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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 35013/2021

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te SENTENZA sul ricorso 23747-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]., in 1631 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 546/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG. n. 23747/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con la sentenza n 91/2019, in sede di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 9121/2018, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 22.11.2010; accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa diretta alla restituzione, con riferimento al decreto ingiuntivo precettato nell'aprile 2016, delle sole somme nette pagate ( a titolo di capitale ed accessori) a seguito del licenziamento, con riferimento al periodovnovembre al giugno 2015, e dichiarava irripetibili le ulteriori somme pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado, anche a titolo di spese di lite per i decreti ingiuntivi azionati nel corso del giudizio.

La corte territoriale compensava per un terzo le spese di lite del primo grado ponendo la residua parte a carico del Petrucci, che condannava anche al pagamento delle spese sia del giudizio di appello che di quelle del giudizio di legittimità; compensava per un terzo le spese del giudizio di rinvio ponendo la residua parte a carico del Petrucci.

La corte fiorentina aveva ritenuto che, in considerazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità, la condotta del lavoratore fosse da qualificarsi quale "abbandono del posto di lavoro" in quanto l'allontanamento dalla postazione di servizio in mancanza di preventivo avviso della centrale operativa e con modalità che non consentivano il controllo dell'ingresso della banca, rappresentavano una illegittima interruzione del servizio di sorveglianza cui il lavoratore era preposto.

La Corte riteneva pure fondata la seconda contestazione relativa alla mancata disponibilità ed utilizzazione del giubbotto antiproiettile, (non soltanto non indossato ma anche dimenticato a casa e solo recuperato nel prosieguo della giornata), anche aggravata da specifica recidiva plurima (erano intervenute precedenti contestazioni sul mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile). • RG. n. 23747/2019 Entrambe le contestazioni erano ritenute dal giudice del gravame lesive del vincolo fiduciario e dunque idonee a costituire giusta causa di licenziamento, intanto perché l'abbandono del posto di lavoro è causa di licenziamento espressamente prevista dall'art. 140 CCNL applicabile, ma anche in ragione della particolare intensità dell'elemento soggettivo distintivo della condotta in piu' occasioni già contestata al dipendente.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza poi cassata, dispositiva della reintegrazione del dipendente e del pagamento del danno in suo favore, la corte d'appello distingueva le somme erogate a titolo risarcitorio ( capitale ed interessi) statuendone la restituzione, da quelle invece erogate a titolo di retribuzione fino alla stessa sentenza della cassazione , per le quali nessuna restituzione era dovuta anche se il datore di lavoro aveva rifiutato di ricevere la prestazione.

Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso al ricorso incidentale condizionato.

La causa era fissata per la decisione.

Il sostituto Procuratore Generale depositava conclusioni ai sensi dell'art. 23, co.8 bis, del d.l. n. 137/2020, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Con esse concludeva per il rigetto del ricorso originario ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.), con riferimento all'art. 140 CCNL Istituti di Vigilanza privata.RG. n. 23747/2019 Il ricorrente denuncia la mancata ottemperanza al principio enunciato dalla Corte di legittimità circa la valutazione della condotta del lavoratore sotto i due profili identificativi della fattispecie considerata dall'art. 140 CCNL, e quindi il profilo soggettivo ( coscienza e volontà della condotta) e profilo oggettivo ( totale distacco dal bene da vigilare).

In particolare lamenta la valutazione di abbandono del posto di lavoro in presenza di circostanze , affermate dal teste Caputo, quali la chiusura al pubblico della banca nella giornata del sabato, la chiusura a chiave della porta di ingresso, l'allontanamento solo di qualche metro e la durata dell'allontanamento assai circoscritta.

La doglianza risulta inammissibile, poiché rappresenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, una critica alla valutazione di merito svolta dal giudice.

Questa Corte ha chiarito che " È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" ( Cass.n. 8758/017- Cass.n.18721/2018 Peraltro la censura è ulteriormente infondata in quanto la asserita violazione dell'Art. 140 CCNL ( non allegato), non si ravvisa trattandosi di disposizione che enuncia l'abbandono del posto di lavoro solo quale ipotesi esemplificativa e non tassativa delle cause che determinano il licenziamento per giusta causa . 2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto quale l'art. 2119 c.c. per non aver, la corte di appello, fatto corretta applicazione dei principi in tema di proporzionalità tra sanzione e condotta.

Precisa il ricorrente che la Corte si è limitata a considerare di "indubbio rilievo disciplinare" la circostanza del mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile e che la stessa risultava maggiormente grave in ragione dei precedenti disciplinari., mentre avrebbe dovuto indagare ( e qui la carenza denunciata), su ulteriori imprescindibili elementi quali l'intensità dell'elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, le precedenti modalità di attuazione del rapporto, la durata dello stesso, la RG. n. 23747/2019 natura e tipologia del rapporto medesimo.

Tali carenze evidenziano, a giudizio del ricorrente, violazione e non corretta applicazione dell'art. 2119 c.c.

Anche in questo motivo si ravvisano censure dirette alla valutazione del giudice del merito, poiché si suggeriscono elementi di giudizio ritenuti carenti nella determinazione della corte territoriale, così invocando una differente valutazione estranea a questa sede processuale.

Deve peraltro essere ritenuto irrilevante il profilo di censura inerente la distinzione tra servizio semplice e servizio antirapina ( ai fini del diverso utilizzo del giubbotto), in quanto non è contestata la sola circostanza che alle ore 9,45, il ricorrente non indossasse l'indumento ma anche che non ne avesse proprio la disponibilità ( con l'aggravante dalle precedenti specifiche contestazioni disciplinari).

Il motivo è pertanto inammissibile. 3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) per mancato rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità nella sentenza dispositiva del rinvio.

Lamenta il ricorrente la mancata indagine,( coerentemente al disposto della sentenza di rinvio), circa l'intensità dell'inadempimento degli obblighi di sorveglianza e neppure la coscienza e volontà della condotta di abbandono.

Anche tale doglianza è diretta a contrastare la concreta valutazione svolta dal giudice del merito.

Peraltro la Corte territoriale ha spiegato il fondamento della sua decisione basato sulla assenza di prova che la porta di accesso alla banca fosse stata chiusa, che fosse stato messo in sicurezza il bene in vigilanza prima dell'allontanamento, e che il ricorrente potesse comunque avere il controllo dell'ingresso della banca alla distanza a cui era collocato ( all'interno di un locale).

Tali circostanze sono state valutate dal giudice, con giudizio incensurabile in questa sede, come idonee a inverare , con necessario giudizio ex ante, l'ipotesi di una condotta concretamente idonea a rappresentare l'interruzione del servizio cui il dipendente era tenuto.

Il motivo è pertanto inammissibile . 4) Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art.5 I.n. 604/66 e art. 115 c.p.c, (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per non , RG. n. 23747/2019 aver fatto, il giudice di appello, buon governo degli oneri probatori e di valutazione della prova in giudizio.

Come già in molte occasioni affermato "1"esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

La valutazione richiesta non puo' neppure trovare sponda sul versante dell'esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione".

L'assenza di precise RG. n. 23747/2019 indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.

Il ricorso principale è pertanto infondato.

Ricorso incidentale condizionato. 5)La società ha proposto ricorso incidentale condizionato alla ipotesi di accoglimento delle censure deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I.n. 300/70, ( Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) In particolare ha dedotto che, in caso di ritenuta legittimità del licenziamento, accertata nel corso dei gradi del giudizio, fossero da considerarsi di natura risarcitoria tutti gli importi erogati al lavoratore e dunque fossero tutti ripetibili. 6) Con seconda censura la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, in punto di spese liquidate.

Entrambe le censure, proposte in via condizionata, sono da ritenersi assorbite dal rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.250,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 23747-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]., in 1631 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 546/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. n. 23747/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con la sentenza n 91/2019, in sede di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 9121/2018, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 22.11.2010; accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa diretta alla restituzione, con riferimento al decreto ingiuntivo precettato nell'aprile 2016, delle sole somme nette pagate ( a titolo di capitale ed accessori) a seguito del licenziamento, con riferimento al periodovnovembre al giugno 2015, e dichiarava irripetibili le ulteriori somme pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado, anche a titolo di spese di lite per i decreti ingiuntivi azionati nel corso del giudizio. La corte territoriale compensava per un terzo le spese di lite del primo grado ponendo la residua parte a carico del Petrucci, che condannava anche al pagamento delle spese sia del giudizio di appello che di quelle del giudizio di legittimità; compensava per un terzo le spese del giudizio di rinvio ponendo la residua parte a carico del Petrucci. La corte fiorentina aveva ritenuto che, in considerazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità, la condotta del lavoratore fosse da qualificarsi quale "abbandono del posto di lavoro" in quanto l'allontanamento dalla postazione di servizio in mancanza di preventivo avviso della centrale operativa e con modalità che non consentivano il controllo dell'ingresso della banca, rappresentavano una illegittima interruzione del servizio di sorveglianza cui il lavoratore era preposto. La Corte riteneva pure fondata la seconda contestazione relativa alla mancata disponibilità ed utilizzazione del giubbotto antiproiettile, (non soltanto non indossato ma anche dimenticato a casa e solo recuperato nel prosieguo della giornata), anche aggravata da specifica recidiva plurima (erano intervenute precedenti contestazioni sul mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile). • RG. n. 23747/2019 Entrambe le contestazioni erano ritenute dal giudice del gravame lesive del vincolo fiduciario e dunque idonee a costituire giusta causa di licenziamento, intanto perché l'abbandono del posto di lavoro è causa di licenziamento espressamente prevista dall'art. 140 CCNL applicabile, ma anche in ragione della particolare intensità dell'elemento soggettivo distintivo della condotta in piu' occasioni già contestata al dipendente. Quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza poi cassata, dispositiva della reintegrazione del dipendente e del pagamento del danno in suo favore, la corte d'appello distingueva le somme erogate a titolo risarcitorio ( capitale ed interessi) statuendone la restituzione, da quelle invece erogate a titolo di retribuzione fino alla stessa sentenza della cassazione , per le quali nessuna restituzione era dovuta anche se il datore di lavoro aveva rifiutato di ricevere la prestazione. Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso al ricorso incidentale condizionato. La causa era fissata per la decisione. Il sostituto Procuratore Generale depositava conclusioni ai sensi dell'art. 23, co.8 bis, del d.l. n. 137/2020, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 176/2020. Con esse concludeva per il rigetto del ricorso originario ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.), con riferimento all'art. 140 CCNL Istituti di Vigilanza privata.RG. n. 23747/2019 Il ricorrente denuncia la mancata ottemperanza al principio enunciato dalla Corte di legittimità circa la valutazione della condotta del lavoratore sotto i due profili identificativi della fattispecie considerata dall'art. 140 CCNL, e quindi il profilo soggettivo ( coscienza e volontà della condotta) e profilo oggettivo ( totale distacco dal bene da vigilare). In particolare lamenta la valutazione di abbandono del posto di lavoro in presenza di circostanze , affermate dal teste Caputo, quali la chiusura al pubblico della banca nella giornata del sabato, la chiusura a chiave della porta di ingresso, l'allontanamento solo di qualche metro e la durata dell'allontanamento assai circoscritta. La doglianza risulta inammissibile, poiché rappresenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, una critica alla valutazione di merito svolta dal giudice. Questa Corte ha chiarito che " È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" ( Cass.n. 8758/017- Cass.n.18721/2018 Peraltro la censura è ulteriormente infondata in quanto la asserita violazione dell'Art. 140 CCNL ( non allegato), non si ravvisa trattandosi di disposizione che enuncia l'abbandono del posto di lavoro solo quale ipotesi esemplificativa e non tassativa delle cause che determinano il licenziamento per giusta causa . 2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto quale l'art. 2119 c.c. per non aver, la corte di appello, fatto corretta applicazione dei principi in tema di proporzionalità tra sanzione e condotta. Precisa il ricorrente che la Corte si è limitata a considerare di "indubbio rilievo disciplinare" la circostanza del mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile e che la stessa risultava maggiormente grave in ragione dei precedenti disciplinari., mentre avrebbe dovuto indagare ( e qui la carenza denunciata), su ulteriori imprescindibili elementi quali l'intensità dell'elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, le precedenti modalità di attuazione del rapporto, la durata dello stesso, la RG. n. 23747/2019 natura e tipologia del rapporto medesimo. Tali carenze evidenziano, a giudizio del ricorrente, violazione e non corretta applicazione dell'art. 2119 c.c. Anche in questo motivo si ravvisano censure dirette alla valutazione del giudice del merito, poiché si suggeriscono elementi di giudizio ritenuti carenti nella determinazione della corte territoriale, così invocando una differente valutazione estranea a questa sede processuale. Deve peraltro essere ritenuto irrilevante il profilo di censura inerente la distinzione tra servizio semplice e servizio antirapina ( ai fini del diverso utilizzo del giubbotto), in quanto non è contestata la sola circostanza che alle ore 9,45, il ricorrente non indossasse l'indumento ma anche che non ne avesse proprio la disponibilità ( con l'aggravante dalle precedenti specifiche contestazioni disciplinari). Il motivo è pertanto inammissibile. 3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) per mancato rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità nella sentenza dispositiva del rinvio. Lamenta il ricorrente la mancata indagine,( coerentemente al disposto della sentenza di rinvio), circa l'intensità dell'inadempimento degli obblighi di sorveglianza e neppure la coscienza e volontà della condotta di abbandono. Anche tale doglianza è diretta a contrastare la concreta valutazione svolta dal giudice del merito. Peraltro la Corte territoriale ha spiegato il fondamento della sua decisione basato sulla assenza di prova che la porta di accesso alla banca fosse stata chiusa, che fosse stato messo in sicurezza il bene in vigilanza prima dell'allontanamento, e che il ricorrente potesse comunque avere il controllo dell'ingresso della banca alla distanza a cui era collocato ( all'interno di un locale). Tali circostanze sono state valutate dal giudice, con giudizio incensurabile in questa sede, come idonee a inverare , con necessario giudizio ex ante, l'ipotesi di una condotta concretamente idonea a rappresentare l'interruzione del servizio cui il dipendente era tenuto. Il motivo è pertanto inammissibile . 4) Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art.5 I.n. 604/66 e art. 115 c.p.c, (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per non , RG. n. 23747/2019 aver fatto, il giudice di appello, buon governo degli oneri probatori e di valutazione della prova in giudizio. Come già in molte occasioni affermato "1"esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). La valutazione richiesta non puo' neppure trovare sponda sul versante dell'esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". L'assenza di precise RG. n. 23747/2019 indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura. Il ricorso principale è pertanto infondato. Ricorso incidentale condizionato. 5)La società ha proposto ricorso incidentale condizionato alla ipotesi di accoglimento delle censure deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I.n. 300/70, ( Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) In particolare ha dedotto che, in caso di ritenuta legittimità del licenziamento, accertata nel corso dei gradi del giudizio, fossero da considerarsi di natura risarcitoria tutti gli importi erogati al lavoratore e dunque fossero tutti ripetibili. 6) Con seconda censura la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, in punto di spese liquidate. Entrambe le censure, proposte in via condizionata, sono da ritenersi assorbite dal rigetto del ricorso principale. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.250,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificat