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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02396/2023

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guente: C(9-e 23q G ORDINANZA sul ricorso 26915/2021 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della sua procuratrice speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma al Viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Antonio VALLEBONA, dal quale è rappresenta e difesa unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] STANCHI, Francesco PEDRONI, Michela MARTINI, [OSCURATO:PERSONA] DAFFRA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BARTALENA Giovanni, MASETTI Stefano e FULGERI Andrea, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Bruno COSSU e Savina BOMBOI, dai quali sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2021 della Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 22.4.2021, R.G. n. 242/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 638/2018, il Tribunale di Bologna, in accoglimento delle analoghe domande degli attori, tra i quali gli attuali controricorrenti, dichiarava l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. alla cessione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei rami di azienda TSS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Modis Italia s.r.I., già denominata IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da [OSCURATO:SOCIETA]. a Modis Italia s.r.I., già denominata IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., condannava la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al materiale ripristino dei rapporti di lavoro in questione, con inserimento dei ricorrenti nelle mansioni e nelle sedi precedenti alla cessione dei contratti; condannava ancora [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali, come liquidate e distratte in favore dei procuratori degli attori, dichiaratisi anticipatari.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna dichiarava cessata la materia del contendere quanto agli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. circa questo capo l'ordinanza di correzione depositata il 21.5.2021); respingeva l'appello che [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto contro la sentenza di primo grado quanto ai restanti appellati e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate e sempre con distrazione in favore dei difensori di quegli appellati; dichiarava, inoltre, sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva il primo motivo dell'appello di IBM, con il quale essa lamentava l'errata interpretazione dell'art. 2697 e dell'art. 1406 c.c., in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, all'art. 16 Carta di Nizza e agli artt. 2112 e 2558 c.c., dovendo nel caso di specie l'onere della prova essere individuato a carico dei lavoratori con le relative conseguenze, e non essendo stato tale onere da loro assolto nel caso di specie.

Respingeva anche il secondo motivo d'appello della società, con il quale quella lamentava l'omessa interpretazione dell'art. 1 della suddetta direttiva UE e l'errata interpretazione degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. e dell'art. 16 della Carta di Nizza, rilevando come l'interpretazione della norma nazionale dovesse essere operata sulla base dei principi della direttiva "madre" e della loro interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE non incentrati sugli interessi mutevoli del lavoratore e principalmente sul diritto di esso ad opporsi al trasferimento, ma sul contemperamento tra il principio generale di libertà di organizzazione d'impresa nel mercato europeo e l'esigenza di assicurare, nella circolazione, un'adeguata tutela del lavoratore, mentre il primo giudice era incorso in un corto-circuito logico interpretativo, richiamando un'interpretazione dell'art. 2112 c.c. in senso logico economico per poi ricadere in una lettura di tipo organizzativo-strutturale basato sull'art. 2555 c.c. estranea al contesto della Direttiva 2001/23, con correlata distorsione del requisito dell'autonomia da intendersi, secondo la giurisprudenza europea e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nell'idoneità a stare (o restare) sul mercato dopo la cessione e malgrado il trasferimento.

Infine, circa il terzo motivo, a mezzo del quale l'appellante si doleva dell'omessa ed errata valutazione delle produzioni documentali 2,0. atti, la Corte distrettuale, dopo ampio e puntuale esame di tale documentazione, escludeva che tali produzioni potessero dirsi dimostrative che i rami ceduti fossero caratterizzati da autonomia e preesistenza, oltre che da funzionalità all'esercizio dell'impresa, in quanto composti in via del tutto prevalente da forza lavoro in carenza di un apparato strutturale idoneo per la prestazione delle relative attività.

4. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. Gli intimati hanno resistito con unico controricorso.

6. Solo i controricorrenti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c denuncia: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e dell'art.1406 c.c., in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, 16 Carta di Nizza e degli artt. 2112 e 2558 c.c.".

Secondo l'impugnante, sarebbe del tutto errata la conclusione, cui era pervenuta la Corte territoriale circa l'onere della prova, a carico di chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, perché l'art. 2112 cit., interpretato alla luce degli art. 1 e 4 della Direttiva suddetta e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non faceva eccezione all'art. 1406 c.c.

2. Col secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia "Violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c., nonché dell'art. 16 della Carta di Nizza".

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, e dell'art. 2112 c.c.".4.

