CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 17938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5478/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro IMI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via A. Gramsci n. 54, giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. distaccata di Brescia n. 34/64/12, depositata il 22 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5478/2013 Numero sezionale 1628/2022 Numero di raccolta generale 17938/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 di Brescia, aveva annullato l’avviso di rettifica emesso nei confronti della IMI [OSCURATO:PERSONA] per Iva per l’anno 2005 – definito ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 quello emesso per l’anno 2004 -, con cui l’Ufficio recuperava l’Iva detratta indebitamente in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti con la società [OSCURATO:PERSONA], ritenuta mera cartiera. La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. IMI [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. 2. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 118 del 2019 deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione (F24 relativo alla prima rata quietanzato) prodotta dalla contribuente, senza che, alla data del 31 dicembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :