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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32427/2023

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.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –– [OSCURATO:PERSONA] –– [OSCURATO:PERSONA] –(tutte quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. - ) , elettivamente domiciliatiin Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] , n. 99 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende in virtù di procur e specialisu fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI contro AGENZIA del DEMANIO – in persona del Direttore genera le pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e COMUNE di PIZZO in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio legale avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 327/2018della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Pizzo.

Premetteva che con rogito notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il fondo in agro di [OSCURATO:PERSONA], alla località “Arenile”, di oltre 70 ettari(in catasto al fol. 14, part. 161 e poi, a seguito di frazionamento, partt. 198, 199, 201, 202, 12-213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 e partt. 203, 204, 205, 206 e 207)(cfr. ricorso, pag. 3).

Premetteva che i terreni era no pervenut i al suo dante causa con atto di donazione della di lui madre a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 3).

Indi esponeva che le parti convenute avevanoprospettato dubbi in ordine al suo acquisto, tant’è che il Comune di Pizzoaveva in data 31.10.2005 provveduto a revocare la concessione edilizia rilasciatagli sin dal 1987(cfr. ricorso, pag. 4).

Esponeva in particolare che, diversamente da quanto assunto dalle Amministrazioni convenute, i terreni acquistati non erano qualificabili come demaniali, in quanto ab origineprivi del carattere della demanialità e comunque sdemanializzati(cfr. ricorso, pag. 4); che del resto i medesimi terreni erano da tempo immemore coltivatied esclusi dal novero dei reliquati del mare, tant’è che erano stati ricompresi a fini edificatori nel p.r.g. del Comune di Pizzo(cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva, tra l’altro, accertarela validità del proprio titolo d’acquisto (cfr. ricorso, pag. 6) e dunque accertar e e dichiarar e l’esclusivo suo diritto di proprietà sul fondoanzidetto (cfr. ricorso, pag. 3) . 2.Si costituiva l’Agenzia del Demanio.

Instava per il rigetto delle avverse domand e ; in riconvenzionale , chiedeva dichiarare l’intero compendio fondiario di sua spettanzae condannare l’attore al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione dei terreni. 3.Si costituiva il Comune di Pizzo.

Del pari instava per il rigetto delle domande avverse. 4.Espletata la c.t.u. pur con deposito d i relazione integrativa d el 5.4.2014, con sentenza n. 233/2016il Tribunale di Catanzaro, peraltro, così disponeva: in parziale accoglimento della domanda attorea dichiarava [OSCURATO:PERSONA] pieno proprietario delle partt. 204, 205, 206 e 207 del fol. 14di complessivi mq. 4.862; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava di spettanza dell’Agenzia del Demanio la part. 203 del fol. 14di mq. 3.068 e, per l’effetto, condannava l’attore all’immediato rilascio; condannava l’attore al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio della somma di euro 17.350,92 –computata fino al 31.12.2013 – oltre ulteriori ratei fino al rilascio, interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 9). 5.L’Agenzia del Demanio proponeva appello.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

Instava per il rigetto dell’avverso appello e proponeva appello incidentale.

Si costituivail Comune di Pizzo .6.Con sentenza n. 327/2018 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermata in ogni altra partela gravata sentenza, così statuiva: in accoglimento dell’appello principale, dichiarava l’Agenzia del Demanio piena proprietaria altresì delle partt. 204, 205, 206 e 207 -di mq. 4.682 - del fol. 14 e, per l’effetto, condannava l’appellato, [OSCURATO:PERSONA], al l oro immediato rilascio; rigettava l’appello incidentale; condannava l’appellato, [OSCURATO:PERSONA], a pagare all’Agenzia del Demanio, a titolo di risarcimento del danno daoccupazione illegittima delle partt. 203, 204, 205, 206 e 207 la somma di euro 767.571,30, oltre ulteriori ratei fino al rilascio, rivalutazione monetaria e interessi legali; condannava l’appellato alle spese di c.t.u. e a rimborsare a ciascuna controparte le spese del doppio grado (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10– 1 1 ) .

Evidenziava, peraltro, la Corte di Catanzaro – in ordine al primo motivo dell’appello principale, con cui l’Agenzia del Demanio aveva censurato il primo dictumnella parte in cui si era assunto che i terreni di cui alle partt. 204, 205, 206 e 207 fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], edin ordine al primo motivo dell’appello incidentale, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictumnella parte in cui si era assunto che il terreno di cui alla part. 203 fosse demaniale – che tutte le anzidette particelle catastali dovevano r itenersi appartenential demanio marittimo (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

7. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](tuttequali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); ne hannochiesto sulla scorta di quattro motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L’Agenzia del Demanio ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi i l ricorso con il favore delle spese.

Il Comune di Pizzo parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8.Le ricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo le ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1346, 1418 e 1421 cod. civ.

Deduconoche la Corte di Catanzaro avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità –per illiceità o per impossibilità giuridica dell’oggetto - dell’atto per notar Miceli del 15.2.1985, quale naturale conseguenza dell’accertamento della non commerciabilità deiterreni per cui è causa (cfr. ricorso, pag. 17 ) .

Deduconoche l’omesso rilievo officioso della nullità non è irrilevante.

Deducono, da un lato, che la corte d’appello ha correlato l’occupazione dei terreni– a fini risarcitori - all’acquisto operato nel 1985 dal loro dante causa (cfr. ricorso, pag. 17).

Deducono, dall’altro, che, dichiarata la nullità del rogito e sgomberato il campo dalla titolarità del diritto, la corte d’appello avrebbe dovuto procedere – a fini risarcitori - all’accertamento dell’effettivo godimento de i terren i con conseguente lorosottrazione alla destinazione pubblica (cfr. ricorso, pag. 18). 10.Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,cod. proc. civ. la violazione degli artt. 949, 1168 e ss. e 2043 cod. civ. nonchédell’art. 1161 cod. nav.Deduconoche l’Agenzia del Demanio giammai ha allegato che il loro dante causa ha impedito l’uso pubblico deiterreni ovvero che ha compiuto in relazione agli stessi fondiinnovazioni non autorizzate (cfr. ricorso, pag. 19).

Deducono in ogni caso che dagli esiti istruttori e segnatamente dalla c.t.u. non emerge alcun riscontro in ordine al compimento di condotte di occupazione, in ordine alla persona del soggetto responsabile di tali suppostecondotte ed in ordine al momento a decorrere dal quale siffattecondotte sarebbero state poste in essere(cfr. ricorso, pagg. 19 - 20 ) . 11.Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la Corte di Catanzaro avrebbe dovuto far luogo al rigoroso accertamento e dell’asserita occupazione dei terren i da parte del loro dante causa e del momento in cui l’asserita occupazione del terreno da parte del loro dante causa avrebbeavuto inizio (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21 ) , viepiù che il loro dante causa ha acquistato “su carta” un cespite sul quale non ha mai esercitato alcun potere materiale (cfr. ricorso, pag. 21).

Deducono che, del resto, nella relazione integrativa del 5.5.2014 il c.t.u. ha precisato che alla data del 31.3.2014 i terreni era no completamente incolt i e prividi recinzione (cfr. ricorso, pag. 21), che sino a tutto l’anno 2004 i terren i eranostati possedut i contro la volontà del loro dante causa da un terzo , il quale aveva per giunta promosso giudizio di usucapione (cfr. ricorso, pag. 21), e che non era possibile individuare né una data iniziale né l’autore dell’abusiva occupazione (cfr. ricorso, pag. 22).

Deducono quindi che erroneamente la corte d’appelloha assunto, sulla scorta della c.t.u., l’anno 1989 quale dies a quo dell’obbligazione risarcitoria (cfr.ricorso, pag. 22),ciò viepiù che il c.t.u. aveva rimesso al giudice qualsivoglia determinazione circa la data di inizio dell’occupazione (cfr. ricorso, pag. 23). 12.Con il quarto motivo lericorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduconoche la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto di una ben precisa circostanza di fatto, irrefutabilmente acclaratadal c.t.u., ossia che i terren i son o statioccupati da tal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia sino al 3.12.2004, giorno in cui lo stesso Marincola e la sua famiglia, soccombenti nell’intrapreso giudizio di usucapione, hanno rilasciato i fondi(cfr. ricorso, pag. 24).

Deducono che il loro dante causa, mai recatosi sui terreni per prendere cognizione dello stato dei luoghi, ha appreso della presenza su i fondi di un occupante unicamente nel 1998, allorquando ha ricevuto notifica della citazione recante la domanda di usucapione esperita nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 24).