Si rileva che il primo motivo di ricorso è sostanzialmente riproduttivo del primo motivo d'appello, che la Corte distrettuale aveva respinto, ritenendo di <dare continuità alla propria giurisprudenza espressa con la sentenza che ha definito le cause riunite 940/18 e 946/18 R.G. avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto da IBM, l'onere probatorio dei requisiti di operatività dell'art. 2112 cod. civ. grava non già sui lavoratori che intendono contestare la cessione ma sulla parte cedente, la quale intenda avvalersi della disciplina stabilita da tale disposizione di legge.

A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito secondo modalità del tutto condivisibili che "incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500 del 8.3.2016 e Cass.n. 206 del 2004)" (Cassazione civile sez. lav., 31/05/2016, n. 11247)>.

4.1. Ritiene allora il Collegio che il primo motivo sia inammissibile, prima che infondato, perché difetta della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

4.2. In particolare, tale censura si fonda anzitutto su una parziale considerazione dei motivi dell'impugnata sentenza a riguardo (cfr. pag. 21 del ricorso), motivi sopra qui trascritti nella loro interezza, e, soprattutto, non tiene conto minimamente del dato che, a suffragio della soluzione adottata in punto di onere della prova, come si è visto, la Corte d'appello aveva richiamato (oltre a propri precedenti) plurime decisioni di legittimità.4.3.

Osservato, poi, che, anche più di recente, questa Corte ha ribadito l'orientamento, dato ormai per consolidato, secondo cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, onde grava sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (cfr. in tal senso § 10 di Cass. civ., sez. lav., ord. 10.12.2021, n. 39394; e § 5 di Cass. civ., sez. lav., sent. 19.11.2021, n. 35666, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme, già citate dalla Corte territoriale), la ricorrente si reputa esentata dal considerare detto indirizzo di legittimità, che neppure menziona.

5. Considerazioni in gran parte analoghe valgono per il secondo motivo.

5.1. Nello sviluppo di tale censura premette la ricorrente che nella motivazione della propria sentenza la Corte bolognese, <dopo ampio excursus della normativa europea sui trasferimenti d'azienda, nelle argomentazioni riassuntive inerenti i caratteri e i requisiti della fattispecie della cessione di ramo d'azienda, ha aderito all'interpretazione, condivisa dalla prevalente ma non unanime giurisprudenza italiana, secondo cui deve ravvisarsi "l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c. solo in costanza della cessione di un ramo d'azienda, che presenti contestualmente i requisiti della autonomia e preesistenza a nulla rilevando che l'art. 2112 c.c., a seguito della modifica da ultimo introdotta, non faccia più esplicito riferimento a quest'ultimo requisito ed anzi il dato letterale della norma suggerisca la possibilità per le parti di identificazione del ramo al momento della cessione, dovendosi operare ai fini valutativi e ricostruttivi dell'istituto sulla base di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma, anche tenuto conto della disciplina comunitaria e degli arresti della Corte di Giustizia.

Anche in ambito comunitario peraltro risultano immanenti i requisiti di autonomia e preesistenza secondo l'excursus sopra riportato sicché appare in essere una convergenza interpretativa interna e comunitaria in ordine alla indagine demandata al giudice per la valutazione della applicabilità della cessione del contratto in assenza di consenso de/lavoratore ex art. 2112 c.c.".>.

Deduce, ancora, l'impugnante che: <Ritiene la Corte d'Appello che non sarebbe condivisibile la diversa interpretazione, richiamata da [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui la disciplina sovranazionale richiede solo la continuità dell'attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l'applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d'azienda.

La conclusione della Corte d'Appello di Bologna è che nell'attuale contesto normativo "la verifica demandata al giudice verte sull'accertamento se la cessione sia stata rispettosa dei due presupposti (autonomia e preesistenza) dettati dalla legge in materia di cessione di ramo d'azienda; i quali intendono essi stessi realizzare un equilibrato contemporaneamente dei contrapposti interessi sostanziali; e dall'altra la praticabilità di progetti di esternalizzazione vantaggiosi per le imprese".>.

Secondo la ricorrente, allora, la Corte di merito dimostrerebbe "di fraintendere l'insegnamento della Corte di Giustizia Europea ritenendo che con la sentenza Amatori (CGE 6.3.2014, C - 458/12) la Corte di Giustizia avrebbe solo affermato che una norma interna può non prevedere il requisito della preesistenza, mentre sarebbe altrettanto conforme alla disciplina UE una legislazione che imponesse la verifica della sussistenza in fatto di tale requisito".

5.2. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie (cfr. in particolare pagg. 8-11 della sua decisione), l'ormai costante indirizzo di questa Corte Suprema, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, <Ai fini del trasferimento d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C - 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C - 664/2017)" (così Cass. civ., sez. lav., 4.8.2021, n. 22249; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi id., 5.7.2021, n. 18948; id., sez. lav., 19.11.2021, n. 35666; id., sez. lav., 10.12.2021, n. 39394 e n. 39414; id., sez. lav., 27.12.2021, n. 41569; id., sez. lav., 26.1.2022, n. 2272).

5.3. Neppure è vero, peraltro, quanto asserisce la ricorrente, e, cioè, che la Sezione Tributaria di questa Corte avrebbe espresso indirizzi in qualche modo dissonanti rispetto a quello di questa Sezione lavoro, che sarebbe la sola "che, con obiettivi diversi da quelli della Direttiva 23/2001 e della CGE, interpreta in senso restrittivo l'art. 2112 c.c." (cfr. pag. 47 del ricorso in esame).

Al contrario, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. 5 (ossia, la Sezione tributaria), 11.4.2022, n. 11678, ha seguito lo stesso orientamento, richiamando in tal senso sia precedenti di questa Sezione lavoro che precedenti della stessa Sezione tributaria (cfr. in proposito il §

2.1. della cit. ordinanza), salvo ovviamente declinare i medesimi principi sul terreno della specifica materia di pertinenza.6.

Pertanto, il cenno alla "non unanime giurisprudenza italiana", contenuto nelle premesse dell'esposizione della doglianza in esame, non è dato comprendere a cosa dovrebbe riferirsi, almeno per quel che riguarda la giurisprudenza nomofilattica da tempo attestata nei termini su visti e che, come emerge da taluni dei precedenti di cui sopra, non ha mancato di cassare le sentenze di merito orientatesi in senso difforme.

Occorre, infatti, notare che la Corte territoriale ha richiamato nel medesimo senso numerosi precedenti di questa Corte, compresi quelli che erano più recenti ovviamente all'atto della propria decisione (cfr. pag. 11 della stessa).

7. Il secondo motivo di ricorso, in definitiva, non diversamente dal primo motivo, si risolve in una mera riproposizione di rilievi già svolti nel secondo motivo dell'appello proposto alla Corte distrettuale; rilievi che quest'ultima ha attentamente e diffusamente già esaminato in relazione sia alla normativa comunitaria sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non solo con riferimento alla sentenza c.d.

Amatori (cfr. pagg. 4-8 della sua sentenza), per poi pervenire alla condivisione dei principi già da tempo formulati da questa Corte di cassazione.

8. Non è dato cogliere, inoltre, nel testo della pronuncia oggetto di ricorso il fraintendimento della ridetta sentenza Amatori che l'impugnante attribuisce alla Corte di merito.

Se l'osservazione, infatti, è da intendersi riferita a quanto scritto da quest'ultima a pag. 12 della sentenza, ivi detta Corte ha semplicemente riportato dei passi della motivazione di Cass. n. 17901/2014 (vale a dire, una delle prime decisioni espressive dell'indirizzo contestato dalla ricorrente), mostrando di condividere le relative osservazioni.

9. In definitiva, la censura in esame non contiene una critica sufficientemente motivata all'impugnata sentenza e, benché lungamente esposta, è piuttosto volta a porre in discussione, pur non dichiarandolo apertis verbis, il ridetto orientamento di legittimità, cui si era conformata la Corte territoriale.

9.1. Ma anche in questa chiave indiretta lo stesso motivo non coglie nel segno.

L'impugnante, infatti, riporta parte dei motivi della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez.

III, 13.6.2019, n. 664, in causa C- 664/17, per sostenere che in tale decisione, definita "recentissima", troverebbe conferma il quadro ricostruttivo e interpretativo dalla stessa ricorrente sostenuto (cfr. pagg. 48-49 del ricorso).

Sennonché in primo luogo per l'appunto nell'ambito di quella parte motivazionale di detta decisione, la Corte di Giustizia aveva confermato, per quello che qui interessa, che: "63 Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento. 64 Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena.

Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa".

In secondo luogo, come risulta dalle decisioni menzionate al precedente §

5.2. di questa ordinanza, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel frattempo, aveva già dato continuità al proprio consolidato indirizzo, ben tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo.

Esclusivamente, allora, per completezza di disamina, mette conto aggiungere che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, le conclusioni che nell'occasione aveva rassegnato l'Avvocato generale presso quella Corte (pure dalla stessa richiamate:cfr. pagg. 49-51 del ricorso) non appaiono "molto utili" nel caso che ci occupa e nella direzione da essa sostenuta, se non altro perché non risulta che la relativa proposta ivi formulata dallo stesso Avvocato generale sia stata esattamente recepita nella risposta fornita dalla Corte UE sulle specifiche questioni pregiudiziali alla stessa nell'occasione poste, che peraltro riguardavano una controversia in cui trovava applicazione la disciplina greca in subjecta materia.

9.4. In definitiva, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per essere a-specifico e, comunque, ai sensi dell'art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l'impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dello stesso motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata.

10. Infine, parimenti inammissibile, e sotto molteplici profili, è il terzo ed ultimo motivo di ricorso.

10.1. Esso attinge l'impugnata sentenza nella parte in cui si legge: "L'esame dei documenti come sopra compendiati non sorregge le ragioni dell'appellante.

Ed invero da questi, anche volendo dare per veridici i dati in essi riportati, emerge come i rami ceduti fossero composti in via esclusiva da lavoratori con una dotazione di computer già da tempo in utilizzo e privi di valore economico concreto tanto da non essere ascritti nelle poste attive, oltre che di alcune vetture in leasing, in carenza di altre sovrastrutture, con dati di bilancio del tutto deficitari ed in passivo, come per l'esecuzione dell'appalto concluso tra IBM e Modis fosse espressamente previsto l'utilizzo dell'infrastruttura della IBM per l'esecuzione, dato ulteriormente indicativo di come la Modis non fosse nel possesso di idonee strumentazioni per l'esecuzione dell'appalto.

Deve pertanto escludersi che le produzioni possano dirsi dimostrative che i rami ceduti fossero caratterizzati da autonomia e ii. preesistenza, oltre che da funzionalità all'esercizio dell'impresa in quanto composti in via del tutto preminente da forza lavoro in carenza di un apparato strutturale idoneo per la prestazione della relativa attività".

10.2. Come già accennato in narrativa, tali conclusioni della Corte a quo, sono state tratte all'esito di un'estesa e puntuale disamina dei documenti dei quali l'allora appellante lamentava l'omesso esame da parte del Tribunale con il terzo motivo d'appello (cfr. pagg. 12-14 della sua decisione).

11. Orbene, occorre anzitutto ribadire l'ormai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021 già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme).

12. Nel caso di specie la valutazione su vista, operata dalla Corte territoriale, sui presupposti fattuali in questione neppure, però, è posta in discussione dalla ricorrente sul piano motivazionale, nei limiti in cui tanto potrebbe essere, in ipotesi, ammissibile in base ai mezzi di cui al n. 4) o al n. 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c.

La ricorrente, piuttosto, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sul rilievo che: "L'ambito di indagine delineato dalla Sentenza per la configurabilità del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. non è in ogni caso conforme a quello indicato dalla giurisprudenza comunitaria nell'applicare gli artt. 1 e 4 della Direttiva 23/2001, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", facendosi, peraltro, esplicito rinvio a quanto sostenuto "nel secondo motivo di impugnazione".12.1.

Tale secondo motivo, però, è stato giudicato ex se inammissibile dal Collegio, oltre che infondato.

13. Inoltre, quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021 già cit.); il che, come già rilevato, nella specie non è avvenuto.

14. Infine, si deve dare conto che alla fine dell'esposizione dei motivi di ricorso l'impugnante ha chiesto a questa Corte di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni ritenute pregiudiziali ex art. 276 T.F.U.E.: "l.

Se la cessione di una parte di un'impresa ai sensi della direttiva 2001/23 CE presupponga che la parte di impresa ceduta sia dotata di un'autonomia funzionale tale da poter operare sul mercato come impresa autonoma senza la necessità di significative (o anche minime) integrazioni da parte dell'organizzazione del cessionario"; "2.

Se, ai sensi della direttiva 2001/23, la parte dell'impresa oggetto della cessione debba essere dotata, prima della cessione, di un'autonomia funzionale tale da poter svolgere autonomamente rispetto al resto dell'organizzazione del cedente, e quindi senza alcuna integrazione con altre parti dell'impresa cedente, il servizio o la funzione a cui è stata finalizzata prima della cessione".15.

Tuttavia, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (così Cass. civ., sez. un., 16.4.2021, n. 10107).

15.1. Nel caso che ci occupa, tutti i motivi di ricorso, anteposti alla formulazione delle questioni che si assumono pregiudiziali, sono stati ritenuti inammissibili, di talché, in conformità al principio di diritto testé richiamato, anche nella specie è da escludere la rilevanza in causa delle suddette questioni e la relativa richiesta della ricorrente circa le stesse è da disattendere.

16. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratosi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi e in C 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15°h, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei difensori dei controricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: C(9-e 23q G ORDINANZA sul ricorso 26915/2021 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della sua procuratrice speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma al Viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Antonio VALLEBONA, dal quale è rappresenta e difesa unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] STANCHI, Francesco PEDRONI, Michela MARTINI, [OSCURATO:PERSONA] DAFFRA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BARTALENA Giovanni, MASETTI Stefano e FULGERI Andrea, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Bruno COSSU e Savina BOMBOI, dai quali sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2021 della Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 22.4.2021, R.G. n. 242/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 638/2018, il Tribunale di Bologna, in accoglimento delle analoghe domande degli attori, tra i quali gli attuali controricorrenti, dichiarava l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. alla cessione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei rami di azienda TSS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Modis Italia s.r.I., già denominata IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da [OSCURATO:SOCIETA]. a Modis Italia s.r.I., già denominata IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., condannava la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al materiale ripristino dei rapporti di lavoro in questione, con inserimento dei ricorrenti nelle mansioni e nelle sedi precedenti alla cessione dei contratti; condannava ancora [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali, come liquidate e distratte in favore dei procuratori degli attori, dichiaratisi anticipatari. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna dichiarava cessata la materia del contendere quanto agli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. circa questo capo l'ordinanza di correzione depositata il 21.5.2021); respingeva l'appello che [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto contro la sentenza di primo grado quanto ai restanti appellati e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate e sempre con distrazione in favore dei difensori di quegli appellati; dichiarava, inoltre, sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva il primo motivo dell'appello di IBM, con il quale essa lamentava l'errata interpretazione dell'art. 2697 e dell'art. 1406 c.c., in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, all'art. 16 Carta di Nizza e agli artt. 2112 e 2558 c.c., dovendo nel caso di specie l'onere della prova essere individuato a carico dei lavoratori con le relative conseguenze, e non essendo stato tale onere da loro assolto nel caso di specie. Respingeva anche il secondo motivo d'appello della società, con il quale quella lamentava l'omessa interpretazione dell'art. 1 della suddetta direttiva UE e l'errata interpretazione degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. e dell'art. 16 della Carta di Nizza, rilevando come l'interpretazione della norma nazionale dovesse essere operata sulla base dei principi della direttiva "madre" e della loro interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE non incentrati sugli interessi mutevoli del lavoratore e principalmente sul diritto di esso ad opporsi al trasferimento, ma sul contemperamento tra il principio generale di libertà di organizzazione d'impresa nel mercato europeo e l'esigenza di assicurare, nella circolazione, un'adeguata tutela del lavoratore, mentre il primo giudice era incorso in un corto-circuito logico interpretativo, richiamando un'interpretazione dell'art. 2112 c.c. in senso logico economico per poi ricadere in una lettura di tipo organizzativo-strutturale basato sull'art. 2555 c.c. estranea al contesto della Direttiva 2001/23, con correlata distorsione del requisito dell'autonomia da intendersi, secondo la giurisprudenza europea e al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nell'idoneità a stare (o restare) sul mercato dopo la cessione e malgrado il trasferimento. Infine, circa il terzo motivo, a mezzo del quale l'appellante si doleva dell'omessa ed errata valutazione delle produzioni documentali 2,0. atti, la Corte distrettuale, dopo ampio e puntuale esame di tale documentazione, escludeva che tali produzioni potessero dirsi dimostrative che i rami ceduti fossero caratterizzati da autonomia e preesistenza, oltre che da funzionalità all'esercizio dell'impresa, in quanto composti in via del tutto prevalente da forza lavoro in carenza di un apparato strutturale idoneo per la prestazione delle relative attività. 4. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Gli intimati hanno resistito con unico controricorso. 6. Solo i controricorrenti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c denuncia: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e dell'art.1406 c.c., in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, 16 Carta di Nizza e degli artt. 2112 e 2558 c.c.". Secondo l'impugnante, sarebbe del tutto errata la conclusione, cui era pervenuta la Corte territoriale circa l'onere della prova, a carico di chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, perché l'art. 2112 cit., interpretato alla luce degli art. 1 e 4 della Direttiva suddetta e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non faceva eccezione all'art. 1406 c.c. 2. Col secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia "Violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c., nonché dell'art. 16 della Carta di Nizza". 3. Con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 4 della direttiva UE 2001/23/CE, e dell'art. 2112 c.c.".4. Si rileva che il primo motivo di ricorso è sostanzialmente riproduttivo del primo motivo d'appello, che la Corte distrettuale aveva respinto, ritenendo di <dare continuità alla propria giurisprudenza espressa con la sentenza che ha definito le cause riunite 940/18 e 946/18 R.G. avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto da IBM, l'onere probatorio dei requisiti di operatività dell'art. 2112 cod. civ. grava non già sui lavoratori che intendono contestare la cessione ma sulla parte cedente, la quale intenda avvalersi della disciplina stabilita da tale disposizione di legge. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito secondo modalità del tutto condivisibili che "incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500 del 8.3.2016 e Cass.n. 206 del 2004)" (Cassazione civile sez. lav., 31/05/2016, n. 11247)>. 4.1. Ritiene allora il Collegio che il primo motivo sia inammissibile, prima che infondato, perché difetta della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 4.2. In particolare, tale censura si fonda anzitutto su una parziale considerazione dei motivi dell'impugnata sentenza a riguardo (cfr. pag. 21 del ricorso), motivi sopra qui trascritti nella loro interezza, e, soprattutto, non tiene conto minimamente del dato che, a suffragio della soluzione adottata in punto di onere della prova, come si è visto, la Corte d'appello aveva richiamato (oltre a propri precedenti) plurime decisioni di legittimità.4.3. Osservato, poi, che, anche più di recente, questa Corte ha ribadito l'orientamento, dato ormai per consolidato, secondo cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività, onde grava sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (cfr. in tal senso § 10 di Cass. civ., sez. lav., ord. 10.12.2021, n. 39394; e § 5 di Cass. civ., sez. lav., sent. 19.11.2021, n. 35666, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme, già citate dalla Corte territoriale), la ricorrente si reputa esentata dal considerare detto indirizzo di legittimità, che neppure menziona. 5. Considerazioni in gran parte analoghe valgono per il secondo motivo. 5.1. Nello sviluppo di tale censura premette la ricorrente che nella motivazione della propria sentenza la Corte bolognese, <dopo ampio excursus della normativa europea sui trasferimenti d'azienda, nelle argomentazioni riassuntive inerenti i caratteri e i requisiti della fattispecie della cessione di ramo d'azienda, ha aderito all'interpretazione, condivisa dalla prevalente ma non unanime giurisprudenza italiana, secondo cui deve ravvisarsi "l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c. solo in costanza della cessione di un ramo d'azienda, che presenti contestualmente i requisiti della autonomia e preesistenza a nulla rilevando che l'art. 2112 c.c., a seguito della modifica da ultimo introdotta, non faccia più esplicito riferimento a quest'ultimo requisito ed anzi il dato letterale della norma suggerisca la possibilità per le parti di identificazione del ramo al momento della cessione, dovendosi operare ai fini valutativi e ricostruttivi dell'istituto sulla base di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma, anche tenuto conto della disciplina comunitaria e degli arresti della Corte di Giustizia. Anche in ambito comunitario peraltro risultano immanenti i requisiti di autonomia e preesistenza secondo l'excursus sopra riportato sicché appare in essere una convergenza interpretativa interna e comunitaria in ordine alla indagine demandata al giudice per la valutazione della applicabilità della cessione del contratto in assenza di consenso de/lavoratore ex art. 2112 c.c.".>. Deduce, ancora, l'impugnante che: <Ritiene la Corte d'Appello che non sarebbe condivisibile la diversa interpretazione, richiamata da [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui la disciplina sovranazionale richiede solo la continuità dell'attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l'applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d'azienda. La conclusione della Corte d'Appello di Bologna è che nell'attuale contesto normativo "la verifica demandata al giudice verte sull'accertamento se la cessione sia stata rispettosa dei due presupposti (autonomia e preesistenza) dettati dalla legge in materia di cessione di ramo d'azienda; i quali intendono essi stessi realizzare un equilibrato contemporaneamente dei contrapposti interessi sostanziali; e dall'altra la praticabilità di progetti di esternalizzazione vantaggiosi per le imprese".>. Secondo la ricorrente, allora, la Corte di merito dimostrerebbe "di fraintendere l'insegnamento della Corte di Giustizia Europea ritenendo che con la sentenza Amatori (CGE 6.3.2014, C - 458/12) la Corte di Giustizia avrebbe solo affermato che una norma interna può non prevedere il requisito della preesistenza, mentre sarebbe altrettanto conforme alla disciplina UE una legislazione che imponesse la verifica della sussistenza in fatto di tale requisito". 5.2. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie (cfr. in particolare pagg. 8-11 della sua decisione), l'ormai costante indirizzo di questa Corte Suprema, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, <Ai fini del trasferimento d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C - 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C - 664/2017)" (così Cass. civ., sez. lav., 4.8.2021, n. 22249; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi id., 5.7.2021, n. 18948; id., sez. lav., 19.11.2021, n. 35666; id., sez. lav., 10.12.2021, n. 39394 e n. 39414; id., sez. lav., 27.12.2021, n. 41569; id., sez. lav., 26.1.2022, n. 2272). 5.3. Neppure è vero, peraltro, quanto asserisce la ricorrente, e, cioè, che la Sezione Tributaria di questa Corte avrebbe espresso indirizzi in qualche modo dissonanti rispetto a quello di questa Sezione lavoro, che sarebbe la sola "che, con obiettivi diversi da quelli della Direttiva 23/2001 e della CGE, interpreta in senso restrittivo l'art. 2112 c.c." (cfr. pag. 47 del ricorso in esame). Al contrario, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. 5 (ossia, la Sezione tributaria), 11.4.2022, n. 11678, ha seguito lo stesso orientamento, richiamando in tal senso sia precedenti di questa Sezione lavoro che precedenti della stessa Sezione tributaria (cfr. in proposito il § 2.1. della cit. ordinanza), salvo ovviamente declinare i medesimi principi sul terreno della specifica materia di pertinenza.6. Pertanto, il cenno alla "non unanime giurisprudenza italiana", contenuto nelle premesse dell'esposizione della doglianza in esame, non è dato comprendere a cosa dovrebbe riferirsi, almeno per quel che riguarda la giurisprudenza nomofilattica da tempo attestata nei termini su visti e che, come emerge da taluni dei precedenti di cui sopra, non ha mancato di cassare le sentenze di merito orientatesi in senso difforme. Occorre, infatti, notare che la Corte territoriale ha richiamato nel medesimo senso numerosi precedenti di questa Corte, compresi quelli che erano più recenti ovviamente all'atto della propria decisione (cfr. pag. 11 della stessa). 7. Il secondo motivo di ricorso, in definitiva, non diversamente dal primo motivo, si risolve in una mera riproposizione di rilievi già svolti nel secondo motivo dell'appello proposto alla Corte distrettuale; rilievi che quest'ultima ha attentamente e diffusamente già esaminato in relazione sia alla normativa comunitaria sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non solo con riferimento alla sentenza c.d. Amatori (cfr. pagg. 4-8 della sua sentenza), per poi pervenire alla condivisione dei principi già da tempo formulati da questa Corte di cassazione. 8. Non è dato cogliere, inoltre, nel testo della pronuncia oggetto di ricorso il fraintendimento della ridetta sentenza Amatori che l'impugnante attribuisce alla Corte di merito. Se l'osservazione, infatti, è da intendersi riferita a quanto scritto da quest'ultima a pag. 12 della sentenza, ivi detta Corte ha semplicemente riportato dei passi della motivazione di Cass. n. 17901/2014 (vale a dire, una delle prime decisioni espressive dell'indirizzo contestato dalla ricorrente), mostrando di condividere le relative osservazioni. 9. In definitiva, la censura in esame non contiene una critica sufficientemente motivata all'impugnata sentenza e, benché lungamente esposta, è piuttosto volta a porre in discussione, pur non dichiarandolo apertis verbis, il ridetto orientamento di legittimità, cui si era conformata la Corte territoriale. 9.1. Ma anche in questa chiave indiretta lo stesso motivo non coglie nel segno. L'impugnante, infatti, riporta parte dei motivi della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, 13.6.2019, n. 664, in causa C- 664/17, per sostenere che in tale decisione, definita "recentissima", troverebbe conferma il quadro ricostruttivo e interpretativo dalla stessa ricorrente sostenuto (cfr. pagg. 48-49 del ricorso). Sennonché in primo luogo per l'appunto nell'ambito di quella parte motivazionale di detta decisione, la Corte di Giustizia aveva confermato, per quello che qui interessa, che: "63 Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento. 64 Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa". In secondo luogo, come risulta dalle decisioni menzionate al precedente § 5.2. di questa ordinanza, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel frattempo, aveva già dato continuità al proprio consolidato indirizzo, ben tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo. Esclusivamente, allora, per completezza di disamina, mette conto aggiungere che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, le conclusioni che nell'occasione aveva rassegnato l'Avvocato generale presso quella Corte (pure dalla stessa richiamate:cfr. pagg. 49-51 del ricorso) non appaiono "molto utili" nel caso che ci occupa e nella direzione da essa sostenuta, se non altro perché non risulta che la relativa proposta ivi formulata dallo stesso Avvocato generale sia stata esattamente recepita nella risposta fornita dalla Corte UE sulle specifiche questioni pregiudiziali alla stessa nell'occasione poste, che peraltro riguardavano una controversia in cui trovava applicazione la disciplina greca in subjecta materia. 9.4. In definitiva, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per essere a-specifico e, comunque, ai sensi dell'art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l'impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dello stesso motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata. 10. Infine, parimenti inammissibile, e sotto molteplici profili, è il terzo ed ultimo motivo di ricorso. 10.1. Esso attinge l'impugnata sentenza nella parte in cui si legge: "L'esame dei documenti come sopra compendiati non sorregge le ragioni dell'appellante. Ed invero da questi, anche volendo dare per veridici i dati in essi riportati, emerge come i rami ceduti fossero composti in via esclusiva da lavoratori con una dotazione di computer già da tempo in utilizzo e privi di valore economico concreto tanto da non essere ascritti nelle poste attive, oltre che di alcune vetture in leasing, in carenza di altre sovrastrutture, con dati di bilancio del tutto deficitari ed in passivo, come per l'esecuzione dell'appalto concluso tra IBM e Modis fosse espressamente previsto l'utilizzo dell'infrastruttura della IBM per l'esecuzione, dato ulteriormente indicativo di come la Modis non fosse nel possesso di idonee strumentazioni per l'esecuzione dell'appalto. Deve pertanto escludersi che le produzioni possano dirsi dimostrative che i rami ceduti fossero caratterizzati da autonomia e ii. preesistenza, oltre che da funzionalità all'esercizio dell'impresa in quanto composti in via del tutto preminente da forza lavoro in carenza di un apparato strutturale idoneo per la prestazione della relativa attività". 10.2. Come già accennato in narrativa, tali conclusioni della Corte a quo, sono state tratte all'esito di un'estesa e puntuale disamina dei documenti dei quali l'allora appellante lamentava l'omesso esame da parte del Tribunale con il terzo motivo d'appello (cfr. pagg. 12-14 della sua decisione). 11. Orbene, occorre anzitutto ribadire l'ormai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021 già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme). 12. Nel caso di specie la valutazione su vista, operata dalla Corte territoriale, sui presupposti fattuali in questione neppure, però, è posta in discussione dalla ricorrente sul piano motivazionale, nei limiti in cui tanto potrebbe essere, in ipotesi, ammissibile in base ai mezzi di cui al n. 4) o al n. 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. La ricorrente, piuttosto, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sul rilievo che: "L'ambito di indagine delineato dalla Sentenza per la configurabilità del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. non è in ogni caso conforme a quello indicato dalla giurisprudenza comunitaria nell'applicare gli artt. 1 e 4 della Direttiva 23/2001, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", facendosi, peraltro, esplicito rinvio a quanto sostenuto "nel secondo motivo di impugnazione".12.1. Tale secondo motivo, però, è stato giudicato ex se inammissibile dal Collegio, oltre che infondato. 13. Inoltre, quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021 già cit.); il che, come già rilevato, nella specie non è avvenuto. 14. Infine, si deve dare conto che alla fine dell'esposizione dei motivi di ricorso l'impugnante ha chiesto a questa Corte di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni ritenute pregiudiziali ex art. 276 T.F.U.E.: "l. Se la cessione di una parte di un'impresa ai sensi della direttiva 2001/23 CE presupponga che la parte di impresa ceduta sia dotata di un'autonomia funzionale tale da poter operare sul mercato come impresa autonoma senza la necessità di significative (o anche minime) integrazioni da parte dell'organizzazione del cessionario"; "2. Se, ai sensi della direttiva 2001/23, la parte dell'impresa oggetto della cessione debba essere dotata, prima della cessione, di un'autonomia funzionale tale da poter svolgere autonomamente rispetto al resto dell'organizzazione del cedente, e quindi senza alcuna integrazione con altre parti dell'impresa cedente, il servizio o la funzione a cui è stata finalizzata prima della cessione".15. Tuttavia, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (così Cass. civ., sez. un., 16.4.2021, n. 10107). 15.1. Nel caso che ci occupa, tutti i motivi di ricorso, anteposti alla formulazione delle questioni che si assumono pregiudiziali, sono stati ritenuti inammissibili, di talché, in conformità al principio di diritto testé richiamato, anche nella specie è da escludere la rilevanza in causa delle suddette questioni e la relativa richiesta della ricorrente circa le stesse è da disattendere. 16. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratosi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi e in C 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15°h, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei difensori dei controricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d
Sentenza Cassazione n. 02396/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris