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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2024

ECLI:EU:T:2024:603
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0362_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑362/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione di “imprenditrice e imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto alla vita privata – Proporzionalità – Principio di non discriminazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 43‑53)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 63‑69)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive (Art. 275, comma 2, TFUE) (v. punto 77)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 78‑80, 112, 144, 159, 180)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Motivi non suffragati per quanto riguarda la qualità di imprenditore di spicco [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 81, 82, 120, 130, 150, 174‑177)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/581] (v. punti 88‑90)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 98‑100)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore estrattivo dei metalli – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 109, 110)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Interessi rientranti unicamente in un contesto professionale – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3 § 1, e 2022/1529] (v. punti 134‑141, 180, 181)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi loro associati – Nozione di vantaggio tratto dai decisori russi – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, d), e 2023/571] (v. punti 153, 164)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone o entità che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 189‑191)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 193‑196)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del diritto di proprietà e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 202‑209)

14. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Pregiudizio – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 213‑216) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0362_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑362/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Nozione di “imprenditrice e imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto alla vita privata – Proporzionalità – Principio di non discriminazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 43‑53) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 63‑69) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive (Art. 275, comma 2, TFUE) (v. punto 77) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 78‑80, 112, 144, 159, 180) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Motivi non suffragati per quanto riguarda la qualità di imprenditore di spicco [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 81, 82, 120, 130, 150, 174‑177) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/581] (v. punti 88‑90) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 98‑100) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore estrattivo dei metalli – Inclusione [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/582, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/581] (v. punti 109, 110) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Interessi rientranti unicamente in un contesto professionale – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3 § 1, e 2022/1529] (v. punti 134‑141, 180, 181) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi loro associati – Nozione di vantaggio tratto dai decisori russi – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, d), e 2023/571] (v. punti 153, 164) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone o entità che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 189‑191) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 193‑196) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del diritto di proprietà e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 202‑209) 14. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Pregiudizio – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 213‑216) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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