13. Le ricorrenti - si premette - hanno, in realtà, denunciato un vizio di motivazione “apparente”(“del tutto arbitrariamente, illogicamente (…), la Corte d’appello è pervenuta ad irrogare una abnorme condanna, (…)”: così ricorso, pag. 20; “tale dirimente omissione la dice altresì lunga sulla sommarietà con cui è stato condotto l’accertamento in punto di occupazione e responsabilità”: così ricorso, pag. 24).

Ledoglianze, così intese, permea no la “sostanza” de i motivi tutti di ricorso e nepalesano l’intima connessione , sì da giustificarne la disamina contestuale.

In ogni caso, gli esperiti mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento alla stregua dei rilievi cheseguono.14.La corte di merito – in ordine ai motivi dell’appello principale concernenti i danni per l’occupazione del suolo demaniale – ha affermato che il riconoscimento della natura demaniale purdei terreni di cui alle particelle nn. 204, 205, 206 e 207 giustificava l’accoglimento delle domande di rilascio e risarcitoria dell’Agenzia del Demanio anchecon riferimento a tali particelle, oltre che con riferimento alla particella n.203 (cfr. sentenza d’appello, pa g . 9 ) .

La corte distrettuale ha quindi assunto che in applicazione degli importi quantificati anno per anno dal c.t.u. alla luce del d.m. 19.7.1989 il risarcimento si specificava,per l’intera area di mq. 7.750 e per il periodo compreso tra il 1989 ed il 2013, in euro 767.571,30, oltre ulteriori ratei maturati sino al momento dell’effettivo rilascio (cfr.sentenza d’appello, pag. 9). 15.Senza dubbio ai sensi dell’art. 1143 cod. civ. il possessore che ha un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che possieda dalla data del titolo.

Nondimeno, l a presunzione anzidetta , nei termini che concretamente concorrono a connotarel’impianto motivazionale dell’impugnato dictum,non ha, nella specie, esplicato alcunavalenza.

Invero, la corte distrettuale, in -supposta - aderenza agli esiti della c.t.u., ha individuato tout court nell’anno 1989 e non già nell’anno 1985 il dies a quo dell’obbligazione risarcitoria.

Su tale scorta, nel caso de quo, neppure ha rilievo la mancata pronuncia d’ufficio – lamentata con il primo mezzo - della nullità del rogito Miceli del 15.2.1985 in dipendenza –si prospetta - della “non commerciabilità del terreno di cui è causa” (così ricorso, pag. 17) 16.La motivazione è solo “apparente” - e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” -quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232, ove si aggiunge che non si può lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758).

La motivazione è “apparente”, cioè, quando il giudice di merito, pur indicando, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass.21.7.2006, n. 16762).

Ulteriormente,questa Corte ha chiarito, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per “apparenza”la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762). 17.Ebbene, nella specie, non può non darsi atto che il consulente tecnico d’ufficio,in sede di “calcolo dell’indennit à di occupazione” , ebbe a d affermare testualmente quanto segue (allorquando venga denunciato un “ error in procedendo”– è il caso de quo - quest a Corte diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali: cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 6014; Cass. 23.1.2006, n. 1221; cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069).

Ossia a puntualizzare non soloche “il terreno alla data della stipula dell’atto di acquisto [id est, del rogito Miceli del 15.2.1985] era condotto da altra persona, la quale, unitamente alla moglie, tentò di usucapirlo senza riuscirci per effetto della sentenza n° 605/2003” (così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], pag. 8).

Ossia a puntualizzare non solo che, “sulla base degli atti di causa, è obiettivamente complesso stabilirela data di inizio occupazione” (così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegnerMaurizio Mauro, pag. 8).

Ma ebbe anchea riprodurre, “a llo scopo di dare al G.I. un valido strumento per la determinazione dell’indennità di occupazione abusiva, se dovuta, una tabella che calcola, anno per anno, a partire dal 1989 (anno in cui è stato emanato il D.M. 19/07/1989 che regolail canone per le concessioni demaniali) il canone per le concessioni demaniali marittime”(così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegnerMaurizio Mauro, pag. 9). 18.In questi termini è innegabile che il consulente tecnico d’ufficio n on ha né dato ragione dell’occupazione delle particelle nn. 203, 204, 205, 206 e 207 da parte di [OSCURATO:PERSONA] né individuatonell’anno 1989 il momento iniziale dell’eventuale occupazioneda parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Il c.t.u. ha, piuttosto e più semplicemente, indicatol’anno 1989 come anno d’inizio del criterio di calcolo, all’uopo prospettato ed ancorato al d.m. 19.7.1989, dell’indennità di occupazione. 19.In tal guisa non può che opinarsi così come di seguito .

