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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 16887/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, in particolare quelli attinenti alla responsabilità penale, risulta decorso il termine di prescrizione del reato; ritenuto infatti che a fronte di una contestazione che colloca la vicenda, come descritta nel capo di imputazione, debba farsi decorrere il termine iniziale per calcolo del tempo necessario a produrre l'effetto estintivo del reato ex art. 157 e 161 cod. pen. dal 1 gennaio 2015; osservato che il contestato reato di tentata estorsione si prescrive in sei anni e otto mesi (dieci anni, corrispondenti alla pena edittale massima, ridotti di un terzo per il tentativo), da aumentarsi di un quarto ex art. 161 cod. pen., per i successivi eventi interruttivi, a otto anni e quattro mesi, tempo certamente decorso, all'attualità; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 7/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie e Esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che a fronte della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, in particolare quelli attinenti alla responsabilità penale, risulta decorso il termine di prescrizione del reato; ritenuto infatti che a fronte di una contestazione che colloca la vicenda, come descritta nel capo di imputazione, debba farsi decorrere il termine iniziale per calcolo del tempo necessario a produrre l'effetto estintivo del reato ex art. 157 e 161 cod. pen. dal 1 gennaio 2015; osservato che il contestato reato di tentata estorsione si prescrive in sei anni e otto mesi (dieci anni, corrispondenti alla pena edittale massima, ridotti di un terzo per il tentativo), da aumentarsi di un quarto ex art. 161 cod. pen., per i successivi eventi interruttivi, a otto anni e quattro mesi, tempo certamente decorso, all'attualità; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie e Esten
Sentenza Cassazione n. 16887/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris