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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18748/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] MOHAMEDfato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 648, attenuato ai sensi del comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondato in diritto; si fa rilevare la estinzione del reato di ricettazione (commesso non oltre il 28/11/2016) per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia di secondo grado (16/10/2025), ritenendo che l'ipotesi prevista dal secondo comma (riconosciuta dal giudice di primo grado, che evidentemente ignora, come il ricorrente, la novella del 2021), oggi quarto, dell'art. 648 cod. pen. sia autonoma e non mera circostanza attenuante; Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. alla pena edittale massima prevista dalla disposizione incriminatrice (otto anni nella fattispecie).

Non si tiene conto delle riduzioni previste da circostanze attenuanti (quale quella prevista dal comma quarto dell'art. 648 cod. pen., riconosciuta in primo grado, così Sez. 2, n. 1845, del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258479: L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione; conf.

Sez. 2, n. 14767, del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez.

U, n. 9567 del 21/04/1995; Cosmo, Rv. 202003 - 01).

Deve inoltre tenersi conto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., della aggiunta di un quarto della pena massima prevista in caso di eventi interruttivi, realizzatisi nella fattispecie per effetto dell'esercizio dell'azione penale e delle intervenute condanne nel merito.

Alla data della pronuncia di secondo grado (14 ottobre 2025) non erano pertanto certamente decorsi dieci anni dalla data del commesso reato; la rilevata inammissibilità della impugnazione sterilizza inoltre il decorso dei termini di prescrizione alla data della pronuncia di secondo grado (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a -1quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] MOHAMEDfato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 648, attenuato ai sensi del comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondato in diritto; si fa rilevare la estinzione del reato di ricettazione (commesso non oltre il 28/11/2016) per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia di secondo grado (16/10/2025), ritenendo che l'ipotesi prevista dal secondo comma (riconosciuta dal giudice di primo grado, che evidentemente ignora, come il ricorrente, la novella del 2021), oggi quarto, dell'art. 648 cod. pen. sia autonoma e non mera circostanza attenuante; Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. alla pena edittale massima prevista dalla disposizione incriminatrice (otto anni nella fattispecie). Non si tiene conto delle riduzioni previste da circostanze attenuanti (quale quella prevista dal comma quarto dell'art. 648 cod. pen., riconosciuta in primo grado, così Sez. 2, n. 1845, del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258479: L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione; conf. Sez. 2, n. 14767, del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995; Cosmo, Rv. 202003 - 01). Deve inoltre tenersi conto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., della aggiunta di un quarto della pena massima prevista in caso di eventi interruttivi, realizzatisi nella fattispecie per effetto dell'esercizio dell'azione penale e delle intervenute condanne nel merito. Alla data della pronuncia di secondo grado (14 ottobre 2025) non erano pertanto certamente decorsi dieci anni dalla data del commesso reato; la rilevata inammissibilità della impugnazione sterilizza inoltre il decorso dei termini di prescrizione alla data della pronuncia di secondo grado (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a -1quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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