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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 25543/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28336/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so in proprio; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1543/2022 , depositata il 02/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letti gli atti; rilevato che il ricorso è stato notificato all’indirizzo digitale della Prefettura di Salerno,anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno; che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale è affetta da nullità, che può essere sanata con effetto ex tunc a seguito della costituzionein giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocaturagenerale, ovvero dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda dipropria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art.291cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (per tutte, Cass. n. 6025/2023); ritenuto pertanto che nel caso in esame, a fronte della mancanza di controricorso della Prefettura di Salerno, si rende necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato assegnando al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28336/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so in proprio; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1543/2022 , depositata il 02/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letti gli atti; rilevato che il ricorso è stato notificato all’indirizzo digitale della Prefettura di Salerno,anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno; che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale è affetta da nullità, che può essere sanata con effetto ex tunc a seguito della costituzionein giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocaturagenerale, ovvero dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda dipropria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art.291cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (per tutte, Cass. n. 6025/2023); ritenuto pertanto che nel caso in esame, a fronte della mancanza di controricorso della Prefettura di Salerno, si rende necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato assegnando al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Sentenza Cassazione n. 25543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris