganale subordina l’inclusionedelle royalties nel valore in dogana all’esistenza di un potere di costrizionedel licenziante ([OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti del licenziatario ([OSCURATO:PERSONA]).2.2. Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la motivazione del giudicedi seconde cure è conforme ai parametri normativi evocati a fondamentodel motivo di ricorso. In particolare:Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026- l’art. 70, par. 1 e 2, CDU prevede che: «La base primaria per il valorein dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamentepagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazioneverso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. Il prezzoeffettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deveessere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dalcompratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merciimportate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essereeffettuati, come condizione della vendita delle merci importate.»- l’art. 71, par. 1, CDU – con analogo tenore letterale a quanto previstodall’art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CE n. 2913/1992 (hinc: CDC) - prevedeche : «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzoeffettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare comecondizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detticorrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare.»;- l’art. 136 Reg. UE n. 2447 del 2015 stabilisce che: «1. Alle merciimportate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, idiritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivisono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante. 2. Se il metodo dicalcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sulprezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che ilpagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle mercioggetto della valutazione. 3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza siriferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti ocomponenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione,oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato unNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026opportuno adeguamento. 4. I corrispettivi e i diritti di licenza sonoconsiderati pagati come condizione della vendita delle merci importatequando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighicontrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o daquesto acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenzaa un licenziante. 5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamentodei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.»2.3. Questa Corte ha evidenziato la parziale discontinuità tra l’art. 136Reg. 2447/2015 rispetto all’art. 157 Reg. CE n. 2454/1993, dal momentoche, nella norma contenuta nel Codice doganale dell’Unione, l'esistenza diun collegamento fra il terzo (che richiede il pagamento delle royalties) e ilvenditore non è più indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni,in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrare l'obbligatorietà delpagamento delle royalties quale condizione della vendita: la nuova disciplinaconsente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza diun collegamento tra il venditore e il licenziante, escluso, in ogni caso, chetale condizione abbia valore essenziale (Cass., n. 22763 del 2019 e, in sensoconforme, Cass., 02/10/2020, n. 21069).2.4. Già nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 157 n. 2454/1993,peraltro, la giurisprudenza unionale (CGUE 09/03/2017, causa C-173/15,§§ 57-60) aveva precisato che: «Né l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c),del codice doganale né l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n.2454/93 precisano, tuttavia, cosa debba intendersi per «condizione divendita» delle merci da valutare. A tal proposito, il comitato del codicedoganale ha ritenuto, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore indogana) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sulvalore in dogana, che «[i]l problema da risolvere è [...] verificare se ilNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026venditore [sia] disposto a vendere le merci senza che siano pagati uncorrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita oimplicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo dilicenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o [meno] alpagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non èessenziale che questo sia così specificato». Come rilevato al precedentepunto 45, occorre tenere conto delle indicazioni fornite da tale commento.Ciò premesso, si deve ritenere, come rilevato dall’avvocato generale alparagrafo 51 delle conclusioni, che il pagamento di un corrispettivo o di undiritto di licenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci davalutare qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o lapersona ad esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo odel diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, indifetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spettaal giudice del rinvio verificare.» (sul punto v. anche Cass., 31/05/2019, n.14990).2.5. Anche il TAXUD/B4/2016 ha precisato che: «il criterio applicabile ècapire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le mercisenza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicitao esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la venditadelle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o diun diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisatonegli accordi» (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).2.6. In sostanza, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 cit. finisce perpuntualizzare e codificare un orientamento già emerso nella giurisprudenzaunionale, secondo cui il pagamento di un corrispettivo o di un diritto dilicenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutarequalora …. l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivestaun’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbeNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026disposto a vendere, riproponendolo, tuttavia, in un contesto normativocompletamente rinnovato, dove non solo la nozione di controllo vieneregolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2015 del 2447 con una locuzione piùgenerica e più ampia («si ritiene che una parte controlli l'altra quando laprima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda»)rispetto a quella precedente (tale da non richiedere che il potere diorientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato), manon costituisce più neppure requisito indispensabile, integrando solo unadelle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrarel'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione dellavendita. Di conseguenza, la nuova disciplina consente di includere leroyalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra ilvenditore ed il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valoreessenziale. (Cass., 02/10/2020, n. 21069).2.7. Nel caso di specie la CGT2 richiamate le clausole del contratto conla [OSCURATO:SOCIETA]. ritenute rilevanti – riportate, supra, in premessa sub 3.1. -ha concluso che emergeva un assetto connotato da poteri incisivi epenetranti, che sono in stretto collegamento con il pagamento delleroyalties, per cui sussiste la condizione di vendita per poter includere leroyalties nel valore in dogana. Tale decisione è, pertanto, conforme con iparametri normativi posti a fondamento del secondo motivo di ricorso, cosìcome emerge alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza unionale edi quella di legittimità.2.8. Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza unionale e dilegittimità richiamati nell’esame del secondo motivo non sussistono ipresupposti per il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea chiesto dalla parte ricorrente nelle conclusioni (pag. 31-32 delricorso in cassazione) e ribadito in memoria, emergendo un quadrointerpretativo consolidato e scevro da dubbi, alla luce delle indicazioniNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026fornite dalla giurisprudenza unionale (CGUE, grande sezione, 24/03/2026,Remling, C-767/23).3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e/o dellasentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulprimo motivo di appello.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver pronunciato sul primo motivo di appello, con cui [OSCURATO:PERSONA] sidoleva di come il giudice di primo grado avesse omesso di valutare i fattiacquisiti al giudizio e le prove offerte riguardo a:- l’inesistenza di qualsiasi collegamento societario, anche indiretto, trail licenziante [OSCURATO:SOCIETA] e il produttore-venditore Miminax, dedotto sin dalricorso, mai contestato dall’Ufficio e pacifico in atti;- la riconducibilità dei poteri assegnati a [OSCURATO:SOCIETA] dagli articoli 9 e 13 delcontratto di licenza alla semplice vigilanza sulla qualità del prodotto cheimponeva al giudice di escludere dal perimetro di valutazione tali clausoleper esplicita previsione sia del TAXUD che delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia;- la dichiarazione prodotta in primo grado, con cui [OSCURATO:SOCIETA] riferiva chel’art. 13 del contratto di licenza mirava esclusivamente alla tutela dellabrand identity prescindendo completamente dalle royalties.A pag. 14 ss. la parte ricorrente riproduce, quindi, il primo motivo diappello sul quale, a suo dire, la CGT2 avrebbe omesso di pronunciarsi.3.2. Il motivo è infondato, dal momento che il giudice ha valutato irapporti tra licenziante e licenziatario, fornendo una valutazione dei fatti chenon integra il vizio di omessa pronuncia per il solo fatto di non esserecondivisa dalla parte ricorrente. Peraltro, il giudice di seconde cure non èobbligato a motivare in ordine a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto chepossano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione diprimo grado, essendo sufficiente che faccia riferimento solo a quelle,Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che sianoimmediatamente correlate alle emergenze istruttorie (Cass., 21/05/2007,n. 11673).3.3. Infine, con riferimento agli elementi non ravvisabili, né dedottiindicati nella tabella riprodotta a pag. 17 ss. del ricorso in cassazione(nell’ambito della riproduzione del motivo d’appello sul quale, ad avviso diparte ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi),occorre evidenziare che il vizio che avrebbe dovuto essere dedotto eraquello relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e non quello di omessapronuncia.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità del procedimento e/o dellasentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulsecondo motivo d’appello.4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata peraver omesso di pronunciarsi anche sul secondo motivo d’appello con cuil’esponente denunziava l’errore in fatto e diritto commesso dal giudice diprime cure nell’escludere che la richiesta di pagamento dell’IVAsull’incremento di valore dovuto dall’inclusione dell’importo della royaltyimplicasse la duplicazione dell’IVA già applicata sulla royalty stessa e assoltada [OSCURATO:PERSONA] al momento del pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. Riproduce a pag. 25 ss.del ricorso in cassazione il secondo motivo di appello.Il giudice di seconde cure, invece, ha deciso che: «in ordine alladuplicazione dei dazi, l’ufficio non ha considerato il prezzo di vendita finaleai clienti/consumatori, bensì il valore della merce all’importazione. In ognicaso, si è precisato chiaramente che l’incremento della base imponibiledichiarata nella bolletta doganale viene aumentata non con la royaltieseffettivamente versata sul venduto, dato non conosciuto all’epocadell’importazione, ma mediante un “markup” ossia una percentualeNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026calcolata sui dati forniti dalla parte sul fatturato e che tiene contoevidentemente anche di un decremento su prodotti che restano invenduti esu cui non sono dovute royalties. Detta percentuale ovviamente vieneapplicata sulla base imponibile dichiarata e non certo sul valore di venditasuccessivo dei prodotti importati. Peraltro, a ben vedere, la parte, purmuovendo la contestazione non indica e non documenta quale, a suo dire,sarebbe il valore corretto e il costo delle lavorazioni eseguite in proprio chedovrebbe essere scomputato.»4.2. Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di seconde curenon è incorso, in realtà, in un vizio di omessa pronuncia: ha, infatti, ritenutoche fossero evitate duplicazioni di imposta in relazione al fatto chel’incremento della base imponibile corrispondesse, in realtà, non alleroyalties versate sul venduto ma a un markup. In relazione all’affermazionecensurata e riprodotta nel motivo di ricorso in esame occorre evidenziarecome nella parte espositiva il giudice di seconde cure avesse richiamato lacensura incentrata sull’errore in fatto e di diritto incentrata sulladuplicazione dell’imposta.4.3. Occorre quindi richiamare l’orientamento consolidato di questaCorte che distingue tra omessa pronuncia (riscontrabile quando il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame) e omessa motivazione (che presuppone un esame dellaquestione oggetto di doglianza nella sentenza impugnata, sebbene affettodalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico o tradottosi nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass., 23/10/2024, n. 27551).5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità del procedimento e/o dellaNumero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza - error in procedendo: mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato – violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: omessa pronuncia sulterzo motivo d’appello.5.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata in quanto laCGT2 avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d’appello (riprodottoa pag. 26 del ricorso in cassazione), con cui [OSCURATO:PERSONA] censurava ladecisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso la sanzione,evidenziando, in particolare, che: « Con provvedimento Prot. 17099/RU del14.03.202239, l’Ufficio delle Dogane di Milano 3 ha notificato per il tramitedel CAD Latasped il provvedimento di irrogazione della sanzione n. 371100-34-2022, con cui ha comminato all’esponente la sanzione di E. 111,75.=,anch’esso illegittimo e meritevole di annullamento siccome: sorretto damotivazione insufficiente, ricavata da un provvedimento (il verbale direttifica dell’accertamento) illegittimo e infondato …»5.2. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, nonessendo dato comprendere, dall’illustrazione del motivo di ricorso, in cosaconsista la censura relativa al difetto di motivazione dell’atto di irrogazionedelle sanzioni, considerato che (anche) da quanto riportato a pag. 4 delricorso in cassazione la stessa risulta irrogata per l’importo di Euro 103,00,i.e. nella misura minima prevista nell’art. 303, comma 3, lett. a), TULD (v.note 2 e 5 a pag. 4 del ricorso in cassazione).6. Con il sesto motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti.6.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver omesso di esaminare e tenere in considerazione che le merciimportate, nella loro concezione e design nonché nella tecnologia per la lororealizzazione, sono specifiche dell’esponente, cioè di [OSCURATO:PERSONA], nongià del titolare del marchio.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20266.2. Il motivo è inammissibile, per le ragioni già indicate in relazione adanaloga censura posta dalla medesima ricorrente (Cass. 17/06/2026, n.20393, punto 6.2).7. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15, comma 2-sexies,d.lgs. n. 546 del 1992 e d.m. 55/2014 e ss.7.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese dilite, liquidandole in Euro 1.000,00. Richiamato il contenuto dell’art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, la ricorrente esposto che ledisposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati sonocontenute nella Tabella 24 allegata dal DM 147/2022, che ha sostituito laTabella allegata al DM 55/201447, che, per i giudizi nanti la CommissioneTributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) divalore sino a Euro 1.100,00.=, quantificano i compensi medi per le fasi distudio, introduttiva, istruttoria e decisionale (quindi escludendo lacautelare, che non s’è tenuta) in Euro (179 + 105 + 105 + 179 =) 568,00.Tale importo, ridotto del 20%, ammonta a Euro 464,40.=, cui vanno poiaggiunte le spese generali e gli accessori di legge (CPA e IVA, se dovuta).7.2. Il motivo di ricorso è fondato, dal momento che l’importo dellespese di lite liquidate in favore dell’ADMO da parte del giudice di secondecure non è conforme ai parametri ex D.M. 55 del 2014, neppure se applicatiin misura massima.8. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il settimomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.8.1. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente almotivo accolto e, decidendo nel merito, le spese del giudizio di secondogrado devono essere liquidate in Euro 370,00, oltre spese generali ex art.2 d.m. n. 55 del 2015.Numero registro generale 9131/2025Numero sezionale 4439/2026Numero di raccolta generale 20453/2026Data pubblicazione 17/06/20269. La parte ricorrente deve essere condannata a pagare in favore dellacontroricorrente i tre quarti delle spese del presente giudizio, mentre deveessere disposta la compensazione di un quarto delle spese di lite. P.Q.Mla Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendonel merito, liquida le spese del giudizio di seconde cure in favoredell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in Euro 370,00, oltre 15% spese generali;condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente trequarti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro536,00, oltre spese prenotate a debito.dispone la compensazione di un quarto delle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]