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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41464/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.

Rilevato che le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità.

Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41464/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris