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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1978

Cassazione n. 46243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni non mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) ed in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, a stregua della quale non emerge alcun elemento positivamente apprezzabile e tenuto conto che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari in plurime occasioni non mostrando alcuna resipiscenza in ordine alla propria condotta né alcun atteggiamento collaborativo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/