CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando tre motivi di censura, a mezzo dei quali deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla sussistenza di un nesso di causalità tra le operazioni contestate e il dichiarato fallimento), vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata e alla valutazione della rilevanza della relazione redatta dal curatore ai sensi dell'art. 33 I. fall. e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che tutti i motivi di ricorso sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]