CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1246difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 427/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 548/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29882/2021Numero di raccolta generale 22098/20261. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza Ddait a pubblicazione 27/06/2026primo grado, ha respinto l’originaria opposizione proposta dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di addebito e correlatoavviso di accertamento, per un importo di € 10.114,18, aventead oggetto il recupero delle agevolazioni contributive godutedalla società ex art. 1 comma 118 L. 190/2014 in relazioneall’assunzione di una lavoratrice ([OSCURATO:PERSONA]), già dipendentefino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso una società collegata ([OSCURATO:SOCIETA])ed in presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidentievincibili dalla identità di sede legale, dalla medesima attivitàprevalente nelle due società, svolta per mezzo di affitto diazienda, e dalla parziale comunanza di soci e lavoratori.Il tribunale aveva accolto il ricorso ritenendo che non fosse stataviolata la disposizione di legge finalizzata alla promozione distabile occupazione, poiché la lavoratrice era stata assunta adistanza di oltre sei mesi dalla cessazione del precedenterapporto, le partecipazioni sociali erano comuni soltanto inminor parte, e non risultava un unico centro decisionale,escludendo forme di partecipazione sociale e di controllo ex art.2359 c.c. in considerazione del fatto che la ricorrente era statacostituita il 3/9/2015 quando la precedente società era già inliquidazione (dal 30/6/2015).La Corte territoriale ha accolto il gravame di INPS valorizzandola ratio dell’istituto, da leggersi unitamente al contesto dellenorme di settore, ivi compreso l’art. 31 del d.lgs. 150/2015, lacui argomentazione non costituisce domanda nuova ma meradifesa per una corretta esegesi della controversa pretesa disgravio contributivo ed avente ad oggetto “principi generali difruizione degli incentivi”; ha quindi evidenziato che il datoNumero registro generale 29882/2021soggettivo della compagine societaria delle due societàN umero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 22098/2026([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]), il dato oggettivo del complesso dDeait a pubblicazione 27/06/2026beni e rapporti contrattuali e tecnologici della prima società(trasmessi mediante affitto di azienda di beni e rapporti, inclusoil know-how posseduto da due lavoratori), ed il dato temporaledella costituzione della seconda società beneficiaria (costituita il27/8/2015) a distanza di pochi mesi dopo la liquidazione dellaprima (del 30/6/2015), convergessero nel coordinamento diintenti che priva di genuinità l’operazione imprenditoriale e neesclude la meritevolezza sotto il profilo contributivo.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA],affidandosi ad un motivo, illustrato da successive memorie, acui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’udienza camerale dell’11marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente, premesso che dalle visure delle duesocietà ([OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione dal 30/6/2015, HB srlscostituita il 27/8/2015) e dalle percentuali di composizionesocietaria (i due soci della seconda società, [OSCURATO:PERSONA] eBiagini Ulisse, ciascuno al 50%, erano stati soci di minoranzadella prima, al 30% il Fabbri e al 7,89% il Biagini) si evinceva laprova dell’indipendenza dei due assetti societari el’insussistenza di un unico comune riferimento datoriale edecisionale in relazione alla scelta di dismettere la prima societàe di licenziare la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], di seguito assuntanella seconda società (a tempo determinato il 7/9/15,stabilizzata il 31/12/2015), e considerato che in tal modo erastato realizzato un reale incremento occupazionale escludendoNumero registro generale 29882/2021continuità nel passaggio di attività da una azienda all’altraN, umero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 22098/2026impugna la sentenza di appello per il seguente unico motivo: Data pubblicazione 27/06/2026-in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 118 