Per un verso, la corte d’appello, alla stregua unicamente e sic et simpliciter della ricezione dei rilievi in parte qua di cui alla c.t.u. (“in applicazione degli importi individuati, anno per anno, dal CTU (…)”: così sentenza d’appello, pag. 9), ha sol o “apparentemente” motivato sia in ordine al l’occupazione delle particelle de quibusda parte del dante causa delle ricorrenti sia in ordine al la datazione, al 1989, del momento iniziale della assunta occupazione del dante causa delle ricorrenti.

Ben vero, la corte di merito neppureha ancorato i suoi dicta alla circostanza per cui nell’iniziale citazione [OSCURATO:PERSONA] si era prospettato unitamente al suo dante causa possessore pacifico ed ab immemorabilidei terreni controversi (cfr. al riguardo controricorso del Comune di Pizzo, pag. 17).

Per altro verso,correttamente le ricorrenti prospettano – con il terzo mezzo -che il c.t.u. ha fatto riferimento all’anno 1989 non già quale anno a decorrere dal quale ha avuto inizio l’abusiva occupazione, bensì unicamente quale anno a decorrere dal quale era possibilefar luogo alla quantificazione del risarcimento in applicazione del d.m. del 19.7.1989 (cfr. ricorso, pag. 23).

Sussiste pertanto il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. c iv . e dall ’ art. 111 Cost. , s iccome – è il caso de quo – l’impugnata statuizione rivelauna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto la corte territoriale, in parte qua agitur,alla formazione del proprio convincimento(cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819). 20.In accoglimento, nei termini suindicati , de gli esperiti motiv i di ricorso la sentenza n. 327 dei 5 /1 5 . 2 .20 18 della Corte d’Appello di Catanzaro va – nei medesimi termini - cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie come da motivazione i motivi di ricorso, cassa come da motivazione la sentenza n. 327 dei 5 /1 5 . 2 .20 18 della Corte d’Appello di Catanzaro erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –– [OSCURATO:PERSONA] –– [OSCURATO:PERSONA] –(tutte quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. - ) , elettivamente domiciliatiin Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] , n. 99 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende in virtù di procur e specialisu fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro AGENZIA del DEMANIO – in persona del Direttore genera le pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e COMUNE di PIZZO in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio legale avvocato [OSCURATO:PERSONA]). CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 327/2018della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Pizzo. Premetteva che con rogito notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il fondo in agro di [OSCURATO:PERSONA], alla località “Arenile”, di oltre 70 ettari(in catasto al fol. 14, part. 161 e poi, a seguito di frazionamento, partt. 198, 199, 201, 202, 12-213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 e partt. 203, 204, 205, 206 e 207)(cfr. ricorso, pag. 3). Premetteva che i terreni era no pervenut i al suo dante causa con atto di donazione della di lui madre a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 3). Indi esponeva che le parti convenute avevanoprospettato dubbi in ordine al suo acquisto, tant’è che il Comune di Pizzoaveva in data 31.10.2005 provveduto a revocare la concessione edilizia rilasciatagli sin dal 1987(cfr. ricorso, pag. 4). Esponeva in particolare che, diversamente da quanto assunto dalle Amministrazioni convenute, i terreni acquistati non erano qualificabili come demaniali, in quanto ab origineprivi del carattere della demanialità e comunque sdemanializzati(cfr. ricorso, pag. 4); che del resto i medesimi terreni erano da tempo immemore coltivatied esclusi dal novero dei reliquati del mare, tant’è che erano stati ricompresi a fini edificatori nel p.r.g. del Comune di Pizzo(cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva, tra l’altro, accertarela validità del proprio titolo d’acquisto (cfr. ricorso, pag. 6) e dunque accertar e e dichiarar e l’esclusivo suo diritto di proprietà sul fondoanzidetto (cfr. ricorso, pag. 3) . 2.Si costituiva l’Agenzia del Demanio. Instava per il rigetto delle avverse domand e ; in riconvenzionale , chiedeva dichiarare l’intero compendio fondiario di sua spettanzae condannare l’attore al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione dei terreni. 3.Si costituiva il Comune di Pizzo. Del pari instava per il rigetto delle domande avverse. 4.Espletata la c.t.u. pur con deposito d i relazione integrativa d el 5.4.2014, con sentenza n. 233/2016il Tribunale di Catanzaro, peraltro, così disponeva: in parziale accoglimento della domanda attorea dichiarava [OSCURATO:PERSONA] pieno proprietario delle partt. 204, 205, 206 e 207 del fol. 14di complessivi mq. 4.862; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava di spettanza dell’Agenzia del Demanio la part. 203 del fol. 14di mq. 3.068 e, per l’effetto, condannava l’attore all’immediato rilascio; condannava l’attore al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio della somma di euro 17.350,92 –computata fino al 31.12.2013 – oltre ulteriori ratei fino al rilascio, interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 9). 5.L’Agenzia del Demanio proponeva appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell’avverso appello e proponeva appello incidentale. Si costituivail Comune di Pizzo .6.Con sentenza n. 327/2018 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermata in ogni altra partela gravata sentenza, così statuiva: in accoglimento dell’appello principale, dichiarava l’Agenzia del Demanio piena proprietaria altresì delle partt. 204, 205, 206 e 207 -di mq. 4.682 - del fol. 14 e, per l’effetto, condannava l’appellato, [OSCURATO:PERSONA], al l oro immediato rilascio; rigettava l’appello incidentale; condannava l’appellato, [OSCURATO:PERSONA], a pagare all’Agenzia del Demanio, a titolo di risarcimento del danno daoccupazione illegittima delle partt. 203, 204, 205, 206 e 207 la somma di euro 767.571,30, oltre ulteriori ratei fino al rilascio, rivalutazione monetaria e interessi legali; condannava l’appellato alle spese di c.t.u. e a rimborsare a ciascuna controparte le spese del doppio grado (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10– 1 1 ) . Evidenziava, peraltro, la Corte di Catanzaro – in ordine al primo motivo dell’appello principale, con cui l’Agenzia del Demanio aveva censurato il primo dictumnella parte in cui si era assunto che i terreni di cui alle partt. 204, 205, 206 e 207 fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], edin ordine al primo motivo dell’appello incidentale, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictumnella parte in cui si era assunto che il terreno di cui alla part. 203 fosse demaniale – che tutte le anzidette particelle catastali dovevano r itenersi appartenential demanio marittimo (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 7. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](tuttequali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); ne hannochiesto sulla scorta di quattro motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L’Agenzia del Demanio ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi i l ricorso con il favore delle spese. Il Comune di Pizzo parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8.Le ricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo le ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1346, 1418 e 1421 cod. civ. Deduconoche la Corte di Catanzaro avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità –per illiceità o per impossibilità giuridica dell’oggetto - dell’atto per notar Miceli del 15.2.1985, quale naturale conseguenza dell’accertamento della non commerciabilità deiterreni per cui è causa (cfr. ricorso, pag. 17 ) . Deduconoche l’omesso rilievo officioso della nullità non è irrilevante. Deducono, da un lato, che la corte d’appello ha correlato l’occupazione dei terreni– a fini risarcitori - all’acquisto operato nel 1985 dal loro dante causa (cfr. ricorso, pag. 17). Deducono, dall’altro, che, dichiarata la nullità del rogito e sgomberato il campo dalla titolarità del diritto, la corte d’appello avrebbe dovuto procedere – a fini risarcitori - all’accertamento dell’effettivo godimento de i terren i con conseguente lorosottrazione alla destinazione pubblica (cfr. ricorso, pag. 18). 10.Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,cod. proc. civ. la violazione degli artt. 949, 1168 e ss. e 2043 cod. civ. nonchédell’art. 1161 cod. nav.Deduconoche l’Agenzia del Demanio giammai ha allegato che il loro dante causa ha impedito l’uso pubblico deiterreni ovvero che ha compiuto in relazione agli stessi fondiinnovazioni non autorizzate (cfr. ricorso, pag. 19). Deducono in ogni caso che dagli esiti istruttori e segnatamente dalla c.t.u. non emerge alcun riscontro in ordine al compimento di condotte di occupazione, in ordine alla persona del soggetto responsabile di tali suppostecondotte ed in ordine al momento a decorrere dal quale siffattecondotte sarebbero state poste in essere(cfr. ricorso, pagg. 19 - 20 ) . 