CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27949/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE Fiato avviso alle partik udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 9 ottobre 2024 il Tribunale di Caltagirone ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed C 5.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato contestato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I il Preside