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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 25860/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 6 novembre 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani in data 15 ottobre 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390; considerato che il motivo è aspecifico e reiterativo, poiché mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 - 4 sentenza impugnata), ritenuto che, in tal modo, i giudici di merito, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che la condotta esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve, avuto riguardo al significato dato ponderale (circa 690 dosi medie di crack) ed alle altre circostanze dell'azione, dalle quali è stata desunta una potenzialità diffusiva e l'inserimento in ben avviati traffici; inoltre, hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta 'priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; 2rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso (proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale, costellata anche di precedenti specifici. e le caratteristiche del fatto: p. 4 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 s del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); rilevato che' con il terzo motivo di ricorso si deduce, nell'interesse dio [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità: la ricorrente, si osserva, si è limitata ad accompagnare il convivente nel viaggio, e alla stessa non è possibile attribuire alcuna condotta attiva su cui fondare il concorso nel reato; ritenuto che il motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di prova, non si confronta con le argomentazioni di offerte dalle conformi decisioni di merito (pp. 3 e 4 sentenza del Tribunale; pp. 4 e 5 sentenza impugnata), sia in relazione al concorso nella custodia del denaro, sia in relazione alla provenienza illecita delle somme rinvenute, sia in relazione alle particolari caratteristiche della trasferta, evidentemente finalizzata all' approvvigionamento della sostanza; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce, nell'interesse dio [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che anche tale motivo di ricorso, prima ancora che manifestamente infondato (in ragione del suo specifico ambito di applicazione) è inammissibile, in 3quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa applicazione della norma; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 6 novembre 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani in data 15 ottobre 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390; considerato che il motivo è aspecifico e reiterativo, poiché mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 - 4 sentenza impugnata), ritenuto che, in tal modo, i giudici di merito, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che la condotta esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve, avuto riguardo al significato dato ponderale (circa 690 dosi medie di crack) ed alle altre circostanze dell'azione, dalle quali è stata desunta una potenzialità diffusiva e l'inserimento in ben avviati traffici; inoltre, hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta 'priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; 2rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso (proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale, costellata anche di precedenti specifici. e le caratteristiche del fatto: p. 4 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 s del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); rilevato che' con il terzo motivo di ricorso si deduce, nell'interesse dio [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità: la ricorrente, si osserva, si è limitata ad accompagnare il convivente nel viaggio, e alla stessa non è possibile attribuire alcuna condotta attiva su cui fondare il concorso nel reato; ritenuto che il motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di prova, non si confronta con le argomentazioni di offerte dalle conformi decisioni di merito (pp. 3 e 4 sentenza del Tribunale; pp. 4 e 5 sentenza impugnata), sia in relazione al concorso nella custodia del denaro, sia in relazione alla provenienza illecita delle somme rinvenute, sia in relazione alle particolari caratteristiche della trasferta, evidentemente finalizzata all' approvvigionamento della sostanza; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce, nell'interesse dio [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che anche tale motivo di ricorso, prima ancora che manifestamente infondato (in ragione del suo specifico ambito di applicazione) è inammissibile, in 3quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa applicazione della norma; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
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