11.Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono che la Corte di Catanzaro avrebbe dovuto far luogo al rigoroso accertamento e dell’asserita occupazione dei terren i da parte del loro dante causa e del momento in cui l’asserita occupazione del terreno da parte del loro dante causa avrebbeavuto inizio (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21 ) , viepiù che il loro dante causa ha acquistato “su carta” un cespite sul quale non ha mai esercitato alcun potere materiale (cfr. ricorso, pag. 21). Deducono che, del resto, nella relazione integrativa del 5.5.2014 il c.t.u. ha precisato che alla data del 31.3.2014 i terreni era no completamente incolt i e prividi recinzione (cfr. ricorso, pag. 21), che sino a tutto l’anno 2004 i terren i eranostati possedut i contro la volontà del loro dante causa da un terzo , il quale aveva per giunta promosso giudizio di usucapione (cfr. ricorso, pag. 21), e che non era possibile individuare né una data iniziale né l’autore dell’abusiva occupazione (cfr. ricorso, pag. 22). Deducono quindi che erroneamente la corte d’appelloha assunto, sulla scorta della c.t.u., l’anno 1989 quale dies a quo dell’obbligazione risarcitoria (cfr.ricorso, pag. 22),ciò viepiù che il c.t.u. aveva rimesso al giudice qualsivoglia determinazione circa la data di inizio dell’occupazione (cfr. ricorso, pag. 23). 12.Con il quarto motivo lericorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduconoche la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto di una ben precisa circostanza di fatto, irrefutabilmente acclaratadal c.t.u., ossia che i terren i son o statioccupati da tal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia sino al 3.12.2004, giorno in cui lo stesso Marincola e la sua famiglia, soccombenti nell’intrapreso giudizio di usucapione, hanno rilasciato i fondi(cfr. ricorso, pag. 24). Deducono che il loro dante causa, mai recatosi sui terreni per prendere cognizione dello stato dei luoghi, ha appreso della presenza su i fondi di un occupante unicamente nel 1998, allorquando ha ricevuto notifica della citazione recante la domanda di usucapione esperita nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 24). 13. Le ricorrenti - si premette - hanno, in realtà, denunciato un vizio di motivazione “apparente”(“del tutto arbitrariamente, illogicamente (…), la Corte d’appello è pervenuta ad irrogare una abnorme condanna, (…)”: così ricorso, pag. 20; “tale dirimente omissione la dice altresì lunga sulla sommarietà con cui è stato condotto l’accertamento in punto di occupazione e responsabilità”: così ricorso, pag. 24). Ledoglianze, così intese, permea no la “sostanza” de i motivi tutti di ricorso e nepalesano l’intima connessione , sì da giustificarne la disamina contestuale. In ogni caso, gli esperiti mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento alla stregua dei rilievi cheseguono.14.La corte di merito – in ordine ai motivi dell’appello principale concernenti i danni per l’occupazione del suolo demaniale – ha affermato che il riconoscimento della natura demaniale purdei terreni di cui alle particelle nn. 204, 205, 206 e 207 giustificava l’accoglimento delle domande di rilascio e risarcitoria dell’Agenzia del Demanio anchecon riferimento a tali particelle, oltre che con riferimento alla particella n.203 (cfr. sentenza d’appello, pa g . 9 ) . La corte distrettuale ha quindi assunto che in applicazione degli importi quantificati anno per anno dal c.t.u. alla luce del d.m. 19.7.1989 il risarcimento si specificava,per l’intera area di mq. 7.750 e per il periodo compreso tra il 1989 ed il 2013, in euro 767.571,30, oltre ulteriori ratei maturati sino al momento dell’effettivo rilascio (cfr.sentenza d’appello, pag. 9). 15.Senza dubbio ai sensi dell’art. 1143 cod. civ. il possessore che ha un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che possieda dalla data del titolo. Nondimeno, l a presunzione anzidetta , nei termini che concretamente concorrono a connotarel’impianto motivazionale dell’impugnato dictum,non ha, nella specie, esplicato alcunavalenza. Invero, la corte distrettuale, in -supposta - aderenza agli esiti della c.t.u., ha individuato tout court nell’anno 1989 e non già nell’anno 1985 il dies a quo dell’obbligazione risarcitoria. Su tale scorta, nel caso de quo, neppure ha rilievo la mancata pronuncia d’ufficio – lamentata con il primo mezzo - della nullità del rogito Miceli del 15.2.1985 in dipendenza –si prospetta - della “non commerciabilità del terreno di cui è causa” (così ricorso, pag. 17) 16.La motivazione è solo “apparente” - e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” -quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232, ove si aggiunge che non si può lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758). La motivazione è “apparente”, cioè, quando il giudice di merito, pur indicando, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass.21.7.2006, n. 16762). Ulteriormente,questa Corte ha chiarito, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per “apparenza”la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762). 17.Ebbene, nella specie, non può non darsi atto che il consulente tecnico d’ufficio,in sede di “calcolo dell’indennit à di occupazione” , ebbe a d affermare testualmente quanto segue (allorquando venga denunciato un “ error in procedendo”– è il caso de quo - quest a Corte diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali: cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 6014; Cass. 23.1.2006, n. 1221; cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069). Ossia a puntualizzare non soloche “il terreno alla data della stipula dell’atto di acquisto [id est, del rogito Miceli del 15.2.1985] era condotto da altra persona, la quale, unitamente alla moglie, tentò di usucapirlo senza riuscirci per effetto della sentenza n° 605/2003” (così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], pag. 8). Ossia a puntualizzare non solo che, “sulla base degli atti di causa, è obiettivamente complesso stabilirela data di inizio occupazione” (così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegnerMaurizio Mauro, pag. 8). Ma ebbe anchea riprodurre, “a llo scopo di dare al G.I. un valido strumento per la determinazione dell’indennità di occupazione abusiva, se dovuta, una tabella che calcola, anno per anno, a partire dal 1989 (anno in cui è stato emanato il D.M. 19/07/1989 che regolail canone per le concessioni demaniali) il canone per le concessioni demaniali marittime”(così relazione di c.t.u. a firma dell’ingegnerMaurizio Mauro, pag. 9). 18.In questi termini è innegabile che il consulente tecnico d’ufficio n on ha né dato ragione dell’occupazione delle particelle nn. 203, 204, 205, 206 e 207 da parte di [OSCURATO:PERSONA] né individuatonell’anno 1989 il momento iniziale dell’eventuale occupazioneda parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il c.t.u. ha, piuttosto e più semplicemente, indicatol’anno 1989 come anno d’inizio del criterio di calcolo, all’uopo prospettato ed ancorato al d.m. 19.7.1989, dell’indennità di occupazione. 19.In tal guisa non può che opinarsi così come di seguito . Per un verso, la corte d’appello, alla stregua unicamente e sic et simpliciter della ricezione dei rilievi in parte qua di cui alla c.t.u. (“in applicazione degli importi individuati, anno per anno, dal CTU (…)”: così sentenza d’appello, pag. 9), ha sol o “apparentemente” motivato sia in ordine al l’occupazione delle particelle de quibusda parte del dante causa delle ricorrenti sia in ordine al la datazione, al 1989, del momento iniziale della assunta occupazione del dante causa delle ricorrenti. Ben vero, la corte di merito neppureha ancorato i suoi dicta alla circostanza per cui nell’iniziale citazione [OSCURATO:PERSONA] si era prospettato unitamente al suo dante causa possessore pacifico ed ab immemorabilidei terreni controversi (cfr. al riguardo controricorso del Comune di Pizzo, pag. 17). Per altro verso,correttamente le ricorrenti prospettano – con il terzo mezzo -che il c.t.u. ha fatto riferimento all’anno 1989 non già quale anno a decorrere dal quale ha avuto inizio l’abusiva occupazione, bensì unicamente quale anno a decorrere dal quale era possibilefar luogo alla quantificazione del risarcimento in applicazione del d.m. del 19.7.1989 (cfr. ricorso, pag. 23). Sussiste pertanto il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. c iv . e dall ’ art. 111 Cost. , s iccome – è il caso de quo – l’impugnata statuizione rivelauna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto la corte territoriale, in parte qua agitur,alla formazione del proprio convincimento(cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819). 20.In accoglimento, nei termini suindicati , de gli esperiti motiv i di ricorso la sentenza n. 327 dei 5 /1 5 . 2 .20 18 della Corte d’Appello di Catanzaro va – nei medesimi termini - cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie come da motivazione i motivi di ricorso, cassa come da motivazione la sentenza n. 327 dei 5 /1 5 . 2 .20 18 della Corte d’Appello di Catanzaro erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 32427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris