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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37799/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione lk postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'a rt. e f le t. q) 4 e; e; 4,0 del d.P.R. n. 380 del 2001, 83 e 85 stesso dpr, 349 cod.pen. è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen.

Rilevato 96 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delti-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] í- tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione lk postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'a rt. e f le t. q) 4 e; e; 4,0 del d.P.R. n. 380 del 2001, 83 e 85 stesso dpr, 349 cod.pen. è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen. Rilevato 96 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delti-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] í- tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37799/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris