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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 07690/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il 2 0 / 0 4 /19 78 avverso lasentenza del 02 / 0 7 / 202 5 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale Paolo A. M. Fiore che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTOE DIRITTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2025 , la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 12giugno 2024, con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di ottomesi di reclusione ed euro 70 di multa perché r itenuto responsabile del reato di cui all’art. 633 cod. pen. (occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’A.L.E.R. di Milano, aggravata ai sensi dell’art. 635 cod. pen.).

2. Propone ricorso l’imputato tramite i l difensor e di fiducia sulla base di duemotivi.

Con il primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’ipotesi concorsuale nel reato permanente, sul presupposto che l’occupazione abusiva da parte del [OSCURATO:PERSONA] si era protratta per soli due mesi, proseguendo poi con la moglie e i figli, a causa di circostanze sopravvenute(stato di detenzione, divorzio dal coniuge , perdita della potestà genitoriale).

Con il secondo motivo si sostiene che il breve periodo di occupazione avrebbe dovuto determinare una pronuncia exart. 131-bis cod. pen. attesa la tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi di censure già sottopost e al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

La corte territoriale ha evidenziato , in termini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, le ragioni in base alle quali, nonostante il breve periodo di occupazione abusiva dell’immobile da parte dell’imputato, il fatto non p ossa essere ritenuto di particolare tenuità (la sottrazione della disponibilità al legittimo occupante, i danni alla porta d’ingresso, l’azione delittuosa che aveva consentito alla moglie e ad altri cinque familiari di occupare stabilmente l’appartamento, l’iniziativa delittuosa riconducibilein via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA], l’irrilevanza della permanenza di due mesi nell’alloggio a fronte delle conseguenze che l’ingresso abusivo aveva determinato).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il 2 0 / 0 4 /19 78 avverso lasentenza del 02 / 0 7 / 202 5 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale Paolo A. M. Fiore che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTOE DIRITTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2025 , la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 12giugno 2024, con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di ottomesi di reclusione ed euro 70 di multa perché r itenuto responsabile del reato di cui all’art. 633 cod. pen. (occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’A.L.E.R. di Milano, aggravata ai sensi dell’art. 635 cod. pen.). 2. Propone ricorso l’imputato tramite i l difensor e di fiducia sulla base di duemotivi. Con il primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’ipotesi concorsuale nel reato permanente, sul presupposto che l’occupazione abusiva da parte del [OSCURATO:PERSONA] si era protratta per soli due mesi, proseguendo poi con la moglie e i figli, a causa di circostanze sopravvenute(stato di detenzione, divorzio dal coniuge , perdita della potestà genitoriale). Con il secondo motivo si sostiene che il breve periodo di occupazione avrebbe dovuto determinare una pronuncia exart. 131-bis cod. pen. attesa la tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi di censure già sottopost e al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. La corte territoriale ha evidenziato , in termini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, le ragioni in base alle quali, nonostante il breve periodo di occupazione abusiva dell’immobile da parte dell’imputato, il fatto non p ossa essere ritenuto di particolare tenuità (la sottrazione della disponibilità al legittimo occupante, i danni alla porta d’ingresso, l’azione delittuosa che aveva consentito alla moglie e ad altri cinque familiari di occupare stabilmente l’appartamento, l’iniziativa delittuosa riconducibilein via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA], l’irrilevanza della permanenza di due mesi nell’alloggio a fronte delle conseguenze che l’ingresso abusivo aveva determinato). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A
Sentenza Cassazione n. 07690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris