CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 24254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26011-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. UMBERTO n. 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e REGIONE CALABRIA -intimati - avverso la sentenza n. 1272/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di concessionario di un’area demaniale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria, al fine di sentir accertare la non demanialità dell’area. Si costituivano il Ministero dell’Economia e Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che eccepivano il difetto di legittimazione passiva in favore dell’Agenzia del Demanio, contestando nel merito la domanda. Restava invece contumace la Regione Calabria. Esteso il contraddittorio all’Agenzia del Demanio, la causa veniva istruita con una prima CTU, poi dichiarata nulla per irrituale acquisizione di documenti nel corso delle indagini peritali, e con una seconda CTU, e quindi decisa con sentenza n. 732/2015, con cui il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accertava la non demanialità della particella oggetto di causa. Il gravame interposto dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti veniva accolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugata, n. 1272/2020, che dichiarava legittimo l’operato del primo consulente ed utilizzabile la documentazione da quegli acquisita, rigettava la domanda attorea e dichiarava la demanialità dell’area. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di concessionario di un’area demaniale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria, alfine di sentir accertare la non demanialità dell’area. Si costituivano il Ministero dell’Economia e Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che eccepivano il difetto di legittimazione passiva in favore dell’Agenzia del Demanio, contestando nel merito la domanda. Restava invece contumace la Regione Calabria. Esteso il contraddittorio all’Agenzia del Demanio, la causa veniva istruita con una prima CTU, poi dichiarata nulla per irrituale acquisizione di documenti nel corso delle indagini peritali, e con una seconda CTU, e quindi decisa con sentenza n. 732/2015, con cui il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accertava la non demanialità della particella oggetto di causa. Il gravame interposto dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti veniva accolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugata, n. 1272/2020, che dichiarava legittimo l’operato del primo consulente ed utilizzabile la documentazione da quegli acquisita, rigettava la domanda attorea e dichiarava la demanialità dell’area. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 87 e 90 disp. att. c.p.c., 194, 198 e 213 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile la documentazione (in particolare, costituita da un verbale di delimitazione ed un estratto di mappa), acquisita dal primo CTU presso la Capitaneria di Porto di Crotone durante le operazioni peritali, a decadenze istruttorie maturate e nella violazione del contraddittorio tra le parti. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe errato nel fondare la decisione su una CTU dichiarata nulla dal Tribunale, e dunque inutilizzabile. Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, all’esito di una articolata disamina della giurisprudenza di questa Corte sui poteri di indagine del CTU, ha affermato che “la perizia dal dott. [OSCURATO:PERSONA] non era affetta da alcun vizio e, di conseguenza, legittima ed utilizzabile ai fini della decisione” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). A tale conclusione la Corte distrettuale perviene, da un lato, osservando che “per quanto riguarda il verbale di delimitazione, lo stesso Marchesan aveva chiesto al Giudice di ordinare alla Capitaneria di Porto la sua l’esibizione in copia conforme all’originale ex art. 210 c.p.c.(cfr. memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. dell’attore del 20.03.07), richiesta accolta dal Giudice (cfr. verbale d’udienza del 22.5.2007) (l’atto è stato poi consegnato dalla capitaneria direttamente al CTU) per tali ragioni si tratta di documentazione regolarmente acquisita in giudizio” (cfr. pag. 9 della sentenza); e, per altro verso, dando atto che “in relazione alla copia dell’estratto di mappa catastale (era in mano alla capitaneria ed è difforme rispetto all’atto del Comune), va rilevato che si tratta di un documento pubblico, idoneo a provare un fatto accessorio (la reale dividente tra demanio pubblico e proprietà private), avente natura meramente tecnica, il cui accertamento è necessario per l’espletamento dell’incarico, ovvero per riscontrare quanto affermato e documentato dalle parti (Cass.15774/2018 già citata; Cass. 12921/2015), dovendo pertanto ritenersi legittimo l’operato del CTU e acquisibile agli atti la documentazione predetta” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Ambedue i richiamati passaggi motivazionali non sono attinti in modo specifico dalla censura in esame, poiché il ricorrente non smentisce di aver richiesto esso stesso l’esibizione del verbale di delimitazione, né muove alcuna contestazione in riferimento alla natura accessoria del fatto destinato ad essere provato dall’estratto di mappa ed alla natura tecnica di detto secondo documento. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea inclusione di una particella nel demanio marittimo, osservando che essa risulterebbe intestata a privati (tali eredi Alcaro), e non sarebbe stato prodotto, nel corso del giudizio di merito, alcun titolo attestante la demanialità dell’area. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente fatto rinvio alle risultanze della CTU del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per individuare la dividente demaniale marittima, in quanto la relazione faceva a sua volta rinvio alla planimetria presente in una precedente perizia, non presente in atti perché mai rinvenuta: secondo il ricorrente, la linea dividente presente nella planimetria in questione avrebbe potuto essere inserita da chiunque in ogni tempo, non essendovi quindi alcuna certezza che essa rappresentasse la reale demarcazione tra demanio marittimo e proprietà privata. Di contro, la Corte di Appello non avrebbe valorizzato il verbale della Conferenza dei Servizi allegato alla relazione de secondo CTU, nella quale viene richiamata una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – [OSCURATO:PERSONA] del 2014, che darebbe atto della correttezza della linea dividente demaniale risultante dalle mappe catastali, diversa da quella indicata nella planimetria consegnata al primo CTU dalla Capitaneria di Porto. La censura è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha osservato che l’inclusione di un bene nel demanio naturale discende dalle relative connotazioni fisiche, considerate dalla legge, e non da titoli o atti a contenuto ricognitivo, con la conseguenza che “in sede di accertamento giudiziale della demanialità, non può essere chiesto all’autorità amministrativa la prova o l’esibizione di un qualsivoglia titolo, essendo il bene demaniale per diretta disposizione di legge” (cfr. pag. 10 della sentenza). Ha poi affermato che per i beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione tacita non è ammissibile, poiché il declassamento di destinazione è subordinato, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., ad un espresso e formale provvedimento del Ministero dei Trasporti, di concerto con quello delle Finanze, che nella specie non era stato mai adottato. Trattasi di affermazione del tutto coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai sensi dell'art. 35 cod. nav., la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimorichiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire per facta concludentia" (cfr. Cass. Sez. 1 , Sentenza n.12945 del 09/06/2014, Rv. 631500 ). La Corte di merito ha poi proseguito affermando che “il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento negativo della demanialità di un terreno, gravando sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia, la modificazione, estinzione o inesistenza di diritti altrui” (cfr. pag. 12 di sentenza). Su tali premesse, all’esito di un giudizio di fatto, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il Marchesan non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l’affermata natura non demaniale del bene oggetto di causa, tali non potendo essere né l’intestazione a privati della particella in contestazione, né l’impossibilità di rinvenire un provvedimento formale attestanti la demanialità dell’area, né il mutamento dei luoghi. Inoltre, per quel che concerne l’individuazione della linea di demarcazione tra area demaniale e terreni privati, le censure del Marchesan non considerano che la Corte d’Appello ha dato rilievo alla prima CTU, rispetto alla seconda, in quanto il primo ausiliario aevva proceduto a “rilievo trigonometrico, il cui risultato smentiva le mappe catastali, aderendo invece alla planimetria in possesso della Capitaneria di Porto” (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza). Tale decisivo passaggio della motivazione, che si esaurisce in una valutazione di fatto, non è in alcun modo attinto dalla censura in esame, e dimostra che alla base del convincimento della Corte distrettuale, circa l’inclusione della particella in contestazione nell’area demaniale, non è stata posta la perizia mai rinvenuta, bensì gli accertamenti tecnici direttamente eseguiti dal primo consulente tecnico. La Corte di Appello, poi, ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto più esaustiva la relazione del primo consulente, poiché il secondo ausiliario non aveva apportato “… alcun elemento di novità tecnica rispetto a quanto emerso dagli atti del giudizio, fondandosi inoltre su presupposti errati (mancata esibizione di un titolo che, in verità, è costituito dalla legge, valore probatorio attribuito alle mappe catastali)” (cfr. pag. 14 della sentenza). Ed infine, ha evidenziato che le conclusioni del primo perito corrispondevano alle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, tra cui il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 136 del Registro delle Concessioni del 1980 e l’istanza per la concessione demaniale del 1993, presentata anche a nome di [OSCURATO:PERSONA], nella quale ultima era stata espressamente indicata anche la particella oggetto del giudizio. A fronte di quanto precede, la Corte d’Appello ha ritenuto che il Marchesan, gravato del relativo onere in quanto attore in accertamento negativo, non avesse offerto la prova, né della non demanialità dell’area, né dell’esistenza di un provvedimento di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. Argomentazioni, queste ultime, che non sono attinte dai motivi di ricorso, con i quali il Marchesan si è limitato a contestare la scelta del giudice di merito di dare preferenza alle risultanze della prima CTU”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore