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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16595/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ATESSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso, con il quale gli imputati hanno spiegato motivi comuni, sia inammissibile, perché presenta argomenti non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Non muta la valutazione suindicata la memoria pure rassegnata dalla difesa dell'imputato in cui viene dedotta - inammissibilmente - la censura, del tutto avulsa da quelle articolate in ricorso, di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.1.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).

L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l'atto processuale dal quale emergerebbe la prova certa circa l'ingiustificata revoca dell'ammissione dei testi della lista testimoniale della difesa si risolve, quindi, in un limite all'ammissibilità della doglianza.

1.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità per genericità.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha accertato che tra il 27 giugno 2016 e il 14 marzo 2017 gli imputati avevano recato molestie e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], con comportamenti non consoni a stabilire rapporti di buon vicinato.

In particolare, come confermato anche dalla teste [OSCURATO:PERSONA], gli imputati avevano steso la biancheria gocciolante, gettato acqua dal balcone, sbattuto tappeti e gettato rifiuti organici e cenere di sigaretta nel giardino della parte offesa.

In più di un'occasione, inoltre, Gichero aveva effettuato dei buchi nel terreno e divelto le sedie del giardino della parte offesa con un bastone dal proprio balcone.

Il giudice di merito, pertanto, fornendo ampia motivazione, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui il reato in oggetto consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (Sez. 1, n. 8198 del 19/01/2006, Paolini, Rv. 233438).

Per "petulanza" si intende ogni contegno intollerabile ed incivile, verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto e ogni modo di agire arrogante o vessatorio, senza riguardo per la libertà o la quiete altrui (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503).

1.3. Relativamente alla prescrizione, eccepita con il primo motivo di ricorso, si evidenzia che il capo di imputazione, asseverato dalla decisione di merito, si riferisce a contravvenzione commessa il 14 marzo 2017: il decorso del termine di prescrizione massimo di cinque anni, a scadere il 14 marzo 2022, risulta essere tuttavia sospeso per non meno di giorni 109, come ha precisamente segnalato la difesa della parte civile nella memoria rassegnata.

Si considerino la sospensione di 64 giorni come prevista dall'art. 83, comma 4 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18 conv. dalla legge n. 27 del 24/04/2020, nel periodo compreso tra 09/03/2020 e 11/05/2020 (a seguito del provvedimento di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del provvedimento Presidente del Tribunale di Perugia n. 18/2020 del 09/03/2020), nonché i due susseguenti rinvii determinati dall'impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al 18/05/2021) e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al 20/07/2021).

Pertanto, il termine di prescrizione è venuto a scadere non prima del 2 luglio 2022, vale a dire dopo la data del 17 maggio 2022, in cui è stata emessa la sentenza impugnata: l'eccezione è quindi infondata, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. La Corte, infine, deve condannare gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., infatti, quando il ricorso degli imputati viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso dagli stessi proposto riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o di risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di' euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ATESSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso, con il quale gli imputati hanno spiegato motivi comuni, sia inammissibile, perché presenta argomenti non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Non muta la valutazione suindicata la memoria pure rassegnata dalla difesa dell'imputato in cui viene dedotta - inammissibilmente - la censura, del tutto avulsa da quelle articolate in ricorso, di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l'atto processuale dal quale emergerebbe la prova certa circa l'ingiustificata revoca dell'ammissione dei testi della lista testimoniale della difesa si risolve, quindi, in un limite all'ammissibilità della doglianza. 1.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso non possono essere accolti in sede di legittimità per genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha accertato che tra il 27 giugno 2016 e il 14 marzo 2017 gli imputati avevano recato molestie e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], con comportamenti non consoni a stabilire rapporti di buon vicinato. In particolare, come confermato anche dalla teste [OSCURATO:PERSONA], gli imputati avevano steso la biancheria gocciolante, gettato acqua dal balcone, sbattuto tappeti e gettato rifiuti organici e cenere di sigaretta nel giardino della parte offesa. In più di un'occasione, inoltre, Gichero aveva effettuato dei buchi nel terreno e divelto le sedie del giardino della parte offesa con un bastone dal proprio balcone. Il giudice di merito, pertanto, fornendo ampia motivazione, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui il reato in oggetto consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (Sez. 1, n. 8198 del 19/01/2006, Paolini, Rv. 233438). Per "petulanza" si intende ogni contegno intollerabile ed incivile, verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto e ogni modo di agire arrogante o vessatorio, senza riguardo per la libertà o la quiete altrui (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503). 1.3. Relativamente alla prescrizione, eccepita con il primo motivo di ricorso, si evidenzia che il capo di imputazione, asseverato dalla decisione di merito, si riferisce a contravvenzione commessa il 14 marzo 2017: il decorso del termine di prescrizione massimo di cinque anni, a scadere il 14 marzo 2022, risulta essere tuttavia sospeso per non meno di giorni 109, come ha precisamente segnalato la difesa della parte civile nella memoria rassegnata. Si considerino la sospensione di 64 giorni come prevista dall'art. 83, comma 4 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18 conv. dalla legge n. 27 del 24/04/2020, nel periodo compreso tra 09/03/2020 e 11/05/2020 (a seguito del provvedimento di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del provvedimento Presidente del Tribunale di Perugia n. 18/2020 del 09/03/2020), nonché i due susseguenti rinvii determinati dall'impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al 18/05/2021) e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al 20/07/2021). Pertanto, il termine di prescrizione è venuto a scadere non prima del 2 luglio 2022, vale a dire dopo la data del 17 maggio 2022, in cui è stata emessa la sentenza impugnata: l'eccezione è quindi infondata, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. La Corte, infine, deve condannare gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori di legge. Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., infatti, quando il ricorso degli imputati viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso dagli stessi proposto riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o di risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di' euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che li
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