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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 36023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 10 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di Varese convalidava il provvedimento emesso in data 6 maggio 2022, con cui il Questore di Varese aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per sei anni ai luoghi e agli impianti sportivi, in Italia e all'estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali e amichevoli, di calcio, pallacanestro e hockey, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per sei anni, presso la Tenenza dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] 15 minuti prima e 15 minuti dopo ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di pallacanestro della città di Varese.

Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 24 aprile 2022 durante la partita di basket tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], disputata presso il palazzetto dello sport di Varese.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, Zonda, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett.

C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Zonda 1'8 maggio 2022 alle ore 15, mentre la convalida del G.I.P. risale al 10 maggio 2022, alle ore 11.40, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, dunque prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, il quale non ha avuto il tempo per redigere e depositare memorie difensive.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione del diritto di difesa, sotto l'ulteriore profilo della mancanza, nel fascicolo del P.M. trasmesso al G.I.P., delle necessarie risultanze investigative, per cui non è chiaro su quali atti il giudice della convalida abbia fondato la propria valutazione. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Ciò posto, come rilevato anche dal Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all'interessato non risulta essere stato osservato.

E invero il provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022 risulta notificato a Zonda alle ore 15 dell'8 maggio 2022, mentre la convalida del G.I.P. è intervenute alle ore 11.40 del 10 maggio 2022, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, come risulta dalla disamina dell'ordinanza in atti.

2. Dunque, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto precisare che, ai sensi del comma secondo dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 10 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di Varese convalidava il provvedimento emesso in data 6 maggio 2022, con cui il Questore di Varese aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per sei anni ai luoghi e agli impianti sportivi, in Italia e all'estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali e amichevoli, di calcio, pallacanestro e hockey, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per sei anni, presso la Tenenza dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] 15 minuti prima e 15 minuti dopo ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di pallacanestro della città di Varese. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 24 aprile 2022 durante la partita di basket tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], disputata presso il palazzetto dello sport di Varese. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, Zonda, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Zonda 1'8 maggio 2022 alle ore 15, mentre la convalida del G.I.P. risale al 10 maggio 2022, alle ore 11.40, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, dunque prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, il quale non ha avuto il tempo per redigere e depositare memorie difensive. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione del diritto di difesa, sotto l'ulteriore profilo della mancanza, nel fascicolo del P.M. trasmesso al G.I.P., delle necessarie risultanze investigative, per cui non è chiaro su quali atti il giudice della convalida abbia fondato la propria valutazione. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, come rilevato anche dal Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all'interessato non risulta essere stato osservato. E invero il provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022 risulta notificato a Zonda alle ore 15 dell'8 maggio 2022, mentre la convalida del G.I.P. è intervenute alle ore 11.40 del 10 maggio 2022, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, come risulta dalla disamina dell'ordinanza in atti. 2. Dunque, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2022, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto precisare che, ai sensi del comma secondo dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Varese del 6 maggio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente d
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