CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/07/2025, il Tribunale di Bolzano condannava HannesAlber per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Codice della strada alla pena dimesi nove di arresto ed euro tremila di ammenda, sostituita la pena detentivacon quella dell’ammenda di euro seimila settecento cinquanta, applicando altresìla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidaper la durata di anni due.2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto appello, che è statotrasmesso a questa Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 590 cod. proc. pen.,trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla penadell'ammenda.2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea valutazione della prova conriferimento alla mancata comprensione linguistica da parte dell’imputato.Rappresenta come dagli atti emerga che l’Alber non avesse pienamentecompreso la richiesta degli agenti accertatori di sottoporsi all’alcoltest, attesoche, sebbene lo stesso fosse di madrelingua tedesca, i verbalizzanti si eranorivolti a lui in lingua italiana per tutta la durata dell’accertamento; che, dunque,manca anche la prova dell’elemento soggettivo.2.2. Con il secondo motivo eccepisce il mancato riconoscimento della causadi non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., evidenziando che gli elementiutilizzati dal Tribunale non risultano condivisibili; che, quanto all’atteggiamentoprovocatorio tenuto dall’imputato è intervenuto decreto di archiviazione; che,quanto al pericolo cagionato, esso è modesto, tenuto conto che l’imputato nonera in stato di alterazione alcolica e che si è limitato a percorrere contromanosolo un brevissimo tratto di strada.2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio eil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62n. 6 cod. pen.2.4. Con il quarto motivo si duole dell’eccessività della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata nelmassimo edittale in assenza di una adeguata motivazione.2.5. In data 17/04/2026, è pervenuta memoria difensiva con motivo nuovoed allegati con cui si precisa ulteriormente il primo motivo di impugnazione,deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 1779 cod. proc. pen., 14, comma 1 e 18 bis, comma 1, d.P.R.n. 574 del 1988. Evidenzia che, a norma dell’art. 14, comma 1, cit., gli ufficiali egli agenti di polizia giudiziaria procedenti devono chiedere alla personadestinataria dell’atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca e che,qualora la persona effettui la dichiarazione richiesta, gli atti devono essereredatti nella lingua indicata; che il successivo art. 18 bis cit. stabilisce che,qualora detta disposizione non venga rispettata, si verifica una nullità assolutadell’atto, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va, innanzitutto premesso che, dopo un iniziale contrasto, lagiurisprudenza di legittimità si sta sempre più orientando nel senso di ritenereinappellabili le sentenze con le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, anchein sostituzione di quella dell’arresto (Sez. 1, n. 5145 del 10/12/2025, dep. 2026,Vaccaro, Rv. 289423 – 01; Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace,Rv. 288421 – 01; Sez. 4, n. 17277 del 06/05/2025, Pilati, Rv. 288073 – 01; Sez.1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01; Sez. 2, n.43746 del 15/10/2024, Fazi, n.m.; Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri,Rv. 286360 – 01), orientamento questo cui il Collegio intende dare continuità.1.2. Ciò posto, coglie nel segno il motivo nuovo, che sviluppa il primomotivo di ricorso.Va, invero, rilevato che l’art. 1 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 al comma 1parifica nella Regione a statuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] la lingua tedescaa quella italiana – tra l’altro – nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organigiurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzanoed al comma 2 prevede che «Anche per le forze di polizia che fanno parte delleordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presentedecreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l’attività dipolizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un’azione penale o comunqueprovochino una sanzione».È per questo che i) il successivo art. 14, comma 1, d.P.R. 15 luglio 1988, n.574, in tema di atti del procedimento penale e di uso della lingua nella regioneTrentino-[OSCURATO:PERSONA], stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziariaprocedenti, quando devono porre in essere un atto nei confronti di una personapresente, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati negli artt. 386 e 293 cod. proc.pen., devono chiedere alla persona destinataria dell’atto quale sia la sua linguamaterna, se italiana o tedesca e che ii) il successivo art. 18 bis sanzional’inosservanza di tale disposizione con la sanzione della nullità assoluta,insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, di cuiall’art. 179 cod. proc. pen.Nel caso di specie, risulta dagli atti che i verbalizzanti non hanno provvedutoa chiedere all’Alber quale fosse la sua lingua materna, verosimilmentesull’erroneo presupposto che comprendesse sia pure sommariamente la linguaitaliana, oltre che per il fatto che nessuno degli agenti operanti conosceva lalingua tedesca.Ritiene il Collegio che la circostanza che il ricorrente parlasse sia pure inmaniera rudimentale l’italiano, come peraltro da lui stesso ammesso nel giudiziodi primo grado e che lo capisse a grandi linee, non consente comunque disuperare gli effetti derivanti dall’omissione degli agenti operanti, che non glichiedevano quale fosse la sua lingua materna, se italiana o tedesca, in tal modonon consentendogli di ricevere gli atti del procedimento nella sua linguamaterna, che avrebbe potuto indicare, qualora gli fosse stato chiesto.L’art. 14, comma 1, cit., invero, è presidio di garanzia a che il soggettodestinatario dell’atto, specie se per lui pregiudizievole, sia in grado dicomprenderne appieno il contenuto, al fine di esercitare compiutamente il dirittodi difesa. Peraltro, nel caso che si sta scrutinando, oltre alla richiesta disottoporsi all’accertamento dell’alcolemia, si trattava di comprendere anche ilsignificato degli avvisi di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., relativi allafacoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, facoltà questa la cuicomprensione richiede un livello avanzato di cognizione della lingua.Del resto, non è sufficiente una generica e non puntuale comprensione dellerichieste dei verbalizzanti, atteso che non si può esercitare compiutamente undiritto o una facoltà, se non se ne intende pienamente il significato e,conseguentemente, i limiti.Le brevi considerazioni che precedono impongono l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso in Roma, il giorno 05 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]