CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31399/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'assenza o comunque la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in punto sia di responsabilità che di congruità della pena inflitta dal primo giudice, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe esplicitato compiutamente i criteri di valutazione delle prove sulle quali ha fondato la conferma della colpevolezza e non avrebbe indicato il percorso argomentativo sottostante al diniego di una pena attestata sul minimo edittale; che si tratta di mere deduzioni assertive non supportate da alcuna argomentazione specifica di critica, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20