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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 438/1991

ECLI:IT:COST:1991:438
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio staccato di Udine, con la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente tenore: nonostante l'emanazione della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1989, n. 36, "rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate".

Secondo la ricorrente - al di là di qualsiasi questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del 1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, con analoghi provvedimenti regionali - la direttiva interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l'effetto di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto amministrativo statale, di una legge regionale.

Come tale, l'atto impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli artt. 4, 5 e 6 dello [OSCURATO:PERSONA] speciale per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA], dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati;

b) l'art. 8 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto analogo effetto si produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che ogni legge regionale sia munita della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l'atto impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare la legge regionale e di farla osservare.

2. - Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con il ricorso indicato in epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], Ufficio staccato di Udine, ha affermato che "anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e di sviluppo' ( ..) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate".

Poiché, a suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia ripristinata l'integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio [OSCURATO:PERSONA] e sia, pertanto, annullato l'atto impugnato.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha pronunziato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 36 del 1989, viene meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali.

La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel mantenere ferme l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate "nonostante l'emanazione della Legge regionale 36/89", avrebbe prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge con conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella dipendenti.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge n. 36 del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa, dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle competenze regionali.

Il conflitto di attribuzione in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse della Regione ricorrente.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del [OSCURATO:PERSONA], Ufficio staccato di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio staccato di Udine, con la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente tenore: nonostante l'emanazione della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1989, n. 36, "rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate". Secondo la ricorrente - al di là di qualsiasi questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del 1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, con analoghi provvedimenti regionali - la direttiva interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l'effetto di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto amministrativo statale, di una legge regionale. Come tale, l'atto impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli artt. 4, 5 e 6 dello [OSCURATO:PERSONA] speciale per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA], dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati; b) l'art. 8 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto analogo effetto si produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che ogni legge regionale sia munita della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l'atto impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare la legge regionale e di farla osservare. 2. - Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri. 1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con il ricorso indicato in epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], Ufficio staccato di Udine, ha affermato che "anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e di sviluppo' ( ..) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate". Poiché, a suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia ripristinata l'integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio [OSCURATO:PERSONA] e sia, pertanto, annullato l'atto impugnato. 2. - Il ricorso è inammissibile. Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha pronunziato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 36 del 1989, viene meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali. La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel mantenere ferme l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate "nonostante l'emanazione della Legge regionale 36/89", avrebbe prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge con conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella dipendenti. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge n. 36 del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa, dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle competenze regionali. Il conflitto di attribuzione in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse della Regione ricorrente. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del [OSCURATO:PERSONA], Ufficio staccato di Udine. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991. Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]