CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 46819/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte Suprema di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata con l'adozione delle consequenziali statuizioni; uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo accogliersi le conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 30270 del 2 marzo 2020, depositata il successivo 2 novembre, la Corte Auprema di Cassazione, quarta sezione penale, per quanto qui interessa in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali ha annullato senza rinvio la sentenza dal medesimo impugnata, in ordine ai delitti di lesioni personali colpose di cui il medesimo era stato ritenuto responsabile, eliminando la relativa pena di mesi sei di reclusione, e ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso con conferma delle statuizioni civili. 2. Avverso la citata sentenza di questa uprema Corte, i difensori del sig. [OSCURATO:PERSONA], costituiti procuratori speciali, in data 29 aprile 2021 hanno proposto ricorso ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errore percettivo quanto alla ritenuta sussistenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità dell'imputato, osservandosi che le due sentenze dì merito - pur entrambe di condanna - avevano effettuato una diversa valutazione del compendio probatorio e adottato iter argomentativi antitetici in relazione ad un punto decisivo, quello della qualifica soggettiva costitutiva della riconosciuta posizione di garanzia. Il primo giudice aveva individuato la posizione di garanzia dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di professionista incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] della relazione tecnica dei lavori da compiersi sul fabbricato, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 290578 dell'Il maggio 2011, e quindi di direttore dei lavori stessi; la Corte territoriale, espressamente affermando di non condividere quella conclusione ed altresì escludendo uno degli elementi essenziali che nella sentenza del primo giudice la supportavano (vale a dire l'errore progettuale con riferimento ai lavori edilizi di demolizione), aveva invece ritenuto la responsabilità dell'imputato esclusivamente in relazione alla. condotta da lui tenuta dal 21 settembre al 3 ottobre 2011, ricostruendone diversamente la posizione di garanzia, individuata nella qualifica di direttore dei lavori di cui all'originario Piano di Recupero n. 4/2008 oggetto di una d.i.a. il cui termine triennale di efficacia era tuttavia spirato già il 10 febbraio 2011. Affermando (a pag. 90) che nella sentenza di secondo grado non era ravvisabile un novum processuale in relazione ai presupposti formali e di fatto posti a fondamento degli obblighi cautelari gravanti sull'imputato, la sentenza di legittimità impugnata era dunque incorsa in errore percettivo e, ritenendo di trovarsi di fronte ad una c.d. "doppia conforme", per cui la struttura argomentativa della sentenza d'appello si saldava con quella della pronuncia di primo grado, aveva giudicato infondato il primo motivo di ricorso sul rilievo che sarebbero state reiterate doglianze proposte con il gravame di merito circa una versione alternativa dei fatti ampiamente smentita dalla Corte distrettuale. Se la Corte di cassazione non fosse incorsa in quell'errore percettivo - allega il ricorrente - avrebbe invece dovuto valutare i motivi di impugnazione, la cui delibazione era stata omessa, e quindi rilevare la novità della posizione di garanzia riconosciuta con conseguente annullamento della sentenza emessa in grado d'appello. Essendo ontologicamente impossibile avanzare, nei motivi d'appello, censure avverso argomenti spesi per la prima volta solo dalla Corte territoriale, l'imputato era stato posto nella sostanziale impossibilità di difendersi dalle statuizioni contenute nella sentenza di secondo grado, che aveva ricostruito un addebito sostanzialmente nuovo, non ipotizzato nell'imputazione e connotato da obblighi cautelari nettamente diversi. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ulteriore errore percettivo afferente il contenuto testuale della relazione del 21 settembre 2011. In contrasto con quanto ivi scritto - si sostiene, riproducendo in ricorso il contenuto dell'atto - la sentenza impugnata aveva ritenuto che con quella comunicazione l'arch. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Gianferrini della ripresa dei lavori a seguito della intervenuta messa in sicurezza dell'immobile, così inserendo la stessa nella vicenda procedimentale inerente il Piano di Recupero di cui si è detto. Si trattava, invece, di una relazione, redatta quale professionista incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ordinanza sindacale n. 29579/2011 per la messa in sicurezza dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si dava atto di una sola attività, da intraprendersi in un futuro prossimo, ma del tutto imprecisato, vale a dire la rimozione delle macerie, essendo qualsiasi ulteriore intervento qualificato come successivo o rappresentato come meramente possibile e comunque da comunicarsi, sicché del tutto erroneamente l'atto era stato ritenuto quale comunicazione della "ripresa dei lavori" del Piano di Recupero, le cui attività erano state dallo stesso arch. [OSCURATO:PERSONA] sospese nel dicembre 2008. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione del diritto di difesa e del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 CEDU e agli artt. 24 e 111 Cost. L'errore percettivo circa la doppia pronuncia conforme, qui lamentato con il primo motivo, aveva indotto la Corte di cassazione a ritenere sostanzialmente inammissibili le doglianze proposte con il ricorso, perché asseritamente smentite dalla sentenza impugnata, sicché le stesse erano rimaste prive di valutazione posto che quest'ultima, per la prima volta, aveva individuato la posizione di garanzia nella asserita permanenza della qualifica di direttore dei lavori di cui all'originario Piano di Recupero. Stante la centralità che l'individuazione della specifica posizione di garanzia riveste nell'addebito colposo, la garanzia del contraddittorio sulla diversa qualificazione datane dalla sentenza di appello avrebbe potuto e dovuto riconoscersi nel giudizio di legittimità, ciò che invece era stato nella specie negato proprio a causa dell'errore percettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. 1.1. Contrariamente a quanto si allega, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun errore percettivo circa i rapporti tra le decisioni di primo e secondo grado, avendo addirittura dedicato un apposito paragrafo ai «parziali diversi convincimenti cui sono pervenuti i giudici di merito» (così, la rubrica in grassetto a pag. 70). Trattando diffusamente la questione alle pp. 70-75 e, poi, alle pagg. 88 e 89 (§§. 18 e 18.1), la sentenza dà atto di come la Corte distrettuale avesse escluso i profili di colpa - e anche l'efficacia causale - ritenuti dal primo giudice con riguardo ad un originario errore progettuale circa i lavori del Piano di Recupero e avesse invece confermato il giudizio di responsabilità (nei confronti dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], come degli altri coimputati coinvolti) con riguardo alle condotte colpose commesse successivamente al 21 settembre 2011. La sentenza impugnata attesta ripetutamente che già il primo giudice aveva attribuito a queste ultime rilevanza penale (v. i rilievi sub §§. 6 e 6.1.), attribuendo ad esse ruolo di concause degli eventi dei reati di cui al capo a) della rubrica (pag. 89). Non v'è stato, dunque, alcun errore percettivo nell'affermare che - avendo la Corte territoriale confermato la responsabilità con riguardo alle condotte ascritte dal 28 settembre 2011 alla data del crollo - «le sentenze di merito sono, sul punto, conformi sì da costituire un unico complessivo apparato argomentativo» (pag. 75). E' manifestamente infondato, dunque, il contrario rilievo contenuto nel presente ricorso, che omette di precisare: da un lato, come la sentenza impugnata avesse ben chiaro il (parzialmente) diverso convincimento dei due giudici di merito con riguardo alla rilevanza penale dell'errore progettuale, ritenuto soltanto in primo grado; d'altro lato, come abbia invece ritenuto la sostanziale sovrapponibilità del giudizio con riguardo alla rilevanza penale delle condotte tenute dagli imputati - anche dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] - dal 28 settembre alla data del crollo dell'edificio, attestando soltanto «sul punto» la conformità delle due pronunce di merito. 1.2. Anche con riguardo alla natura della posizione di garanzia rivestita dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata (§. 19) effettua una compiuta valutazione spiegando le ragioni per cui ha ritenuto che nella sentenza d'appello non vi fosse alcun novum processuale in relazione ai presupposti formali e di fatto posti a fondamento degli obblighi cautelari gravanti sull'imputato, avendo già il Tribunale di Trani ritenuto che il medesimo, il quale partecipò al sopralluogo del 30 settembre 2011, «quantomeno, in qualità di "tecnico incaricato" dalla Giannini s.r.I.» aveva poi continuato «ad interessarsi dei lavori, nelle funzioni di Direttore del Lavori, qualifica eventualmente assunta anche di fatto», non risultando che egli avesse in alcun modo rinunciato al predetto incarico e pertanto addebitandogli «di non avere azionato i poteri impeditivi tipici di tale posizione di garanzia» quali dettagliatamente indicati. Anche in questa parte, ha ritenuto la sentenza impugnata, le motivazioni dei due giudici di merito avevano identica struttura argomentativa e utilizzavano gli stessi criteri di valutazione delle prove e di giudizio, saldandosi tra di loro. 1.3. In ogni caso, la sentenza impugnata ha effettuato un'accurata disamina delle doglianze in allora proposte con il primo motivo di ricorso (pp. 90-99), sicché - a tacer d'altro - in questa sede si richiede una nuova valutazione di questioni già trattate nel giudizio di legittimità e non si deduce specificamente quali motivi di ricorso, aventi carattere potenzialmente decisivo, non sarebbero stati esaminati. L'impugnazione straordinaria, dunque, è al proposito irrimediabilmente generica, alla luce di un consolidato orientamento interpretativo. 1.4. Ed invero, non v'è dubbio che l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019,. Lampada, Rv. 276925; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 6, n. 4195 del 08/10/2014, dep. 2015, Canzonieri, Rv. 262048). Il ricorso straordinario, tuttavia, è inammissibile nel caso di omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico" motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione, sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Del resto, l'omessa motivazione non dà luogo ad errore di fatto quando il motivo non trattato non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236). Secondo un orientamento da tempo consolidato, difatti, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283). 1.5. Da quanto sopra osservato discende conseguentemente la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha escluso che la pronuncia resa dal giudice d'appello avesse ancorato la responsabilità ad una posizione di garanzia individuata per la prima volta e non considerata dal primo giudice, avendo - per contro - espressamente affermato che «dopo avere diffusamente richiamato i principi di diritto elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità sulle responsabilità facenti capo al Direttore dei Lavori, i giudici di primo grado addebitavano al predetto di non avere azionato i poteri impeditivi tipici di tale posizione di garanzia consistenti nel non aver provveduto ad adottare con tempestività l'esecuzione delle opere provvisionali necessarie e, comunque a richiedere al comune di Barletta l'adozione dell'ordinanza di sgombero del fabbricato...e di messa in sicurezza dello stesso in attesa del compimento di quelle opere» (pag. 90). Il giudice di legittimità, disattendendo i motivi di ricorso proposti sul punto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha quindi concluso che «sulla base di un'attenta valutazione delle emergenze processuali acquisite, la Corte distrettuale è pervenuta al convincimento, sulla base di ampie argomentazioni logiche, della perdurante sussistenza dell'esercizio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei poteri concretamente connessi alla qualifica di Direttore dei Lavori del Piano di Recupero n. 4/2008 anche dopo il 1 febbraio 2011, data di scadenza del termine di efficacia della originaria D.I.A.» (pag. 95). Del tutto generiche sono le contestazioni mosse dall'odierno ricorrente circa il fatto che la sentenza qui impugnata non avrebbe in concreto esaminato e risposto ai motivi proposti con il ricorso per cassazione: non si dice, in particolare, rispetto a quali - decisive - doglianze sarebbe stata omessa la motivazione, non consentendosi così al Collegio di poter effettuare alcun sindacato sul punto. 2. Per non dissimili ragioni è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità anche il secondo motivo del ricorso straordinario, dovendosi aggiungere che la questione qui riproposta - vale a dire l'effettivo contenuto della relazione 21 settembre 2011 ed il suo significato - attiene alla valutazione di un fatto comunque preclusa in sede di legittimità. 2.1. Ed invero, il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non sóno deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747) ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.2. Al di là di questi rilievi, osserva il Collegio che, con riguardo alla relazione a firma dell'imputato del 21 settembre 2011 ed all'interpretazione che ne avevano dato i giudici di merito, la sentenza impugnata ha esaminato le doglianze mosse dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], motivatamente disattendendole e diffusamente argomentando come quel documento fosse stato correttamente letto ed interpretato alla luce delle altre prove assunte in dibattimento (cfr. pagg. 95 ss., §§. 20.1 e 20.2). Pretendere, in questa sede, di rivedere quella valutazione, asseritamente erronea, esula dai confini del mezzo d'impugnazione straordinaria qui azionato.2.3. Va infatti ribadito che con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti e non quello imputabile a valutazioni (Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531). L'errore di cui si discute consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area della deducibilità con il ricorso straordinario - e sono, quindi, inoppugnabili - non solo i pretesi errori derivanti da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819), ma anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato,Ry. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). In particolare si ritiene da tempo che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle nmende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara ina