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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 11524/2025

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to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. [OSCURATO:EMAIL];giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Torino , n. 309 - 202 1 , depositata il 1 . 7 .202 1 , N.R.G. 424-2020; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità con compensazione delle relative spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], d.d. [OSCURATO:EMAIL];giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Torino , n. 309 - 202 1 , depositata il 1 . 7 .202 1 , N.R.G. 424-2020; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità con compensazione delle relative spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11524/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris