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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01384/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2023 che, parzialmente riformando la pena risultata così ridotta, ha per il resto confermato la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2022, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravatt dall'uso di un bastone (aritt. 582 e 585 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett.

E) per assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento circostanze attenuati generiche in misura prevalente sulle circostanze aggravanti è generico, in presenza (pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità in punto di trattamento sanzionatorio peraltro ridotto; rilevato altresì che trattasi di motivo inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2023 che, parzialmente riformando la pena risultata così ridotta, ha per il resto confermato la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2022, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravatt dall'uso di un bastone (aritt. 582 e 585 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. E) per assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento circostanze attenuati generiche in misura prevalente sulle circostanze aggravanti è generico, in presenza (pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità in punto di trattamento sanzionatorio peraltro ridotto; rilevato altresì che trattasi di motivo inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris