CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LidiaGiorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18/12/2025 il Tribunale di Messina, decidendo sull’appello,proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 310 cod. proc. pen., avverso la ordinanzadi rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari,confermava la ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese dellaprocedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Messina, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Calabrò, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 lett. c) e 299 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente ed affetta da illogicità manifesta in ordinealla valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari.In particolare, il ricorrente censura la motivazione siccome meramente apparente etautologica nella parte in cui il Tribunale, pur prendendo atto della esclusione dellaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non ne ha poi tratto le dovute conclusioni ed haformulato il giudizio di attualità delle esigenze valutando fatti risalenti a marzo-maggio 2024,senza indicare alcun elemento recente o comportamento successivo.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc.pen., nonché vizio di omessa motivazione su un punto decisivo, dedotto dalla difesa sia nellaistanza di revoca che nel successivo appello cautelare: al riguardo, osserva come sarebbematerialmente e giuridicamente impossibile la reiterazione dei reati della stessa specie, inconsiderazione dell’avvenuto sequestro preventivo di tutte le compagini societarie checostituivano strumento del reato.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per contraddittorietà emanifesta illogicità in ordine alla valutazione della personalità dell’indagato, di giovane età edincensurato, nonché del contesto di riferimento, profili in relazione ai quali la motivazione sipone vieppiù come contraddittoria laddove, pur dopo avere escluso la cd. aggravantemafiosa, ha ritenuto i collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti gravitanti in contesti criminali.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.,nonché vizio di omessa motivazione in ordine al principio di proporzionalità e adeguatezzadella misura con riferimento alla sopravvenuta fissazione del giudizio immediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto è inammissibile.Invero, i motivi dedotti, che possono essere affrontati congiuntamente per ragioni diordine logico, sono aspecifici e manifestamente infondati.1.1. Il Tribunale del riesame, dopo avere ripercorso gli elementi posti a base del gravequadro indiziario a carico del ricorrente ed i precedenti provvedimenti adottati in materiacautelare, ha rilevato come le circostanze dedotte dall’appellante non fossero espressive diintervenuta cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari, né di una sopravvenutasproporzione o inadeguatezza della misura applicata, pur valutando il ruolo assunto dalGiardina nella vicenda, la sua età e la incensuratezza (vds. pag. 4 della ordinanza).Si tratta, dunque, di motivazione congruente e logica rispetto alla quale il ricorrente nonpone alcuna critica argomentata, reiterando le medesime doglianze portate nell’appellocautelare.1.2. Si tratta, inoltre, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dallastessa rappresentazione fatta in ricorso, di valutazioni espresse già nel precedenteprovvedimento cautelare del 18/08/2025, a seguito della esclusione della aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale ha dunque fatto anche corretta applicazione del principio di diritto affermatodalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la formazione del cd. giudicato cautelare -benché con portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendosolo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti -impedisce la riproposizione delle questioni già decise, a meno che non siano intervenutinuovi elementi che giustifichino una rinnovata valutazione (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023,dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Pe C/ Drewes, Rv.284683 – 01; Sez. 2, n. 1180 del 26/11/2008, dep. 2009, Elia, Rv. 242779 – 01).1.3. Inoltre, quanto al sequestro del compendio societario, il Tribunale si è espressocon motivazione congrua e logica, con cui ha rilevato come la circostanza non spieghialcuna efficacia sul rischio di recidiva specifica, alla luce delle concrete circostanze emodalità della condotta che hanno messo in luce “un sistema fondato sulla costituzione dinuove compagini societarie ogniqualvolta le precedenti siano colpite da provvedimenti disequestro o da interdittive antimafia” (vds. pag. 4 della ordinanza impugnata).Anche il decorso del tempo - peraltro contenuto - e il comportamento tenuto sonoelementi presi in considerazioni dal Tribunale, con valutazione esposta con motivazionepuntuale e priva di aporie logiche evidenti (vds. pag. 5 della ordinanza), rispetto alla quale ilmotivo di ricorso risulta, per le suesposte ragioni, aspecifico, non portando una criticaargomentata ed elementi in grado di scardinare il ragionamento operato.1.4. Quanto, infine, alla deduzione, quale elemento ‘nuovo’, della notifica del decreto digiudizio immediato, si tratta di profilo di cui il motivo omette finanche di allegare la decisivitàsull’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata e, ad ogni modo, si tratta di elementonon dedotto nella istanza di revoca di misura datata 29 ottobre 2025, e che, dunque,esorbitando dal thema decidendum, non poteva rientrare nella cognizione del giudice diappello, in ossequio al principio della "doppia devoluzione" (da ultimo, Sez. 4, n. 576 del18/12/2024, dep. 2025, Baffa, Rv. 287322 – 01).2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equodeterminare, in ragione della natura dei motivi, in euro tremila, in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente