CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello di Milano fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia sulle ragioni dell'allontanamento e sia sulla durata correlata all'incerto orario di uscita ed al rientro avvenuto solo dopo la chiamata telefonica della madre, non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 i‘ ensore Il Presidente oroso GiorgioFidelbo i l IN 1 1 2022 [OSCURATO:PERSONA] tEREESPERTO [OSCURATO:PERSONA].Santis [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE Q,je -Q.kA 1Z — YkrA-ak-\-1-- bekVS- ,A)lk Q Lik-Au\'4 • ‘'IL ,-Q ' Quà 5 5 )1- ,2, ,75 Pir,L9,4t ke_e v\C Q ev3.. ( [OSCURATO:PERSONA] 'UDIMMO P , . •