e ss. L.190/14, normativa erroneamente interpretata dalla Corte dimerito in ordine alla non spettanza dell’esonero ai datori dilavoro che abbiano assunto lavoratori che avevano già in essereun rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesiprecedenti l’entrata in vigore della legge con società controllateo collegate ex art. 2359 c.c., laddove si tratti di datori facentiparte, anche per interposta persona, dello stesso soggetto.Rileva la società ricorrente che non sono mai esistiti i legamidescritti dal citato art. 2359 c.c. per essere la [OSCURATO:SOCIETA] costituitadopo la messa in liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA], e che non v’eraidentità tra i soci di maggioranza capaci di determinare lavolontà di entrambi i soggetti societari; la ratio della norma èevitare che uno stesso datore di lavoro possa attuareun’operazione artificiosa, in forza della quale dispone illicenziamento di taluni dipendenti per poterli poi assumere daun’altra società avente i medesimi assetti proprietari,identificabile in presenza di un comune nucleo proprietario.Dubita la ricorrente che un unico socio di minoranza (FabbriMatteo, al 30%), comune ad entrambe le società, unitamenteai due soci di minoranza ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), possaaver dato vita ad un unico e continuativo progetto tra le duesocietà, allo scopo di fruire dei benefici contributivi legati allanuova assunzione; benvero, non c’era stata volontà diproseguire nell’attività tant’è che la prima società licenziò lalavoratrice e di seguito, per non disperdere i valori dell’impresa,i soci di minoranza decisero in seguito di creare una nuovasocietà. E ciò non è artificioso, lo sarebbe stato se fosse statoNumero registro generale 29882/2021voluto e aiutato dai soci di maggioranza. Occorre che vi sianoN umero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 22098/2026operazioni che attestino l’utilizzazione dei benefici per finalitDàat a pubblicazione 27/06/2026diverse da quelle per le quali essi furono concepiti; in sostanza,rileva la ricorrente la mancanza di qualsiasi intento elusivo o dipreordinazione nell’interruzione del rapporto di lavoro con laGentilini la cui assunzione, nove mesi dopo, realizzò un realeincremento occupazionale giustificandosi in tal modol’applicazione delle agevolazioni di legge in favore della [OSCURATO:SOCIETA]2. Nel controricorso l’INPS ritiene che l’affermazione di assettiproprietari sostanzialmente coincidenti implichi collegamento ocontrollo, non identica proprietà; il legislatore avrebbe, cioè,utilizzato un termine atecnico, che esprime controllo ecollegamento; segnala che la dipendente fu licenziata il 31/3/15e di seguito assunta a tempo determinato il 7/9/15, poitrasformato in indeterminato il 31/12/15.3. Il ricorso è infondato.4. L’agevolazione contributiva richiesta dalla società attiene alladisposizione normativa di cui all’art. 1 comma 118 della L.190/2014 che prevede, per un periodo massimo di trentaseimesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro che procedano a nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, conesclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavorodomestico, decorrenti dal 1/1/2015 con riferimento a contrattistipulati non oltre il 31/12/2015; la ratio legis è proclamatanell’esordio del testo normativo, “al fine di promuovere forme dioccupazione stabile”, e l’esonero spetta ai datori di lavoro inpresenza di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relativea lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupatia tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e “nonNumero registro generale 29882/2021spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative aN umero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 22098/2026lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, iDvait a pubblicazione 27/06/2026considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo2359 del codice civile o facenti capo, anche per interpostapersona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere uncontratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge”. Di seguito, ild.lgs. 150/2015, ha introdotto all’art. 31 la previsione di“principi generali di fruizione degli incentivi”, fra i quali, alla lett.d) è prescritto che, “gli incentivi non spettano con riferimento aquei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedentida parte di un datore di lavoro che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizzain somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapportodi collegamento o controllo”. La normativa illustra chiaramentei limiti applicativi di una disciplina introduttiva di benefici infavore di enti datoriali che realizzano l’obiettivo di promuovereforme di occupazione stabili, consentite nel bilanciamento trainteresse pubblico alla corretta corresponsione di contribuzioneprevidenziale e l’esigenza di soddisfare in breve tempo forme dioccupazione stabile per i lavoratori licenziati. L’ordinamento hapreveduto ipotesi di esclusione da queste forme di sgraviocontributivo, ove si manifestino ipotesi di aggiramento dellanormativa per i casi di non genuine nuove assunzioni che, difondo, non realizzino “occupazione stabile”, sia dal punto divista del lavoratore (laddove non abbia di fatto perso lo statooccupazionale di provenienza) sia dal punto di vista datoriale(laddove non vi sia stata una effettiva nuova assunzione).5. Correttamente l’impugnata sentenza ha valorizzato datiemergenti dal compiuto accertamento di fatto, di tipocronologico, soggettivo, gestionale, ricostruendo la dinaNummeircoa re gistro generale 29882/2021Numero sezionale 1246/2026dell’operazione compiuta dalla ricorrente società per assNeumreirron dei r,a ccolta generale 22098/2026al fine, l’immeritevole richiesta di beneficio contributivo. Data pubblicazione 27/06/20266. Passaggio qualificante decisivo è l’affermazione dellaesclusione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro inpresenza di assunzioni riferibili a società controllate o collegateo facenti capo, anche per interposta persona, allo stessosoggetto, tale intendendosi anche assetti proprietarisostanzialmente coincidenti, come nel caso concreto evincibiledalla medesima sede legale delle due società, dalla medesimaparziale comunanza di soci e lavoratori; e non v’è violazione dilegge nell’aver considerato elementi descrittivi di un più ampiocollegamento societario. Questa Corte ha di recente affermato(ord. n.15056/2025) che la condizione dell’assetto proprietariocoincidente è nozione più ampia di quella definita dall’art. 2359c.c.: “Si è, infatti, chiarito che mediante il richiamo al «rapportodi collegamento o controllo», la legge non intende riferirsisoltanto ai rapporti tipizzati dall'art. 2359 cod. civ. (in ultimo,Cass. nr. 2528 del 2025; Cass. n. 20504 del 2018). 3.3. Lacondizione ostativa individuata dalla norma di legge può,dunque, essere il risultato di un accertamento di merito cheesclude la novità del contesto aziendale da una serie di indici,tra questi anche le relazioni familiari (e perfino di amicizia) tra isoci delle due entità se finalizzate all’ideazione di operazionicoordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento daparte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da partedell’altra. 3.4. Come in più occasioni chiarito dalla Corte, lavalutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe«solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi masempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda,onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludNeurmee rola re gistro generale 29882/2021Numero sezionale 1246/2026ratio della disciplina incentivante, attraverso assunNzuiomenroi di era ccolta generale 22098/2026licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positivaDa,t a pubblicazione 27/06/2026e dunque, di novità, sul piano occupazionale» (Cass. n. 8786del 2024, punto 15). 3.5. Il beneficio, pertanto, non può esserericonosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni vanno ascrittia un unico centro decisionale (Cass., n. 9662 del 2019), con uncomune centro d'interessi, in grado di elaborare e gestirel'operazione in tutte le fasi in cui si articola”.7. Ed ancora, l’indagine svolta con accertamento di fatto, noncensurabile in sede di legittimità (ma non è dedotto un omessoesame di una circostanza decisiva che possa condurre ad undiverso risultato interpretativo) tende a verificare «se la vicendaconcreta presenti significativi elementi che denotano la“permanenza” della preesistente struttura aziendale (quella cheha cioè licenziato), con valutazione non atomistica deglielementi istruttori: le risultanze di causa devono, piuttosto,essere esaminate nella loro convergenza globale, ondeaccertare se i dati acquisiti, privi di significativa pregnanza,singolarmente presi, siano in grado di acquisirla, in termini diintento elusivo della normativa, ove valutati nella loro sintesi(così in motivazione Cass. nr. 17214 del 2023)» (ordinanza n.8786 del 2024, cit., punto 16 del Considerato)” (in tal senso,cfr. Cass. 2528/2025).8. A tali principi la Corte intende dare continuità. Nel caso inesame, la successione cronologica ravvicinata di episodirilevanti (licenziamento del 31/3/2015, messa in liquidazionedella società [OSCURATO:SOCIETA] del 31/6/2015, costituzione di nuovasocietà [OSCURATO:SOCIETA] del 27/8/2015, nuova assunzione della stessalavoratrice il 7/9/15, e sua stabilizzazione il 31/12/2015), laNumero registro generale 29882/2021compartecipazione paritaria dei due soci [OSCURATO:PERSONA] e BiaginNi umero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 22098/2026Ulisse al 50% nella [OSCURATO:SOCIETA], entrambi provenienti dalla HabanerDoat a pubblicazione 27/06/2026(al 30% il primo ed all’8,63% il secondo nell’ambito della societàpartecipante [OSCURATO:PERSONA] socia al 40% della [OSCURATO:SOCIETA]),l’identità dell’amministratore delle due società ([OSCURATO:PERSONA]),dati tutti riportati nell’impugnata sentenza (a pag. 2 e 4), sonostati considerati elementi descrittivi di assetti proprietarisostanzialmente coincidenti che, valutati unitamente a datioggettivi, produttivi-tecnologici e temporali, hanno deprivato digenuinità l’operazione imprenditoriale sì da rendere la ricorrentesocietà non meritevole di godere dello sgravio contributivo.9. Né, al fine dimostrativo contrario, si oppongono le doglianzedi parte, tese ad una ricostruzione interpretativa alternativapiuttosto che ad evidenziare il nucleo di una doluta violazione dilegge, schermo di una devoluzione a questa Corte di un nonconsentito riesame del merito. Secondo la giurisprudenza diquesta Corte (richiamata in ord. n. 14600/2025) «È onere dellaparte che intende valersi degli sgravi fornire la prova deipresupposti per la sussistenza del beneficio, poiché il diritto puòessere riconosciuto solo ave si accerti che in concreto sussistauna diversità oggettiva tra le due imprese essendo oneredell'impresa cessionaria dimostrare gli elementi di novitàintervenuti nella struttura, in presenza di significativi elementidi permanenza della preesistente struttura aziendale» (Cass.14/02/2020, n.383, relativa alla fruizione degli sgravi in favoredelle imprese che assumono personale licenziato a seguito diprocedura di mobilità, e giurisprudenza ivi citata).” Né risultacontestata una non corretta applicazione del regime di ripartodell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. L’unicità dell’assettoproprietario, basato sulle argomentazioni svolte dalla Corte dimerito, lasciano “fondatamente presumere la presenza di uncomune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuNaurmee role re gistro generale 29882/2021Numero sezionale 1246/2026operazioni coordinate sopra descritte, prevedenti arNtuimfiecroio dis rai ccolta generale 22098/2026licenziamenti dei dipendenti da un'azienda seguiti dDaat a pubblicazione 27/06/2026riassunzioni da parte dell'altra, ciò che comporta, appunto,anche la sussistenza di assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti agli effetti dell'art. 8 c. 4 bis L. n. 223/91 e 4 l.92/2012 e l'impossibilità di considerare i rapporti di lavoro comenuovi ai fini contributivi” (nel caso esaminato da ord. 14600 cit).10. A tutti i suesposti princìpi si è uniformata la Corte territorialenello svolgere l'indagine che la normativa di riferimento impone.I giudici territoriali hanno valorizzato elementi di collegamentodai quali, unitariamente considerati, hanno tratto il ragionevoleconvincimento di un’operazione preordinata all’elusione deldettato normativo. Ne consegue il rigetto del ricorso conconseguenti statuizioni sul regime delle spese processuali, aliquidarsi come in dispositivo, e sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate in € 2.500,00 oltreaccessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Roma, 11 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito