Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:229
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 10 aprile 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]290/01
Receveur principal des douanes de Villepinte
contro
[OSCURATO:PERSONA] & Cie SA
1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] de Cassation (Corte di Cassazione, Francia) (sezione commerciale, finanziaria ed economica) chiede
alla Corte di interpretare l’art. 70, n. 1, del codice doganale comunitario (
2
).
2. Ciò che si chiede di accertare è, essenzialmente, se, nel caso in cui l’autorità doganale prelevi campioni di merci importate
in presenza del dichiarante (
3
), il quale in quell’occasione non contesti la rappresentatività di tali campioni, e nel caso in cui l’autorità doganale richieda
poi il pagamento di dazi all’importazione ulteriori sulla base delle proprie analisi dei campioni, il dichiarante possa contestare
la validità dell’ingiunzione per il pagamento dei dazi aggiuntivi adducendo che i campioni non erano rappresentativi.
Normativa comunitaria pertinente
Verifica delle merci importate da parte dell’autorità doganale
3. Sebbene il giudice nazionale faccia riferimento, nella propria questione, al codice doganale, i fatti di cui è causa si sono
verificati prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (
4
). Per contro, erano in vigore all’epoca la direttiva del Consiglio 79/695/CEE (
5
) e la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 82/57/CEE (
6
).
4. L’art. 2 della direttiva 79/695 così dispone:
«L’immissione in libera pratica delle [merci importate nella Comunità] è subordinata alla presentazione in dogana, alle condizioni
definite nella presente direttiva, di una dichiarazione d’immissione in libera pratica, in appresso denominata “dichiarazione”.
La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata “dichiarante”».
5. L’art. 9 della direttiva 79/695 dispone, per quanto qui di interesse:
«1. Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a [sua] disposizione, il servizio doganale può procedere alla visita della totalità
o di parte delle merci dichiarate.
4. Il dichiarante ha diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare. Quando lo ritiene utile, il servizio
doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornirgli l’assistenza
necessaria per facilitare detta visita.
5. In occasione della visita delle merci, il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo
approfondito. Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell’amministrazione».
6. Ai sensi dell’art. 10 della direttiva 79/695, per quanto qui rileva:
«1. I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, accompagnata o meno da una visita delle merci,
servono come base di calcolo dei dazi all’importazione e all’applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l’immissione
in libera pratica (...).
2. Il paragrafo 1 non osta all’eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro
in cui ha avuto luogo l’immissione in libera pratica delle merci, né pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione
delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la modifica dell’importo dei dazi all’importazione applicati
a dette merci».
7. La direttiva 82/57 attua talune disposizioni della direttiva 79/695, incluso l’art. 9, nn. 1, 4 e 5 (
7
). L’art. 11 della direttiva 82/57 dispone quanto segue:
«1. Qualora decida di procedere alla visita di una parte soltanto delle merci dichiarate, il servizio doganale indica al dichiarante
o al suo rappresentante quale merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi a tale scelta.
I risultati della visita parziale sono estesi all’insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione. Tuttavia, il
dichiarante può chiedere che venga effettuata una visita supplementare qualora ritenga che i risultati della visita parziale
non siano validi per il resto delle merci dichiarate».
8. A norma dell’art. 12 della direttiva 82/57:
«1. Qualora decida di procedere alla visita delle merci, il servizio doganale ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita fornisce al servizio doganale l’assistenza necessaria
per facilitarne i compiti (...)».
9. L’art. 13, nn. 1 e 2, della direttiva 82/57 prevede quanto segue:
«1. Il servizio doganale, qualora decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
Il servizio doganale può esigere, qualora lo ritenga utile, che il dichiarante assista a tale prelievo o vi si faccia rappresentare
in modo da poter fornire al servizio stesso l’assistenza necessaria.
2. Il prelievi sono effettuati dal servizio doganale stesso. Tuttavia, quest’ultimo può chiedere che siano effettuati, sotto
il suo controllo, dal dichiarante o da una persona designata da quest’ultimo.
I prelievi sono effettuati secondo i metodi a tal fine previsti dalla regolamentazione in vigore».
10. L’art. 14, n. 1, della direttiva 82/57 così dispone:
«Il dichiarante o la persona da questi designata ad assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire tutta l’assistenza
necessaria al servizio doganale per facilitare l’operazione».
11. L’art. 15, primo comma, della direttiva 82/57 dispone quanto segue:
«Ove nulla osti, quando il servizio doganale ha prelevato campioni al fine di una analisi o di un controllo approfondito,
esso concede lo svincolo delle merci di cui si tratta senza attendere i risultati di tale analisi o di tale controllo».
12. Ancorché il codice doganale non fosse applicabile all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla causa principale, giova esporre
le analoghe disposizioni ivi contenute, poiché molti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte fanno riferimento
ad esse.
13. L’art. 4 del codice contiene le seguenti definizioni:
«16) Regime doganale:
a) l’immissione in libera pratica;
(...)
17) Dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare
una merce ad un determinato regime doganale;
18) Dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta
una dichiarazione in dogana».
14. L’art. 68, lett. b), del codice così dispone:
«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere (...) alla visita delle merci e, ove
occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».
15. Ai sensi dell’art. 69, n. 2:
«Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo
ritenga utile l’autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi
si faccia rappresentare in modo da fornirle l’assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni».
16. A norma dell’art. 70, n. 1:
«Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte
le merci comprese in tale dichiarazione.
Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale
non siano validi per il resto delle merci dichiarate».
17. L’art. 243, n. 1, del codice, al primo comma così dispone:
«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della
normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente».
18. Il regolamento n. 2454/93 (
8
) fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.
19. L’art. 240 del regolamento n. 2454/93 dispone quanto segue:
«1. Quando l’autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Quando l’autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante
quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi».
20. Ai sensi dell’art. 242:
«1. Qualora l’autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. (...)
I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.
(...)».
21. L’art. 243, n. 1, così dispone:
«Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all’autorità doganale
l’assistenza necessaria per facilitare l’operazione».
Dazi sull’importazione di riso
22. All’epoca dei fatti, i dazi comunitari sull’importazione di riso erano disciplinati dal regolamento n. 1418/76 (
9
). È pacifico che i dazi sulle rotture di riso sono inferiori a quelli sul riso a grani interi (
10
).
23. Per «rotture» ai sensi dell’allegato A, punto 3, del regolamento n. 1418/76, si intendono i «frammenti di grani aventi una
lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero». La misurazione dei grani viene effettuata
sulla base di un «campione rappresentativo della partita» (
11
).
24. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
12
) la Corte ha dichiarato che, per determinare la lunghezza media dei grani interi ai sensi del punto 3 dell’allegato A, era
necessario prendere in considerazione la lunghezza media dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata,
ad esclusione dei grani a maturazione incompleta.
25. L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2729/75 (
13
) dispone che il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazioni
diverse e di rotture di riso è quello applicabile al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del
peso del miscuglio. Se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso, si applica il dazio più elevato.
Fatti e questione pregiudiziale
26. Nel 1989 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha importato un lotto di «Thai flagrant [sic] broken rice». Il riso veniva
importato in diversi contenitori, ciascuno contenente circa 800 sacchi da 25-30 Kg. [OSCURATO:PERSONA] & Cie SA (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») ha espletato le formalità doganali per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla dichiarazione di immissione in libera pratica la
[OSCURATO:PERSONA] descriveva la merce come «rotture di riso».
27. Al momento dell’importazione, l’autorità doganale ha prelevato sei campioni di riso alla presenza di un rappresentante della
[OSCURATO:PERSONA] (
14
). Stando al giudice del rinvio (sebbene la cosa non appaia pacifica tra le parti), all’epoca la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato
la rappresentatività dei campioni prelevati. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che intendeva commercializzare il riso, l’autorità
doganale ha disposto che esso fosse immesso in libera pratica immediatamente dopo il prelievo dei campioni.
28. Una volta analizzati i campioni prelevati, l’autorità doganale ha concluso che il miscuglio di cui trattavasi non conteneva,
nella misura del 90% almeno, rotture di riso e che, di conseguenza, l’aliquota applicabile era quella del riso a grani interi.
Il 25 maggio 1992 il ricevitore delle dogane e accise (in prosieguo: il «ricevitore») ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento
di dazi all’importazione aggiuntivi. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunal d’Instance di Bobigny chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione
di pagamento e deducendo, tra l’altro, che il metodo usato dall’autorità doganale nell’analizzare i campioni era invalido
e che i campioni non erano rappresentativi.
29. Nell’aprile 1993 il Tribunal d’Instance ha dichiarato che, per determinare la lunghezza media dei grani di riso interi ai
sensi del punto 3 dell’allegato A al regolamento n. 1418/76, era necessario prendere in considerazione la lunghezza media
dei grani di riso interi presenti in un campione della partita di riso importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta.
Prima di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunal d’Instance ha disposto una relazione peritale al fine di a) analizzare
uno dei campioni prelevati per accertare la lunghezza media del riso a grani interi sulla base di tale metodo e b) determinare
se le rotture di riso rappresentassero il 90% della merce.
30. Il perito ha presentato la propria relazione nell’ottobre 1994. Nella relazione si rilevava che la percentuale di rotture
di riso nei sei campioni sottopostigli andava dal 59,3% al 77% e che pertanto, così come aveva concluso l’analisi delle dogane,
era sensibilmente inferiore al 90%. Egli esprimeva tuttavia riserve sia sul metodo di analisi sia sulla rappresentatività
dei campioni. Quanto al metodo di analisi, rilevava in particolare che era tecnicamente impossibile escludere i grani non
completamente sviluppati, non essendovi alcun modo per distinguere tali grani da quelli maturi. Quanto alla rappresentatività
del campione, il perito concludeva che non vi erano prove del fatto che i campioni prelevati dalle dogane fossero rappresentativi
della merce nel suo complesso. In particolare, rilevava che non vi era stata alcuna programmazione per una campionatura statistica:
per ciascun contenitore, il campione era stato prelevato da uno soltanto dei circa 800 sacchi contenuti nello stesso, e si
trattava sempre del sacco situato proprio sulla parte frontale del contenitore. I risultati dell’analisi, a parere del perito,
erano validi quindi soltanto per il campione stesso e non potevano essere estrapolati per determinare l’effettiva percentuale
di rotture di riso presenti nell’intero contenitore.
31. All’udienza tenutasi nel marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’autorità doganale non aveva dimostrato l’esigibilità di
un dazio ad aliquota più elevata; ha affermato inoltre che i campioni prelevati non erano rappresentativi, cosicché non era
possibile accertare se le rotture di riso rappresentassero il 90% del totale né, di conseguenza, applicare l’aliquota vigente
per il riso a grani interi; sosteneva infine che la distinzione tra grani maturi e grani a maturazione incompleta delineata
dalla Corte di giustizia era, secondo il perito, tecnicamente impossibile e che le analisi condotte dalle autorità doganali
non potevano pertanto essere utilizzate come mezzo di prova, cosicché l’autorità non poteva fermare che l’aliquota pertinente
fosse quella applicabile al riso a grani interi.
32. Il ricevitore ha chiesto al Tribunal d’Instance di annullare parzialmente la relazione peritale in quanto il perito aveva
ecceduto i limiti del proprio incarico, pronunciandosi su punti che non gli erano stati deferiti, in particolare sulla validità
dei metodi di campionatura proposti dalla Corte di giustizia e sulla rappresentatività dei campioni che erano stati prelevati
alla presenza della [OSCURATO:PERSONA].
33. Nel maggio 1996 il Tribunal d’Instance ha annullato l’ingiunzione di pagamento contestata, affermando che la presenza del
dichiarante all’atto del prelievo dei campioni né comportava che tali campioni fossero rappresentativi né precludeva al dichiarante
la possibilità di contestare successivamente la loro rappresentatività, e che il perito non aveva ritenuto che i campioni
fossero rappresentativi.
34. Il ricevitore ha invano impugnato la detta decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’Appel di Parigi, richiamandosi agli stessi argomenti
già dedotti dinanzi al Tribunal d’Instance.
35. [OSCURATO:PERSONA] de Cassation, adita dal ricevitore in punto di diritto, ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia
di accertare in via pregiudiziale se, sulla scorta di una corretta interpretazione dell’art. 70, n. 1, del codice doganale
comunitario, il dichiarante che sia stato presente allorché l’autorità doganale ha prelevato campioni delle merci importate
ma che in quella occasione non abbia contestato la rappresentatività di tali campioni, possa successivamente chiedere l’annullamento
dell’ingiunzione di pagamento di dazi ulteriori allegando che i detti campioni non erano rappresentativi.
36. Osservazioni scritte sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], che è subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento, dai governi francese
e italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] erano presenti in udienza.
Analisi
37. Tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni ritengono che al dichiarante che sia stato presente all’atto del prelievo
dei campioni e che in quell’occasione non abbia sollevato obiezioni non sia preclusa la possibilità di contestare successivamente
la rappresentatività di tali campioni.
38. [OSCURATO:PERSONA], che limita la propria analisi al codice doganale comunitario, sembra ritenere che il dichiarante conservi tale diritto
anche dopo che le merci in questione siano state immesse in libera pratica e consumate. Il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA],
per contro, ritengono che il dichiarante sia legittimato a contestare la rappresentatività dei campioni prelevati soltanto
finché le merci siano a disposizione per ulteriori campionamenti, mentre il governo italiano afferma che tale diritto si estingue
con l’accettazione da parte del dichiarante del calcolo dei dazi doganali.
39. Le tesi delle parti divergono, in particolare, in merito all’applicabilità dell’art. 11 della direttiva 82/57, che consente
al dichiarante di chiedere che venga effettuata una visita supplementare, in caso di merci esaminate soltanto parzialmente,
qualora ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate, cosicché, implicitamente
– si suggerisce – i risultati di tale visita si presumono validi a meno che il dichiarante richieda una visita supplementare.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’art. 70, n. 1, del codice – che sostanzialmente riproduce l’art. 11 della direttiva 82/52 – si applica
soltanto alla visita parziale delle merci e non al prelievo di campioni. Per contro, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA]
affermano esplicitamente, e il governo italiano sembra presupporre, che la visita parziale ricomprenda il prelievo di campioni.
40. Sebbene la normativa non sia del tutto chiara, ritengo che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] (espressa nel contesto del codice) sia più conforme
alla struttura della direttiva 82/52. L’art. 11 fa parte del titolo II di tale direttiva, intitolato «Verifica della dichiarazione
di immissione in libera pratica». Il titolo II è suddiviso in quattro sezioni, intitolate «A. Verifica dei documenti», «B.
Visita delle merci», «C. Prelievo di campioni» e «D. Attestazione del servizio doganale». La sezione B comprende gli artt. 11
e 12; la sezione C comprende gli artt. da 13 a 17. Tale struttura suggerisce che le nozioni di visita delle merci, da una
parte, e di prelievo di campioni, dall’altra, erano destinate ad essere disciplinate da norme diverse. Sulla scorta di tale
interpretazione, la visita parziale non ricomprende il prelievo di campioni, ad esempio, di merci come quelle in discussione
nella causa principale, l’importo del cui dazio può variare a seconda della loro esatta composizione. Essa fa riferimento,
piuttosto, all’esame di parte di un lotto di merci identiche al fine di determinare la corretta classificazione doganale di
tali merci e, in particolare, di verificare che le merci siano state dichiarate correttamente. È quanto chiaramente indicato
dal tenore letterale dell’art. 11, che fa riferimento alle merci che il servizio doganale «vuole esaminare».
41. La normativa in esame, comunque, non è scevra da ambiguità. La direttiva 82/57, si ricordi, è una misura di applicazione;
essa dà attuazione a varie disposizioni della direttiva 79/695, inclusi gli artt. 9, nn. 1, 4 e 5, e 10, n. 1. Risulta chiaramente
dall’art. 9, n. 5, della direttiva 79/695 che il prelievo di campioni è una forma particolare di visita delle merci. Ciò è
confermato dall’art. 10, n. 1, della stessa direttiva, che non menziona separatamente i campioni ma presuppone chiaramente
che la «visita delle merci» ricomprenda il prelievo di campioni.
42. Il codice doganale, che ha sostituito le direttive 82/57 e 79/695, è parimenti ambiguo e può essere interpretato nei due modi.
Da un lato, si potrebbe sostenere che, poiché l’art. 70 del codice, diversamente dagli artt. 68 e 69, fa riferimento alla
visita, e in particolare alla visita parziale di per sé, anziché alla visita e al prelievo di campioni, l’art. 70 non trova
applicazione al prelievo di campioni. D’altro lato, si potrebbe parimenti sostenere, sulla scorta della sistematica e del
tenore letterale degli artt. 68, lett. b), e 69, n. 2, che il riferimento di cui all’art. 70, n. 1, alla visita di parte delle
merci cui si riferisce una dichiarazione ricomprende l’esame dei campioni di tali merci.
43. Il testo della normativa in esame non fornisce dunque una risposta definitiva sulla questione se l’art. 11 della direttiva
82/57 si applichi al prelievo di campioni. In ogni caso, tale disposizione, a mio parere, non risolve la questione sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cassation, poiché si limita a permettere al dichiarante di richiedere una visita supplementare, senza specificare
per quanto tempo gli sia concessa tale opzione. La risposta alla questione sollevata va quindi piuttosto desunta dalla sistematica
e dalla ratio della normativa.
44. Risulta chiaramente dal preambolo della direttiva 79/695 – direttiva alla quale, come già detto, è stata data attuazione mediante
la direttiva 82/57 – che essa è volta a «stabilire norme comuni di procedura per l’immissione in libera pratica delle merci»,
e che tali norme comuni «devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali, delle tasse di effetto
equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, che delle
altre eventuali disposizione comunitarie che disciplinano l’immissione in libera pratica delle merci; (...) tali norme devono
tuttavia (...) essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze» (
15
).
45. La direttiva 82/57 è diretta a «garantire l’applicazione uniforme di tali norme comuni» (
16
) e a «fissare modalità pratiche e uniformi per quanto concerne le operazioni relative all’esame preliminare delle merci e
al prelievo di campioni (...)» (
17
).
46. È manifestamente conforme a tali finalità il fatto che un dichiarante sia legittimato a contestare un campione di merci importate
adducendo che non è rappresentativo, e che perciò non potrebbe condurre all’applicazione di dazi corretti su tali merci. Il
prelievo di un altro campione in tali circostanze contribuirà alla corretta applicazione dei dazi doganali. In quest’ottica,
non vedo alcuna ragione per vietare una contestazione del genere semplicemente in quanto il dichiarante era presente al prelievo
del campione.
47. Inoltre, il diritto di impugnare le decisioni adottate da un’autorità è un principio generale, da interpretarsi estensivamente,
attualmente incorporato nel contesto doganale in forza dell’art. 243, n. 1, del codice (
18
). Esso è sotteso tanto all’art. 1 quanto ad altre disposizioni.
48. Occorre in ogni caso tener presente che l’art. 15 della direttiva 82/57 dispone che, quando il servizio doganale preleva campioni
al fine di un’analisi o di un controllo approfondito, esso in genere è tenuto a concedere lo svincolo delle merci di cui si
tratta senza attendere i risultati di tali analisi o di tale controllo. Qualora le merci di cui trattasi siano state immesse
in libera circolazione e non siano più a disposizione dell’autorità doganale, la situazione è manifestamente diversa da quella
considerata nei paragrafi precedenti. In un caso del genere, se il dichiarante potesse contestare la rappresentatività dei
campioni prelevati non vi sarebbe alcuna possibilità di prelevare altri campioni e il dichiarante potrebbe eludere il pagamento
di qualunque dazio aggiuntivo richiesto dall’autorità doganale sulla base dei campioni originali. Ciò, come suggeriscono il
governo francese e la [OSCURATO:PERSONA], impedirebbe una corretta applicazione dei dazi doganali e sarebbe pertanto in contrasto
con la ratio della normativa in esame.
49. Per tale ragione, sarà di regola nell’interesse del dichiarante assicurarsi che i campioni prelevati inizialmente siano rappresentativi,
in modo che le merci possano essere immesse in libera pratica. Ove l’autorità doganale decida di prelevare campioni, essa
è tenuta ad informarne il dichiarante (
19
), il quale è tenuto a fornire all’autorità doganale tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’operazione (
20
). Il dichiarante è quindi in grado di assicurarsi che i campioni prelevati inizialmente siano rappresentativi dell’intera
partita.
50. Di conseguenza, a mio parere il diritto del dichiarante di contestare la rappresentatività di campioni prelevati da una partita
di merci importate si estingue una volta che le merci non siano più disponibili per il prelevamento di ulteriori campioni.
51. A tale interpretazione la [OSCURATO:PERSONA] obbietta che il dichiarante non può logicamente richiedere una visita supplementare prima che
siano noti i risultati dell’esame dei campioni, e in quel momento le merci saranno già state immesse in libera pratica e potrebbero
non essere più disponibili.
52. Tale obiezione non inficia, a mio parere, l’interpretazione che ho proposto. In caso di prelievo di campioni, vi sono due
motivi per i quali i risultati possono essere contestati (entrambi, di fatto, eccepiti nella causa principale, ma uno solo
dei quali è menzionato nella questione sollevata dal giudice del rinvio).
53. In primo luogo, il dichiarante può non essere soddisfatto del metodo di analisi dei campioni. Chiaramente egli non sarà in
grado di esprimere un’opinione su tale metodo finche l’analisi non sarà completata e i risultati resi noti. Tuttavia, in tal
caso sarà di regola possibile effettuare un esame ulteriore anche dopo che la partita di merci di cui trattasi sia stata immessa
in libera pratica: l’art. 17 della direttiva 82/57 (
21
) dispone che l’autorità doganale i) conservi i campioni (a meno che siano stati distrutti nel corso dell’analisi) fino a che
il dichiarante abbia esperito tutti i possibili mezzi di ricorso contro la decisione dell’autorità sulla base dei risultati
dell’analisi e ii) li restituisca successivamente al dichiarante. Dovrebbe pertanto essere possibile, in via di principio,
ripetere l’analisi.
54. In secondo luogo, il dichiarante può non essere persuaso della rappresentatività dei campioni. In tal caso, come già indicato,
si contravverrebbe alla ratio generale della normativa in esame se egli rimanesse legittimato ad impugnare la rappresentatività
allorché le merci non sono più disponibili per il prelievo di ulteriori campioni.
55. Una volta che le merci di cui trattasi siano state immesse in libera pratica, non saranno necessariamente – né normalmente
– così disponibili. L’art. 13, n. 3, della direttiva 79/695 dispone che, fintanto che le merci non siano state immesse in
libera pratica, «non possono essere spostate dal luogo in cui si trovano né essere manipolate in qualsiasi modo senza l’autorizzazione
del servizio doganale» (
22
). Pertanto, fino a quel momento, ulteriori campioni possono essere prelevati nella certezza che le merci disponibili siano
quelle originariamente importate e campionate.
56. Una volta che le merci siano state immesse in libera pratica, invece, esse cessano, di regola, di sottostare al controllo
delle autorità doganali. Il dichiarante può affermare che l’intera partita di merci importate è rimasta intatta; deve tuttavia
essere in grado di provarlo se intende contestare la rappresentatività di campioni precedentemente prelevati. Ove sia in grado
di dimostrare senz’ombra di equivoco che l’intera partita di merci immesse in libera pratica è di fatto rimasta intonsa e
intatta sotto ogni aspetto materiale, pur essendo stata successivamente manipolata, trasportata o immagazzinata, non vedo
alcuna ragione per vietare che la rappresentatività di tali campioni sia contestata. Si noti che l’art. 10, n. 2, della direttiva
79/695 fa riferimento ai «controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo
l’immissione in libera pratica delle merci» (
23
).
57. Qualora, invece, il dichiarante non possa in tal modo dimostrare l’identità delle merci e il loro stato, oppure, a fortiori,
qualora merci deperibili, come il riso di cui trattasi nella presente causa, siano state nel frattempo immesse in libera pratica
e consumate, manifestamente non sarà più possibile prelevare ulteriori campioni, cosicché il diritto del dichiarante a contestare
i campioni originari affermando che non sono rappresentativi non può che estinguersi.
58. Giungo pertanto alla conclusione che, qualora un’autorità doganale prelevi campioni di merci importate alla presenza del dichiarante,
il quale in quell’occasione non contesti la rappresentatività dei campioni, al dichiarante non è preclusa, né dalle direttive
79/695 e 82/57 relative all’armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, né dal regolamento
n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, la possibilità di contestare successivamente la rappresentatività
del campione, sempreché l’intera partita di merci rimanga a disposizione – senza che vi sia alcuna possibilità di alterarne
lo stato – per il prelievo di altri campioni.
59. Infine, è opportuno menzionare le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata trasposizione dell’art. 11 della direttiva
82/57. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, poiché le direttive non possono avere effetto diretto orizzontale, tale disposizione non
può essere direttamente invocata dall’autorità doganale nei confronti del dichiarante ove non sia stata trasposta in diritto
nazionale. L’autorità doganale sembra non aver fatto alcun riferimento, nella causa principale, a disposizione di diritto
nazionale, il che fa pensare che la direttiva non sia stata attuata. Nemmeno il giudice nazionale fa riferimento ad alcuna
disposizione di diritto nazionale nell’ordinanza di rinvio. Una normativa nazionale in forza della quale, una volta che le
merci non possano più essere campionate ed esaminate, il dichiarante non può più contestare la rappresentatività di campioni
prelevati in tali circostanze sarebbe in ogni caso, a parere della [OSCURATO:PERSONA], compatibile con lo spirito e la lettera dell’art. 11
della direttiva 82/57.
60. In risposta a tale argomento la Francia, in udienza, ha menzionato l’art. 101 del suo codice doganale, a quanto pare risalente
al 1948, il quale – essa afferma – ha reso superfluo trasporre l’art. 11. L’art. 101 così dispone:
«1. Dopo la presentazione della dichiarazione dettagliata, l’autorità doganale può, ove lo ritenga necessario, procedere al controllo
di tutte le merci dichiarate o di una loro parte.
2. In caso di controversia, il dichiarante ha il diritto di contestare i risultati di un esame parziale e di chiedere che l’informazione
contestata nella dichiarazione sia controllata per intero».
61. Non è certo che tale disposizione possa essere considerata un’adeguata attuazione dell’art. 11. Ciò mi pare, tuttavia, privo
di rilevanti conseguenze, considerato che la tesi da me propugnata è che l’art. 11 non sia pertinente, e la mia conclusione
secondo la quale, il ogni caso, la soluzione alla questione sollevata discende dalla sistematica e dalle finalità, piuttosto
che dalla lettera, della normativa comunitaria. L’osservazione generale della [OSCURATO:PERSONA] rimane, comunque, valida: una normativa
nazionale che consenta al dichiarante di contestare la rappresentatività di campioni sarebbe compatibile con la sistematica
e con la ratio della normativa comunitaria purché le merci rimangano a disposizione per ulteriori campionamenti e purché,
nel caso in cui le merci siano state nel frattempo immesse in libera pratica, si riesca a dimostrare che l’intera partita
è, da allora, rimasta intatta.
Conclusioni
62. Ritengo pertanto che la questione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cassation debba essere risolta nei seguenti termini:
Qualora un’autorità doganale prelevi campioni di merci importate alla presenza del dichiarante, il quale in quell’occasione
non contesti la rappresentatività dei campioni, al dichiarante non è preclusa, né dalle direttive 79/695 e 82/57, relative
all’armonizzazione delle procedure d’immissione in libera pratica delle merci, né dal regolamento n. 2913/92, che istituisce
un codice doganale comunitario, la possibilità di contestare successivamente la rappresentatività del campione, sempreché
l’intera partita di merci rimanga a disposizione – senza che vi sia alcuna possibilità di alterarne lo stato – per il prelievo
di altri campioni.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag.
1).
3
– La parte che rende la dichiarazione doganale; v. infra, paragrafo 4, per la terminologia.
4
– L'art. 253 del regolamento n. 2913/92 dispone che esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.
5
– Direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera
pratica delle merci (GU L 205, pag. 19).
6
– Direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1981, 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva
79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (GU L 28,
pag. 38).
7
– V. art. 26, n. 1, della direttiva 79/695 e la seconda citazione nel preambolo della direttiva 82/57.
8
– Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454 (GU L 253, pag. 1).
9
– Regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.
10
– Per una sintesi della struttura dei dazi, v. sentenza 6 giugno 1990, causa C-159/88, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-2215,
punto 4).
11
– Ivi, punto 2, lett. c), sub. i).
12
– Cit. alla nota 10.
13
– Regolamento (CE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2729, relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli
di cereali, di riso e di rotture di riso (GU L 281, pag. 18). A decorrere dal 1° luglio 1995 i termini «prelievo» e «prelievi»
di cui al regolamento n. 2728/75 sono state sostituite da «dazio» e «dazi» in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 22
dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione
degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'[OSCURATO:PERSONA] (GU L 349, pag. 105).
14
– Allorché in queste conclusioni faccio riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], vi ricomprendo il suo rappresentante, salvo che dal contesto
si evinca chiaramente il contrario.
15
– Nono e decimo ‘considerando’.
16
– Ultimo ‘considerando’ della direttiva 79/695.
17
– Quarto ‘considerando’ della dirttiva 82/57.
18
– V. supra, paragrafo 18.
19
– Art. 13, n. 1, della direttiva 82/57, riportato supra, al paragrafo 9; art. 241, n. 1, del regolamento n. 2454/93, riportato
supra, al paragrafo 20.
20
– Art. 14, n. 1, della direttiva 82/57, riportato supra, al paragrafo 10; art. 243, n. 1, del regolamento n. 2454/93, riportato
supra, al paragrafo 21.
21
– V. art. 246, n. 1, del regolamento n. 2454/93.
22
– V. art. 37 del codice doganale.
23
– V. art. 78 del codice doganale.