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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00740/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata dal 15/01/2019 in poi la misura dell’affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ritenendo che l’esperimento riabilitativo fosse fallito a partire dalla commissione della prima di due violazioni accertate a suo carico (allontanamento dal Comune di Napoli e frequentazioni con persone pregiudicate); [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perché si era limitata a recepire la segnalazione delle formali violazioni, senza valutare le giustificazioni addotte e la loro concreta incidenza sulle finalità di risocializzazione; che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1- bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 - 01).

Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata dal 15/01/2019 in poi la misura dell’affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ritenendo che l’esperimento riabilitativo fosse fallito a partire dalla commissione della prima di due violazioni accertate a suo carico (allontanamento dal Comune di Napoli e frequentazioni con persone pregiudicate); [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perché si era limitata a recepire la segnalazione delle formali violazioni, senza valutare le giustificazioni addotte e la loro concreta incidenza sulle finalità di risocializzazione; che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1- bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 - 01). Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 00740/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris