CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza, non avendo la Corte d'appello tenuto conto del fatto che la norma invocata ammette l'impugnazione del lodo per nullità, per errores in procedendo, «nonostante qualunque rinuncia»; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.829 c.p.d., nonché, ex art.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e, ex art.360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla piena ammissibilità dell'impugnazione del lodo per vizio di contraddittorietà interna, essendosi dagli arbitri recepite acriticamente le conclusioni del CTU, false ed irragionevoli ; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.829 c.p.c., nonché, ex art.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e, ex art.360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla censura di nullità del lodo, perché assunto dolosamente in favore del [OSCURATO:PERSONA].2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sua tardività, sollevata dalla controricorrente, è infondata. Nella specie, la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 6/5/2014 ed è stata resa nei giudizi riuniti nn. 1702/2006 e 2514/2006 (di conseguenza anteriori al 4/7/2009, data di operatività della Novella di cui alla 1.69/2009 in punto di riduzione a sei mesi del termine lungo di impugnazione); il ricorso per cassazione è stato notificato il 24/6/2015, con consegna all'ufficiale postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entro il termine ultimo di un anno, maggiorato della sospensione feriale. 3. La prima censura è infondata. Prima della Riforma del 2006, ad opera del d.lgs. 40/2006, delle disposizioni in materia di arbitrato, il secondo comma dell'art.829 c.p.c. prevedeva che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di dritto fosse sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] del 2006 ha ribaltato tale impostazione, stabilendo, al comma 3 del nuovo art.829 c.p.c., che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto è ammessa solo se è espressamente prevista dalle parti o dalla legge ovvero tutte le volte in cui si è in presenza di controversie di lavoro o se la violazione concerne questione pregiudiziale su materia che non può formare oggetto di convenzione arbitrale. Oggi quindi - e quella che era un'eccezione è diventata la regola - qualunque controllo giurisdizionale sulla legittimità del lodo è precluso , quanto alla corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale ed all'errore di diritto, salvo diversa volontà delle parti o imposizione da parte della legge.Ora, come rilevato nella decisione impugnata, nella specie, opera il disposto dell'art.829 comma 2° c.p.c., ante Riforma 2006 («L'impugnazione per nullità é ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1) se il compromesso é nullo; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se la sentenza é stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni con tradittorie, salva la disposizione dell'articolo 817; 5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823, o non è depositata entro il termine stabilito dall'articolo 825; 6) se il lodo é stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata. L'impugnazione di nullità é altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile»), la ricorrente assume che l'espressione inappellabilmente » presente nella clausola compromissoria dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo e «costituzionalmente orientato», così da non limitare un diritto costituzionalmente garantito.Ora, l'equiparazione e sovrapponibilità dei termini non appellabile (utilizzato nella clausola compromissoria) e non impugnabile (utilizzato nel disposto normativo) è stata congruamente motivata. Giova poi rammentare che la natura del mezzo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ha rappresentato un tema tradizionalmente controverso, in relazione anche al susseguirsi degli interventi legislativi. Secondo un orientamento di questo giudizio di legittimità, espresso prima della Riforma dell'arbitrato del 1994 (con la quale si era accolta la tesi della natura negoziale dell'arbitrato), l'impugnazione per nullità del lodo rituale, è stata assimilata ad un giudizio di secondo grado, un appello, anche se «limitato» (Cass.952/1992; Cass. 3586/1993; Cass. 5814/1999), in quanto ammessa soltanto per determinati «errores in procedendo» specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, 2 0 comma c.p.c.. Cosicché si è ritenuto che la denominazione impropria, ripetutamente usata, di «appello», anziché di impugnazione per nullità del lodo, secondo la terminologia del codice di rito, non potesse avere alcuna concreta rilevanza ai fini della ammissibilità dell'atto di gravame (Cass.5370/1997). Dopo la riforma del 2006, essendosi scelta l'equiparazione del lodo ad una sentenza del giudice togato, si è nuovamente inquadrato l'impugnazione per nullità nel giudizio di impugnazione. Ora, la formulazione della clausola compromissoria risale al 2000 e l'espressione «inappellabilmente» può rappresentare un'eco del tradizionale orientamento che richiamava, per l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il concetto di «appello limitato». La previsione contrattuale di inappellabilità non lede comunque il diritto di difesa, in quanto non è esclusa in assoluto ogni tipo di impugnazione, essendo consentita solo l'impugnazione per nullità del lodo per vizi in procedendo, vale a dire per l'impugnazione prevista dall'art. 829, primo comma, numeri 1-9 c.p.c. (Cass. 12543/2013), costituendo l'impugnazione per nullità per detti errori, come espressamente previsto sempre dal primo comma dell'art. 829 c.p.c., un rimedio irrinunciabile (Cass. 4943/2001); sono invece inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto (sostanziale), ai sensi del secondo comma, o in generale per errores in iudicando, che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso. Peraltro, la circostanza che il lodo sia stato dichiarato espressamente non appellabile, non consente di ravvisarne la ricorribilità per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost., come ritenuto dalla Corte di merito (con necessità di correggerne la motivazione ex art.384 c.p.c.), atteso che, per l'appunto, la previsione di non appellabilità vale soltanto a limitare la sfera delle nullità deducibili con l'impugnazione dinanzi al giudice competente, escludendo l' ipotesi di violazione delle regole di diritto, secondo il disposto dell' art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo ante Riforma 2006. Questa Corte ha avuto occasione di precisare, al riguardo, che a seguito della previsione di non appellabilità la decisione arbitrale non si converte, ai fini del ricorso per cassazione, in sentenza pronunciata in unico grado, ne' può ritenersid definitiva, rimanendo sempre soggetta all' impugnazione per nullità per vizi in procedendo, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso per saltum in cassazione sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c. che dell' art. 111 Cost., (v. tra le altre Cass. n. 6555/1998; Cass. n. 3712/1978; Cass. n. 3322/1974; Cass. S.U. n. 3273/1972). 4. Le ulteriori censure oggetto del secondo e terzo motivo, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. La Corte d'appello ha ritenuto che le doglianze mosse dalla Autostrade del Brennero al lodo non rientrassero in errores in procedendo, ai sensi del primo comma dell'art.829 nn. 1-9 c.p.c., impugnazione per nullità questa irrinunciabile, vedendo su presunti errori di diritto o nella ricostruzione dei fatti e quindi riconducibili ad errores in iudicando, malgrado il richiamo anche ai nn. 4 e 5 dell'art.829 comma 10 c.p.c.. Assume la ricorrente, nel riportare integralmente il contenuto del proprio atto di impugnazione del lodo, che le censure involgevano invece anche vizi «di violazione del contraddittorio - punto 9) dell'art.829 c.p.c., vizi di mancata pronunzia del lodo - punti 10) e 12) dell'art.829 c.p.c.; vizi per contenere il lodo statuizioni contraddittorie - punto 11) dell'art.829 c.p.c.» (pag. 59-60 del ricorso) e vizio di contraddittorietà interna o radicale carenza di motivazione, ex art.829 nn. 4 e 5 c.p.c., essendosi contestata l'irragionevolezza dell'iter argomentativo seguito dal Collegio arbitrale «in quanto completamente basato su una CTU, redatta dall'ormai celeberrimo ing. [OSCURATO:PERSONA]... con il coinvolgimento in Collegio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno assunto l'incarico in patente situazione di conflitto di interessi», tanto da appalesarsi il lodo «dolosamente» assunto. Ora, per confutare la motivazione della decisione impugnata della Corte d'appello che ha esaminato, nel dettaglio, alle pagg. 5 e 6 [quanto al primo motivo di gravame, involgendo questioni di fatto o motivi di merito, quali la tardiva quantificazione della riserva n. 5, l'inesistenza di pretesi danni per mancata prova, o tipici errori di diritto, l'irrituale iscrizione della riserva 5 ad opera di soggetto non legittimato, l'errata applicazione di art.10 del RD 350/1895, in relazione al- capitolato speciale di appalto, nonché dell'art.1227 c.c.; quanto al secondo motivo, sempre implicando questioni di fatto o errori di diritto, quali la tardiva quantificazione della riserva n. 2, la sua iscrizione ad opera di soggetto non legittimato, l'errata applicazione del DPR 1063/1962, in riferimento a rivalutazione ed interessi, l'apprezzamento di evento quale causa di fatto maggiore e dell'art.30 DPR 1063/1962; quanto al terzo motivo, in relazione alle censure relative alla riserva n. 3, reiterandosi questioni di merito o errori di diritto; 4uanto al quarto motivo, contestazioni sulla riserva n. 4 di identico tenore, formulati anche per relationem al primo motivo; quanto al quinto motivo, contestazioni sulle valutazioni del consulente recepite dal collegio arbitrale, in relazione al ritardo del collaudo ed all'addebitabilità all'impresa; ed a seguire gli ulteriori motivi, denuncianti o errori di diritto o errori di valutazione del CTU], tutti i dodici motivi di nullità del lodo proposti, ravvisandovi vizi attinenti o a questioni di fatto e/o tipici errori di diritto, malgrado la rubricazione con riferimento all'art. 829, nn. 4,5 ed al comma 2, c.p.c., la ricorrente, secondo una tecnica di redazione ad assemblaggio, ha riprodotto integralmente il contenuto del proprio atto di impugnazione alle pagg. 18-54, affermando che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dette doglianze atterrebbero ad errores in procedendo, quali i vizi di violazione del contraddittorio, omessa pronuncia o statuizioni illogiche e contraddittorie. Per ogni motivo dell'originaria impugnazione del lodo, integralmente trascritto, in note, vi sono poi parti espositive in premessa, rivolte ad esplicare le contestazioni mosse al collegio arbitrale ma non anche le ragioni di diritto espresse dalla Corte d'appello. Nel terzo motivo di ricorso per cassazione, poi, si rileva un vizio di omessa motivazione della decisione qui impugnata in ordine a quella che era la «censura complessiva» mossa al lodo, di radicale inadeguatezza dell'iter motivazionale, «viziato da una C.T.U. palesemente falsa». Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 5698/2012) ha da tempo chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso» (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell'interruzione, sentenza d'appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l'illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi; conf. Cass. 17168/2012; Cass. 10244/2013; Cass.3385/2016; Cass. 8245/2018). Il presente ricorso, con riferimento specifico a tali due doglianze centrali, rIon consente quindi, anzitutto, di individuare in maniera chiara lé specifiche censure formulate contro le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata riferite a ciascuno dei motivi di impugnazione del lodo proposti. Nè può essere utilizzata allo scopo la memoria ex art.378 c.p.c., avente mera valenza illustrativa delle difese già svolte. 5. A prescindere dalla suddetta inammissibilità, derivante dalla costruzione complessiva del ricorso, le censure risultano, in ogni caso, inammissibili nel merito. Questa Corte ha da tempo chiarito che, con riguardo ai casi d'impugnazione del lodo previsti dall'art 829 c.p.c., la deduzione concernente l'applicazione di regole di diritto sostanziale si risolve, nonostante la contraria qualificazione del deducente, nella denuncia di un error in iudicando e non in procedendo (Cass. SU 1112/1981). Così si è ritenuta inammissibile impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., ante 2006, ammessa solo per gli errori in procedendo, laddove volta in realtà a fare valere errori di valutazione nello apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. 3725/1985), atteso che la rivalutazione dei fatti e delle prove è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e non , può essere riesaminata dal giudice ordinario (Cass.9063 /1994). ,t Si deve inoltre richiamare il costante e consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (fra molte, Cass. nn. 3012/2010, 19331/07, 23819/07). Inoltre, occorre, altresì, rimarcare che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata, nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e ai vizi motivazionali, nelle ipotesi di cui al novellato art.360, comma 1 n.5, c.p.c.. applicabile nella specie ratione temporis. E proprio in relazione al giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del "lodo arbitrale, è stata costantemente evidenziata l'importanza della «regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l'adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa», cosicché le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma «esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che. precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito» (Cass. 23675/2013; Cass. 27321/2020). La Corte d'appello ha argomentatamente rilevato che tutte le doglianze mosse in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, esaminate analiticamente, involgessero, in realtà, errori di diritto o questioni di merito e quindi non fossero ammissibili, attesa l'espressa volontà delle parti in sede di clausola compromissoria di non impugnabilità del lodo, non rientrando nella specifica tipologia degli errores in procedendo, malgrado quanto indicato dalla parte nella rubrica di ciascun motivo. 6. Il quarto motivo, inerente a vizio di omessa pronuncia sulla censura «più volte » prospettata di «nullità del lodo per essere stato dolosamente assunto in ricercato favor dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]», stante la «smaccata ed immotivata preferenza mostrata dal CTU e dal Collegio arbitrale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», è inammissibile, in quanto del tutto generico ed involgente questione del tutto nuova. Peraltro, si denuncia un vizio di omessa pronuncia che presuppone un'autonoma e distinta doglianza sul punto, mentre, come si evince dal presente ricorso per cassazione, nel corpo di alcuno dei motivi di impugnazione del lodo, si prospettava, al più, che i vizi in diritto contestati fossero «talmente macroscopici da appalesare all'evidenza il dolo del Collegio in associazione al CTU» (come da nota 13, sub II° motivo, pag. 34 del presente ricorso; vedasi anche: pag. 33 in merito al primo motivo di impugnazione del lodo, pag. 47 in ordine al '6° motivo, pag. 50 in riferimento all'ottavo motivo, ovvero pag. 53, in relazione al decimo motivo). Anche in memoria, la ricorrente deduce, del tutto genericamente, di avere, immediatamente rappresentato «in giudizio» le circostanze relative a diverse condanne penali del CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA].6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C' 6.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto de