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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:251
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0707_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 giugno 2020 – FF&GB / EUIPO (ONE-OFF) (causa T‑707/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ONE-OFF – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 17, 18, 20)

2. Marchio dell’Unione europea – Marchio che non realizza la sua funzione essenziale – Assenza di interesse generale a conferirgli la tutela di cui al regolamento 2017/1001 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 19)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo ONE-OFF [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 32, 35, 36, 43, 44)

4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto – Obbligo di prendere in considerazione la decisione di registrazione del marchio dell’Unione europea anteriore (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 37‑40) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 239/2019‑5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ONE-OFF come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La FF&[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0707_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 giugno 2020 – FF&GB / EUIPO (ONE-OFF) (causa T‑707/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ONE-OFF – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 17, 18, 20) 2. Marchio dell’Unione europea – Marchio che non realizza la sua funzione essenziale – Assenza di interesse generale a conferirgli la tutela di cui al regolamento 2017/1001 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 19) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo ONE-OFF [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 32, 35, 36, 43, 44) 4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto – Obbligo di prendere in considerazione la decisione di registrazione del marchio dell’Unione europea anteriore (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 37‑40) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 239/2019‑5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ONE-OFF come marchio dell’Unione europea. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La FF&[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
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