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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 29363/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]Asta, condannato per il reato di cui agli artt. 56,110, 624 bis, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso il 4 febbraio 2012 con la recidiva reiterata, specifica, successiva ad esecuzione pena.

Il Tribunale aveva condannato D'Asta alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 70 di multa.

A tale pena era pervenuto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 210 di multa e riducendo detta pena di 2/3 per il tentativo.

La Corte di Appello aveva rilevato che, pur essendo stato operato il bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen con la sola recidiva e non anche con le aggravanti, tuttavia il primo giudice aveva determinato la pena con riferimento all'ipotesi base di cui all'art. 624 bis, comma 1, cod. pen. e, dunque, non computando alcun aumento per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. che erano state ricomprese, sia pure implicitamente, nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante ravvisata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto inosservanza, erronea applicazione della legge penale ed in specie dell'art. 69 comma 3 cod. pen.

Lamenta il ricorrente che la pena calcolata dal primo giudice e confermata dalla Corte di Appello sarebbe illegale, per violazione del limite edittale minimo nell'indicazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, partito erroneamente dalla pena minima edittale di anni tre di reclusione prevista per il furto aggravato di cui all'art. 624 bis comma 3 cod. pen. nella formulazione in vigore al momento del fatto, e non già, come avrebbe dovuto, dalla pena base prevista per l'ipotesi non aggravata di cui all'art. 624 bis comma 1 cod. pen. da individuarsi in anni uno di reclusione,

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato il motivo dedotto. 4.1.Si deve innanzitutto premettere che il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 comma 2 della legge 26 marzo 2001 n. 128, ha subito nel tempo, quanto al trattamento sanzionatorio, interventi di modifica per effetto, dapprima, della legge 23 giugno 2017 n. 103 e, successivamente, per effetto della legge 26 aprile 2019 n. 36.

In particolare il delitto su indicato era punito nella prima formulazione in vigore all'epoca dei fatti per cui si procede (4 febbraio 2012) nell'ipotesi base di cui al primo comma con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e con la pena della multa da euro 309 a euro 1032 e nell'ipotesi aggravata da una o più delle circostanze aggravanti previste dal primo comma dell'art. 625 cod. pen. con la pena della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da euro 206 a euro 1549.

4.2. La Corte di legittimità ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale «ab origine» quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali e che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez.

U., 31 marzo 2022, Savini, informazione provvisoria).

In tal senso si è anche affermato che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di merito riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale (sez. 2 , n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).

4.3. Nel caso in esame la pena determinata dal giudice non può ritenersi illegale, in quanto è stata calcolata entro la cornice edittale prevista per la fattispecie di reato.

Come la stessa Corte di Appello ha osservato nel rigettare la doglianza relativa al mancato bilanciamento della circostanza attenuante ravvisata con le circostanze aggravanti, il primo giudice nella determinazione della pena è comunque partito da una pena base rientrante nella forbice edittale da 1 a 6 anni di reclusione e da 309 a 1032 euro di multa in allora prevista per l'ipotesi non aggravata del furto in abitazione ed in tal modo ha implicitamente fatto rientrare nel giudizio di bilanciamento anche le circostanze aggravanti.

La pena base, dunque, è stata individuata dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e, non essendo stato travalicato il massirrg edittale, non può dirsi illegale.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]Asta, condannato per il reato di cui agli artt. 56,110, 624 bis, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso il 4 febbraio 2012 con la recidiva reiterata, specifica, successiva ad esecuzione pena. Il Tribunale aveva condannato D'Asta alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 70 di multa. A tale pena era pervenuto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 210 di multa e riducendo detta pena di 2/3 per il tentativo. La Corte di Appello aveva rilevato che, pur essendo stato operato il bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen con la sola recidiva e non anche con le aggravanti, tuttavia il primo giudice aveva determinato la pena con riferimento all'ipotesi base di cui all'art. 624 bis, comma 1, cod. pen. e, dunque, non computando alcun aumento per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. che erano state ricomprese, sia pure implicitamente, nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante ravvisata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto inosservanza, erronea applicazione della legge penale ed in specie dell'art. 69 comma 3 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la pena calcolata dal primo giudice e confermata dalla Corte di Appello sarebbe illegale, per violazione del limite edittale minimo nell'indicazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, partito erroneamente dalla pena minima edittale di anni tre di reclusione prevista per il furto aggravato di cui all'art. 624 bis comma 3 cod. pen. nella formulazione in vigore al momento del fatto, e non già, come avrebbe dovuto, dalla pena base prevista per l'ipotesi non aggravata di cui all'art. 624 bis comma 1 cod. pen. da individuarsi in anni uno di reclusione, 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato il motivo dedotto. 4.1.Si deve innanzitutto premettere che il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 comma 2 della legge 26 marzo 2001 n. 128, ha subito nel tempo, quanto al trattamento sanzionatorio, interventi di modifica per effetto, dapprima, della legge 23 giugno 2017 n. 103 e, successivamente, per effetto della legge 26 aprile 2019 n. 36. In particolare il delitto su indicato era punito nella prima formulazione in vigore all'epoca dei fatti per cui si procede (4 febbraio 2012) nell'ipotesi base di cui al primo comma con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e con la pena della multa da euro 309 a euro 1032 e nell'ipotesi aggravata da una o più delle circostanze aggravanti previste dal primo comma dell'art. 625 cod. pen. con la pena della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da euro 206 a euro 1549. 4.2. La Corte di legittimità ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale «ab origine» quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali e che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez. U., 31 marzo 2022, Savini, informazione provvisoria). In tal senso si è anche affermato che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di merito riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale (sez. 2 , n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 4.3. Nel caso in esame la pena determinata dal giudice non può ritenersi illegale, in quanto è stata calcolata entro la cornice edittale prevista per la fattispecie di reato. Come la stessa Corte di Appello ha osservato nel rigettare la doglianza relativa al mancato bilanciamento della circostanza attenuante ravvisata con le circostanze aggravanti, il primo giudice nella determinazione della pena è comunque partito da una pena base rientrante nella forbice edittale da 1 a 6 anni di reclusione e da 309 a 1032 euro di multa in allora prevista per l'ipotesi non aggravata del furto in abitazione ed in tal modo ha implicitamente fatto rientrare nel giudizio di bilanciamento anche le circostanze aggravanti. La pena base, dunque, è stata individuata dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e, non essendo stato travalicato il massirrg edittale, non può dirsi illegale.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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