CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 24032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14862-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro ') COMUNE BRESCIA, in persona del Sindaco p.t, elettivamente domiciliato in ROMA., [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t; - intimati - avverso la sentenza n. 1878/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune della medesima città e la società [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un allagamento verificatosi in un locale seminterrato di sua proprietà. A fondamento della domanda l'attore dedusse che l'allagamento andava ascritto agli enti convenuti, per non avere essi provveduto all'adeguata manutenzione d'una condotta per l'abduzione delle acque reflue, posta sotto il marciapiede della via pubblica antistante l'immobile di proprietà dell'attore. Ric. 2019 n. 14862 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- 2. I convenuti si costituirono negando la propria responsabilità; la A2A inoltre chiamò in causa i propri assicuratori della responsabilità civile (le società Allianz, Assitalia ed Unipol), ai quali chiese di essere garantita in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. Con sentenza 18 febbraio 2015 n. 579 il Tribunale di Brescia rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale che l'allagamento fosse sì dovuto all'ostruzione d'una condotta idrica di proprietà comunale, ma che quella ostruzione fu causata dalle radici di piante "presumibilmente site all'interno della proprietà attorea"; che in ogni caso non vi era prova che la conduttura comunale si innestasse in quella dell'attore; che quest'ultimo non aveva "adottato le normali cautele" per tenere pulita la griglia di raccolta dell'acqua all'interno della sua proprietà. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 6 dicembre 2018 n. 1878 la Corte d'appello di Brescia rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che nessuna delle prove raccolte dimostrava che prima dell'allagamento esistesse un collegamento fra le tubature di raccolta delle acque di pertinenza della proprietà attorea e le tubature comunali; né che le tubature di proprietà dell'attore fossero state ostruite dalle radici di piante di proprietà comunale; né, infine, che le tubature di proprietà dell'attore fossero state interessate da lavori eseguiti su committenza del Comune. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Ric. 2019 n. 14862 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- Il Comune di Brescia e la A2A hanno resistito con controricorso; la A2A ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha eccepito che il controricorso proposto dalla A2A è inammissibile per difetto di procura. Nulla sarebbe sia la procura conferita dalla A2A ai difensori indicati nel controricorso (avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); sia la procura conferita al nuovo difensore in sostituzione (avv. [OSCURATO:PERSONA]). La prima procura sarebbe nulla perché conferita da persona ([OSCURATO:PERSONA]) della quale non è stata dimostrata la titolarità del potere di rappresentare la A2A. La seconda procura sarebbe nulla sia perché conferita da persona ([OSCURATO:PERSONA]) della quale non è stata dimostrata la titolarità del potere di rappresentare la A2A; sia perché non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 1.1. La prima delle suddette eccezioni è infondata: che [OSCURATO:PERSONA] avesse il potere di conferire la procura speciale ai difensori nominati per il giudizio di cassazione risulta dalla scrittura privata autenticata del 28.3.2017 depositata telematicamente dalla A2A. 1.2. La seconda delle suddette eccezioni è parzialmente fondata, ma irrilevante. [OSCURATO:PERSONA] avesse il potere di conferire la procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla scrittura privata autenticata del 30.4.2021, depositata telematicamente dalla A2A. Ric. 2019 n. 14862 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -4- Tuttavia la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA], conferita in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore non poteva essere autenticata dal difensore stesso. Il presente giudizio, infatti, è iniziato in primo grado il 6.6.2008. Al presente giudizio pertanto non s'applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c. dall'art. 45, comma 9, lettera (a), della 1. 18 giugno 2009, n. 69, che consente il rilascio della procura anche in calce all'atto di nomina di nuovo difensore. Infatti per espressa previsione dell'art. 58, comma 1, della legge 69/09, "le disposioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le diiposkioni per l'attua.zione del codice di procedura civile si applicano ai giudki instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2008, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte con le decisioni pronunciate - ex aliis - da Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018, Rv. 650007 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015, Rv. 635909 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12831 del 6/6/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212. 1.3. La nullità della procura conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia ininfluente, in quanto la A2A aveva comunque conferito, per quanto s'è detto, un valido mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con tutti e quattro i motivi, pur formalmente denunciando la violazione di legge o l'omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe malamente valutato le prove, escludendo la sussistenza di fatti oggettivamente accertati (in particolare, l'esecuzione di lavori da parte dell'amministrazione comunale), ed affermando per contro la verità di fatti indimostrati (in Ric. 2019 n. 14862 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -5- particolare, che le tubature di pertinenza dell'immobile dell'attore fossero state ostruite di radici di piante di proprietà dell'attore stesso). Tutti i motivi sono pertanto manifestamente inammissibili in quanto sollecitano da questa Corte un giudizio sul fatto; il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto, essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito, resta inibita in questa sede la prospettazione del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, giusta la previsione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune di Brescia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso