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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 32017/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032032A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appell'o di Venezia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione pronunciata dal Tribunale di Treviso il 22/1/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13 bis e 16, comma 4 del D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 7 giugno 2023 si denuncia il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata acquisizione di una prova decisiva e in ordine all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondal:e in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, all'esistenza di precedenti penali e alla storia criminale dell'imputato, caratterizzata dalla commissione di reati contro il patrimonio e confermata all'atto del fermo, avvenuto in periodo di notte su di un'autovettura nella quale sono stati rinvenuti arnesi da scasso, elementi questi valorizzati anche per l'applicazione della recidiva correttamente riconosciuta dalla pluralità e continuità dei precedenti nel tempo, anche per evasione, significativi ai fini del giudizio di maggiore capacità criminalità dimostrata con la presente violazione, nulla rilevando la giustificazione fornita dal ricorrente, peraltro smentita dalle citate circostanze nelle quali è stato identificato il ricorrente (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata mancata acquisizione o, meglio, valutazione della documentazione relativa al percorso di disintossicazione effettuato dal ricorrente, del tutto irrilevante quanto alla sussistenza del reato e alle determinazioni da assumere per la quantificazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032032A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appell'o di Venezia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione pronunciata dal Tribunale di Treviso il 22/1/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13 bis e 16, comma 4 del D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 7 giugno 2023 si denuncia il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata acquisizione di una prova decisiva e in ordine all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondal:e in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, all'esistenza di precedenti penali e alla storia criminale dell'imputato, caratterizzata dalla commissione di reati contro il patrimonio e confermata all'atto del fermo, avvenuto in periodo di notte su di un'autovettura nella quale sono stati rinvenuti arnesi da scasso, elementi questi valorizzati anche per l'applicazione della recidiva correttamente riconosciuta dalla pluralità e continuità dei precedenti nel tempo, anche per evasione, significativi ai fini del giudizio di maggiore capacità criminalità dimostrata con la presente violazione, nulla rilevando la giustificazione fornita dal ricorrente, peraltro smentita dalle citate circostanze nelle quali è stato identificato il ricorrente (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata mancata acquisizione o, meglio, valutazione della documentazione relativa al percorso di disintossicazione effettuato dal ricorrente, del tutto irrilevante quanto alla sussistenza del reato e alle determinazioni da assumere per la quantificazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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