Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:358
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2012 – [OSCURATO:PERSONA] BV/Ministério das Finanças e da [OSCURATO:PERSONA]
(causa C-38/11)
«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Esenzione – Possesso di una quota minima nella società distributrice dei dividendi – Presupposti – Periodo minimo di possesso ininterrotto di detta quota – Presupposti – Società beneficiarie residenti e non residenti – Differenza di trattamento»
1.
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa
nazionale avente ad oggetto partecipazioni al capitale di un’impresa effettuate al solo scopo di realizzare un investimento
finanziario senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo di essa – Inclusione – Inapplicabilità delle disposizioni
che disciplinano la libertà di stabilimento (Art. 63 TFUE) (v. punti 37-39)
2.
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Imposizione
dei dividendi distribuiti da una società residente ad una società beneficiaria non residente che detiene una quota superiore
al 10% ma inferiore al 20% del capitale della società distributrice – Esenzione dei dividendi distribuiti alle società azioniste
residenti che possiedono lo stesso tipo di quote – Inammissibilità – Limiti – Neutralizzazione da parte di una convenzione
contro la doppia imposizione degli effetti di una siffatta restrizione alla libera circolazione dei capitali – Valutazione
da parte del giudice nazionale (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE) (v. punti 52-69, dispositivo 1)
3.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei
dividendi – Rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a condizione che quest’ultima detenga una quota superiore al 20% ininterrottamente per
due anni – Ritardo nell’eliminazione della doppia imposizione dei dividendi – Inammissibilità – Limiti – Neutralizzazione
da parte di una convenzione contro la doppia imposizione degli effetti di una siffatta restrizione alla libertà di stabilimento –
Valutazione da parte del giudice nazionale (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE) (v. punti 70-84, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE – Normativa
nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti a società non residenti ad un regime fiscale meno vantaggioso di quello applicato
ai dividendi distribuiti alle società residenti – Requisito di un periodo minimo di possesso delle azioni più lungo e di una
quota sociale minima maggiore per le società non residenti.
Dispositivo
1)
Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale,
la quale non consente a una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che possiede, in una società residente in Portogallo,
una quota superiore al 10% ma inferiore al 20%, di ottenere l’esenzione dall’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni
dei dividendi effettuate dalla società residente in Portogallo, assoggettando così tali dividendi alla doppia imposizione
economica, mentre si previene una simile doppia imposizione economica dei dividendi, quando i dividendi sono distribuiti alle
società azioniste che risiedono in Portogallo e che possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere
una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire
se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente, verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della
restrizione alla libera circolazione dei capitali.
2)
Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale,
la quale consente ad una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che possiede, in una società residente in Portogallo,
una quota superiore al 20% di ottenere il rimborso dell’imposta trattenuta alla fonte sulle distribuzioni dei dividendi effettuate
dalla società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ha posseduto tale quota ininterrottamente per due anni, così
ritardando l’eliminazione della doppia imposizione economica rispetto alle società azioniste residenti in Portogallo, che
possiedono lo stesso tipo di quote. Quando uno Stato membro fa valere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione
conclusa con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale stabilire se occorra tener conto di tale convenzione e, eventualmente,
verificare se essa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libertà di stabilimento.