CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 648- 707 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 30 maggio 2016. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GRAVINA Antonio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata derubricazione del contestato delitto di ricettazione in quello di furto non risulta inammissibile in presenza di adeguata motivazione che evidenzia come non vi fossero elementi concreti riferiti dall'imputato che permettessero di ascrivere a costui la commissione del reato presupposto, 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta inammissibile in conseguenza di una motivazione adeguata e congrua che valorizza i precedenti penali plurimi e l'abituale commercializzazione di pezzi di moto rubate. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d iso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il