CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1979
Cassazione n. 35693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/1979 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la ( sentenza emessa dal Tribunale di in data 3.12.2020, appellata da PALI Krenar, che lo dichiarava responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuto il concorso formale e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 240 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PALI Krenar deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]