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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12276/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI—éerte-e~"itererfte" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28225/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e prospettata una questione sulla qualificazione giuridica del reato fondata su questione di mero fatto.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ange o [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA];',1.;'71A.ERIA , Q 4 t e• ---- ---

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI—éerte-e~"itererfte" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28225/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e prospettata una questione sulla qualificazione giuridica del reato fondata su questione di mero fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ange o [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA];',1.;'71A.ERIA , Q 4 t e• ---- ---
Sentenza Cassazione n. 12276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris