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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 28160/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20728/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso di lui negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] siti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21; -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 3914/2021 , depositata il5/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., al preavviso di fermo amministrativo, emesso in relazione a otto cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada presupposti alle cartelle di pagamento, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, nonché la prescrizione dei pretesi crediti; con riferimento a una cartella esattoriale l’opponente ha eccepito il suo previo annullamento da parte del Giudice di pace di Roma.

Con sentenza n. 32505/2016, il Giudice di pace ha dichiarato il preavviso di fermo illegittimo in relazione alla cartella annullata; per le altre cartelle ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

In particolare, il giudice ha rilevato: “l'opponente dunque nulla ha contestato in ordine alla rituale notificazione delle cartelle di pagamento, né all'attestazione di avvenuta notificazione presente nel preavviso di fermo; ciò posto, poiché non vi è stata contestazione sulla notifica delle cartelle, l'eccezione relativa all'omessa, rituale notificazione dei verbali avrebbe dovuto essere promossa con opposizione alle medesime cartelle, senza possibilità di recuperare mediante una inammissibile opposizione agli atti successivi, quale il preavviso di fermo, la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella; l'opposizione come proposta con riferimento all'omessa notifica dei verbali deve pertanto dichiararsi inammissibile”.

2. La sentenza del Giudice di pace è stata impugnata da Tralicci, con atto basato su due censure, contestando con la prima l’erronea valutazione del primo giudice circa la decadenza dal diritto di proporre opposizione alle cartelle di pagamento e con la seconda la mancata delibazione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., della proposta eccezione di prescrizione (l’unico atto amministrativo di cui l’appellante ha avuto conoscenza è stata l’intimazione di pagamento correlata al fermo amministrativo, che è stato notificata quando erano ormai decorsi cinque anni dalle pretese notificazioni dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali, con decorso del termine prescrizionale exart. 28 legge 689/1981).

Con la sentenza n. 3914/2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L’intimata Agenzia delle entrate – Riscossione non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta “violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., 1362 ss. c.c., 2697 e 2943 c.c., omessa valutazione di circostanze determinanti”: il Tribunale ha respinto “la domanda di prescrizione ritenendo valido atto interruttivo della prescrizione la data di notifica delle cartelle indicata nel preavviso di fermo in ragione della omessa contestazione della data di notifica de qua”; in primo luogo il Tribunale avrebbe così violato gli artt. 112 c.p.c. e 1362 e segg. c.c. avendo illegittimamente esteso la omessa contestazione della notifica delle cartelle alla prescrizione del credito”, in quanto avendo il giudice di merito rilevato l’esistenza di una eccezione di prescrizione “deve ritenersi che con essa sia stata anche dedotta l’inesistenza dell’interruzione connessa alla notifica delle cartelle” ed era a carico di controparte l’obbligo di dimostrare l’esistenza di atti interruttivi effettivamente notificati dopo la certificazione dell’infrazione (2010/2011) e prima della notifica del preavviso di fermo del 2016; la decisione sarebbe poi censurabile, sempre per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione sulla irrituale notifica dei verbali di accertamento delle violazioni.

Il ricorso è inammissibile: è infatti oscuro nella sua articolazione, impreciso dal punto di vista delle nozioni (si parla di “domanda di prescrizione”), del tutto carente sotto il profilo della ricostruzione dello svolgimento del processo (mancano i necessari riferimenti al contenuto della decisione di primo grado, dei motivi d’appello e della pronuncia di secondo grado, v. le pagg. 1 e 2 del ricorso) e, per quanto si riesce a comprendere, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice d’appello ha sottolineato come avverso la cartella esattoriale sia ammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 689/1981 solo quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale; non avendo la ricorrente dedotto di non avere ricevuto la notificazione della cartella, tale opposizione andava proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella, la cui data risulta dall’estratto di ruolo, così che l’opposizione è da ritenersi tardiva.

Quanto all’eccepita prescrizione, il Tribunale ha affermato l’infondatezza dell’eccezione, in quanto tra la ricezione del preavviso di fermo nel 2016 e la data di notifica delle cartelle esattoriali non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Rispetto a tali argomentazioni la ricorrente non contesta in modo specifico l’affermazione del Tribunale secondo cui con l’opposizione al fermo amministrativo non è stata denunciata l’omessa notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a dire che tale deduzione sarebbe stata implicita.

Circa l’eccezione di prescrizione, in quanto –ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981 – si sarebbe prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il motivo è estremamente generico (la ricorrente neppure precisa quando sarebbe stata commessa l’infrazione, limitandosi a indicare l’anno 2010/2011) e rilevando comunque l’argomento fatto valere dal Tribunale della omessa contestazione della notificazione delle cartelle, avente carattere interruttivo del termine di prescrizione.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.600, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20728/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso di lui negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] siti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21; -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 3914/2021 , depositata il5/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., al preavviso di fermo amministrativo, emesso in relazione a otto cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada presupposti alle cartelle di pagamento, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, nonché la prescrizione dei pretesi crediti; con riferimento a una cartella esattoriale l’opponente ha eccepito il suo previo annullamento da parte del Giudice di pace di Roma. Con sentenza n. 32505/2016, il Giudice di pace ha dichiarato il preavviso di fermo illegittimo in relazione alla cartella annullata; per le altre cartelle ha dichiarato inammissibile l’opposizione. In particolare, il giudice ha rilevato: “l'opponente dunque nulla ha contestato in ordine alla rituale notificazione delle cartelle di pagamento, né all'attestazione di avvenuta notificazione presente nel preavviso di fermo; ciò posto, poiché non vi è stata contestazione sulla notifica delle cartelle, l'eccezione relativa all'omessa, rituale notificazione dei verbali avrebbe dovuto essere promossa con opposizione alle medesime cartelle, senza possibilità di recuperare mediante una inammissibile opposizione agli atti successivi, quale il preavviso di fermo, la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella; l'opposizione come proposta con riferimento all'omessa notifica dei verbali deve pertanto dichiararsi inammissibile”. 2. La sentenza del Giudice di pace è stata impugnata da Tralicci, con atto basato su due censure, contestando con la prima l’erronea valutazione del primo giudice circa la decadenza dal diritto di proporre opposizione alle cartelle di pagamento e con la seconda la mancata delibazione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., della proposta eccezione di prescrizione (l’unico atto amministrativo di cui l’appellante ha avuto conoscenza è stata l’intimazione di pagamento correlata al fermo amministrativo, che è stato notificata quando erano ormai decorsi cinque anni dalle pretese notificazioni dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali, con decorso del termine prescrizionale exart. 28 legge 689/1981). Con la sentenza n. 3914/2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’intimata Agenzia delle entrate – Riscossione non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta “violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., 1362 ss. c.c., 2697 e 2943 c.c., omessa valutazione di circostanze determinanti”: il Tribunale ha respinto “la domanda di prescrizione ritenendo valido atto interruttivo della prescrizione la data di notifica delle cartelle indicata nel preavviso di fermo in ragione della omessa contestazione della data di notifica de qua”; in primo luogo il Tribunale avrebbe così violato gli artt. 112 c.p.c. e 1362 e segg. c.c. avendo illegittimamente esteso la omessa contestazione della notifica delle cartelle alla prescrizione del credito”, in quanto avendo il giudice di merito rilevato l’esistenza di una eccezione di prescrizione “deve ritenersi che con essa sia stata anche dedotta l’inesistenza dell’interruzione connessa alla notifica delle cartelle” ed era a carico di controparte l’obbligo di dimostrare l’esistenza di atti interruttivi effettivamente notificati dopo la certificazione dell’infrazione (2010/2011) e prima della notifica del preavviso di fermo del 2016; la decisione sarebbe poi censurabile, sempre per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione sulla irrituale notifica dei verbali di accertamento delle violazioni. Il ricorso è inammissibile: è infatti oscuro nella sua articolazione, impreciso dal punto di vista delle nozioni (si parla di “domanda di prescrizione”), del tutto carente sotto il profilo della ricostruzione dello svolgimento del processo (mancano i necessari riferimenti al contenuto della decisione di primo grado, dei motivi d’appello e della pronuncia di secondo grado, v. le pagg. 1 e 2 del ricorso) e, per quanto si riesce a comprendere, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha sottolineato come avverso la cartella esattoriale sia ammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 689/1981 solo quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale; non avendo la ricorrente dedotto di non avere ricevuto la notificazione della cartella, tale opposizione andava proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella, la cui data risulta dall’estratto di ruolo, così che l’opposizione è da ritenersi tardiva. Quanto all’eccepita prescrizione, il Tribunale ha affermato l’infondatezza dell’eccezione, in quanto tra la ricezione del preavviso di fermo nel 2016 e la data di notifica delle cartelle esattoriali non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale. Rispetto a tali argomentazioni la ricorrente non contesta in modo specifico l’affermazione del Tribunale secondo cui con l’opposizione al fermo amministrativo non è stata denunciata l’omessa notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a dire che tale deduzione sarebbe stata implicita. Circa l’eccezione di prescrizione, in quanto –ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981 – si sarebbe prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il motivo è estremamente generico (la ricorrente neppure precisa quando sarebbe stata commessa l’infrazione, limitandosi a indicare l’anno 2010/2011) e rilevando comunque l’argomento fatto valere dal Tribunale della omessa contestazione della notificazione delle cartelle, avente carattere interruttivo del termine di prescrizione. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.600, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor